|
|
SENATO DELLA REPUBBLICA
13 LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della pubblica istruzione e
dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
(BERLINGUER)
di concerto con il Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
col Ministro del tesoro e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro per la solidarietà sociale
(TURCO)
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali
(BASSANINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1997
Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione,
la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel
sistema pubblico dell'istruzione e della formazione
Senato - Disegno di legge 2741 (testo
presentato)
ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sottoposto alla Vostra
attenzione si propone di dare attuazione ad un impegno assunto
di programma di Governo. Tale impegno, piú volte ribadito
in sede politica e parlamentare, non puó piú essere
rinviato nel momento in cui il Governo si é dato carico
di porre al centro della propria azione il potenziamento e la
valorizzazione della persona umana nell'intero sistema formativo
ed ha avviato un complessivo riordino del sistema dell'istruzione
incentrato sulla valorizzazione e sul miglior utilizzo delle risorse
esistenti sul territorio e sull'apertura della scuola statale
ai rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni, della
formazione professionale.
Le "Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione,
la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel
sistema pubblico dell'istruzione e della formazione" si propongono
come obiettivo prioritario quello di favorire la generalizzazione
della domanda di istruzione a partire dalla prima infanzia lungo
tutto l'arco della vita, riconoscendo anche il valore delle iniziative
di formazione e istruzione, da chiunque promosse, che siano coerenti
con gli ordinamenti generali ed abbiano livelli di qualità
e di efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
Si tratta di un'affermazione di grande rilievo perché sposta
il giudizio sulla bontà delle iniziative da una mera corrispondenza
formale degli ordinamenti (ció che accade attualmente nel
sistema del riconoscimento legale) ad una verifica sull'efficacia
dell'azione formativa, verifica che é affidata allo Stato
attraverso il controllo dell'esistenza e della permanenza dei
requisiti e la valutazione degli esiti.
Il riconoscimento del valore di iniziative diverse da quelle statali
non é peraltro una novità assoluta. In Italia tutto
il sistema della formazione professionale e quello dell'educazione
degli adulti sono affidati in larga misura all'iniziativa di enti
di formazione professionale non statali, che accedono a finanziamenti
regionali e comunitari; esiste inoltre almeno un grado dell'istruzione,
la scuola materna, nel quale tale processo si é già
ampiamente realizzato, con il coinvolgimento degli enti locali
e di soggetti privati nella realizzazione di un'offerta formativa
che copre complessivamente circa l'80 per cento delle esigenze
nazionali (articolo 339 e 340 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297): al punto che, nelle passate
legislature, si era arrivati alla formulazione di un testo di
riforma della scuola dell'infanzia, condiviso dalla maggior parte
delle forze politiche, nel quale l'integrazione delle risorse
statali, degli enti locali e dei privati costituiva la base per
l'attuazione di un sistema complessivo che, nel rispetto di regole
e standard generali, rispettava e sosteneva le libere iniziative
mediante l'instaurazione di un sistema di convenzioni.
L'ordinamento vigente offre altri esempi di riconoscimento del
valore delle iniziative di enti e privati e di efficace integrazione.
Si ricordano: le scuole elementari parificate, che mediante il
sistema delle convenzioni, sono parzialmente finanziate dallo
Stato (articolo 344 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297); le scuole elementari sussidiate, che
svolgono funzione sostitutiva delle scuole statali e sono mantenute
parzialmente col sussidio dello Stato (articolo 348 del medesimo
testo unico), le scuole pareggiate, nelle quali la costituzione
delle cattedre e il reclutamento e il trattamento economico degli
insegnanti sono sottoposti ad un regime analogo a quello delle
scuole statali (articolo 356 del testo unico); i licei linguistici
"storici", nati come istituzioni private, assunti dalla
legge a parametri per la conformità degli ordinamenti di
altre istituzioni consimili (articolo 363 del testo unico).
Il disegno di legge si propone di superare la frammentarietà
dell'attuale ordinamento per individuare caratteristiche dell'offerta
formativa degli enti locali e dei privati che consentano di dettare
regole generali ed uniformi, in un quadro che dia garanzie di
stabilità e di qualità e consenta di dare attuazione
ai precetti costituzionali che impongono:
a) di garantire agli alunni delle scuole che ottengono
la parità un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole statali (articolo 33 della Costituzione);
b) di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi
(articolo 31 della Costituzione), tra i quali rientra il dovere-diritto
(articolo 30 della Costituzione), dei genitori di mantenere, istruire
ed educare i figli;
c) di rendere effettivo il diritto all'istruzione dei capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34 della Costituzione).
In sintesi il provvedimento si propone di raggiungere il risultato
di incoraggiare la scolarizzazione pre-obbligo e post-obbligo,
fornendo alle famiglie di tutti gli alunni (delle scuole statali
e paritarie) un sostegno concreto (articolo 3) e, al tempo stesso,
si propone di sostenere la libertà educativa delle famiglie
nel quadro di regole che garantiscano il livello e la qualità
dell'istruzione (articoli 1 e 2). Autorizza inoltre le Regioni
(articolo 4) ad intervenire in favore di tutti gli alunni capaci
e meritevoli o che versano in condizioni economiche disagiate,
qualsiasi sia il percorso che intendono seguire (in scuole statali
o paritarie).
L'attuale situazione finanziaria non consente peraltro di quantificare
fin d'ora gli oneri che lo Stato potrà assumere e tale
determinazione é pertanto rimessa alle successive leggi
finanziarie, che li determineranno nel quadro delle compatibilità
possibili e tenendo presente il dovere prioritario dello Stato
di istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio
nazionale.
Il precetto costituzionale, in base al quale le scuole non statali
possono essere istituite senza oneri a carico dello Stato, appare
peraltro pienamente rispettato, in quanto l'intervento é
volto a sostenere i genitori e gli alunni, ció che la Corte
Costituzionale ha già ritenuto legittimo in alcune pronunce,
delle quali particolarmente significativa é quella in materia
di fornitura gratuita dei libri di testo (sentenza n. 454 del
15-30 dicembre 1994), nella quale si afferma che la natura dell'istituto
di istruzione non puó impedire la corresponsione di aiuti
agli alunni, anche nel caso si tratti di istituzione meramente
privata.
L'impianto di tutto il provvedimento é peraltro incentrato
sulla scuola statale, che é parametro di riferimento organizzativo
e ordinamentale per tutte le iniziative complementari affidate
alla libera iniziativa di enti e privati. Il Governo intende con
ció ribadire che la scuola statale é e resta la
struttura portante del sistema di istruzione del Paese, e che
il riconoscimento delle scuole paritarie non incide sull'obbligo
della Repubblica di istituire scuole statali per ogni ordine e
grado su tutto il territorio nazionale.
Non contenendo il disegno di legge un'indicazione degli oneri
finanziari, rimessa alla legge finanziaria, il provvedimento non
é accompagnato da relazione tecnica.
Senato - Disegno di legge 2741 (testo
presentato)
DISEGNO DI LEGGE
| |
Art. 1.
(Offerta di istruzione e formazione)
1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispondente espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.
2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, la cui offerta formativa é caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2.
3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.
| |
Art. 2.
(Requisiti dell'offerta formativa)
1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, é caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua garantendo, in un processo di gradualità da verificare anche con strumenti convenzionali e secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali: spazi, sedi, strutture e attrezzature adeguati, fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi compresi gli alunni e gli studenti con handicap ; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto della identità culturale dell'istituzione; organizzazione improntata ai principi della democrazia e della partecipazione; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.
3. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione e delle apposite strutture per la certificazione e l'accreditamento degli enti di formazione professionale, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole statali, e sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
4. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento e del mantenimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione. I regolamenti prevedono tempi di attuazione rapportati alla definizione e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.
| |
Art. 3.
(Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione)
1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione degli istituti statali o paritari.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli obblighi di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11. Tali interventi sono volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.
3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni.
4. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap .
| |
Art. 4.
(Interventi per il diritto allo studio,
l'istruzione e la formazione degli adulti
1. La scolarizzazione e la formazione sono incentivate, nei limiti degli ordinari stan ziamenti regionali per il diritto allo studio, anche mediante la corresponsione, agli alunni capaci e meritevoli o che versano in disagiate condizioni economiche, che abbiano completato la scuola dell'obbligo, di borse di studio, contributi o altre provvidenze per consentire la prosecuzione degli studi o della formazione anche negli istituti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I criteri di erogazione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa territoriale.
3. Le regioni possono istituire borse di studio anche per l'istruzione e formazione degli adulti.
4. É data priorità alle iniziative volte all'acquisizione da parte degli adulti delle competenze di base e alle iniziative a forte contenuto specialistico nei settori trainanti dell'economia nazionale e nei settori di nuova espansione, nei quali si prevede una crescita dell'occupazione e un forte fabbisogno di quadri tecnici, anche attraverso l'istituzione di scuole tecniche superiori.
5. Al fine di sostenere la crescita di una cultura europea del lavoro, sono favorite le esperienze di formazione professionale in istituti di formazione professionale o in imprese della Comunità europea di accertata idoneità. Tali esperienze possono essere realizzate anche mediante scambio temporaneo di maestranze, di quadri e di dirigenti.
| |
|