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TESTATA RIVISTA


    M. Laeng,  Scuola pubblica/Scuola privata: alcune riflessioni

     L'esigenza di parità discende dalla natura del servizio scolastico, che è di per sé un servizio pubblico, da chiunque venga poi gestito. La pluralità potenziale dei gestori è oggi rafforzata dalle norme di legge sulla autonomia, che hanno spezzato il rigido monopolio statale. Ovviamente, ciò richiede una precisa contropartita. vale a dire che le scuole statali e quelle non statali rispettino alcuni standard comuni, in fatto di requisiti degli insegnanti, di programmi, di garanzie democratiche di rispetto delle persone, quali che siano le loro appartenenze religiose, politiche, culturali, sociali ed etniche.
     In Italia le scuole non statali comprendono: 1) scuole private in senso stretto, dette anche solo autorizzate o funzionanti con presa d'atto, come quelle che preparano a corsi accelerati o di recupero anni, inoltre 2) scuole dette parificate o legalmente riconosciute con sede d'esami interna; 3) scuole propriamente dette pareggiate, da non confondere con le precedenti, sono pochissime, con regolamenti stretti praticamente identici a quelli statali; spesso sono gestite da enti locali, comuni o province. La prima fascia non può aspirare alla parità, la terza non ne ha bisogno perché l'ha già conseguita; la richiesta di parità concerne quindi la seconda fascia.
     Poiché queste scuole sono assai spesso da decenni sede legale d'esami, un forte presupposto della parità è già dagli anni '30 un fatto compiuto. Il problema residuale, attorno al quale si è acceso il dibattito, concerne quindi sostanzialmente il regime di finanziamento. L'art 33 della Costituzione esclude che la istituzione per sé libera di una scuola accenda automaticamente il dovere dello stato di assumerne l'onere. Il che non vieta che lo Stato possa però riconoscerne eventualmente la funzione di servizio pubblico, come nel caso che non è mai stato contestato di molte scuole materne considerate "a sgravio"; o ancora che lo Stato possa sovvenire alle famiglie per facilitare l'esercizio della libera scelta di una scuola. In ogni caso si deve richiamare il parallelo con il servizio sanitario nazionale; chi voglia optare piuttosto per il servizio sanitario privato può farlo pagandolo di tasca propria, ma lo Stato gli riconosce una parziale riduzione del carico fiscale. Non si vede perché questo non possa valere per il servizio scolastico, altrettanto necessario.
     Un problema distinto che viene invece spesso confuso col precedente riguarda le scuole gestite da enti ecclesiastici. Date tutte le precedenti condizioni, esse hanno pieno diritto da essere considerate paritarie. Esse non possono essere discriminate perché accettano una ispirazione cristiana (o anche ebraica o islamica ), purché questa a sua volta non discrimini coloro che sono di diversa fede o che non ne hanno nessuna. Dal Concilio Vaticano II in poi, le scuole cattoliche danno queste garanzie.
     L'opposizione laicista non ha pertanto validi motivi per contrastare la parità a tali scuole.

 

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