LEGGE 2 FEBBRAI0 199O-N.17
(PUBBLICATA NELLA G U - Serie generale - del 12-2-199O,N.35)
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art.1
1 ll titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che
abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2 L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo
professionale.
Art. 2
1 Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero
italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale
esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale
l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2 L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al
superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre
1956, n 1378, e successive modificazioni.
3 Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivitè tecnica subordinata, anche al di fuori
di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa
al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali,
istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubbica 10 marzo 1982, n 162,
finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e Iavoro con contratto a norma
dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n 863, con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito
industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti ai sensi del regio
decreto 11 tebbraio 1929 n 275 e della legge 12 marzo 1957 n 146, e successive
modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4 Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di
cui alle lettere C e D del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un
ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della
specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
5 Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta
dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno
disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1 Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2 Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i
provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
3 Hanno titolo all'iscrizione nell'albo protessionale dei periti industriali, a
semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 15 febbraio 1969, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1969, n. 119. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana". E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI Presidente del Consiplio dei Ministri
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10 comma 3 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n .1092 al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2:
-La legge n. 1378/1956 reca:"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni".
-Il D.P.R. n.162/1982 reca:"Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
-Il testo deli art. 3 comma 14 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali) e il seguente:"14. Ferme restando le norme
relative al praticantato possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1
anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione
venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a
quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6".
-Il R.D. n.275/1929 approva il regolamento per la professione di perito industriale.
-La legge n.146/1957 reca: "Tariffa professionale dei periti industriali".
Note all'art. 3: Il D.L. n. 9/1969 reca: "Riordinamento degli esami di Stato di
maturit di abilitazione e di licenza della scuola media".