CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
DIRETTIVA
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' Dl ISCRIZIONE E Dl SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO, NONCHE'
SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI
(Art 2.5 Legge 2 febbraio 1990, N. 17)
Art. 1
- Nozioni e finalità del praticantato.Art. 1
Nozione e finalità del praticantato
1. Il praticantato è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero
professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge
2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica
professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato
previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/90.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono
partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati
all'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge 17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi
equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti preventivamente
nel Registro dei Praticanti.
Art. 2
Durata del praticantato
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3
della Legge n. 17/1990.
Art. 3
Obblighi del praticante e del professionista
1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del
professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è
tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi
professionisti.
2.Il praticantato, per sua natura a finalità, esclude ogni rapporto di lavoro
subordinato fra le parti.
3. Ogni professionista singolo od associato non potr ammettere contemporaneamente
pi di due praticanti presso il proprio studio.
4.Il professionista deve impegnarsi all'istruzione del praticante ed a produrre le
dichiarazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 4
Titolo di studio
Per l'iscrizione del Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di
Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un
Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5
Registro dei praticanti
1.Ciascun Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il
Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di
studi di cui all'art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica
professionale.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con
adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art.2, commi
3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge n.17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
- il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice
fiscale;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo
Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di
iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita l.V.A. ed indirizzo dello studio,
ovvero tutti i dati dimostranti l'avvenuta effettuazione (o quella in corso) di attività
equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c)
della Legge n. 17/1990;
- data di presentazione delle relazioni semestrali;
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
- data del rilascio del certificato di compiuta pratica;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
4.Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e
vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o
altro professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n .17/1990 che
eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del
praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Sono
considerati altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal
comma 4 dell'art.2 della citata legge n.17/1990, quelli delle professioni di seguito
elencate, purchè esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo
6. L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L.15
febbraio 1969, n 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 19, abbia
conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione
diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo professionale anche
per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi
sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione,
senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle
altre forme di attività equivalenti.
Art. 6
Iscrizione nel Registro dei praticanti
1. L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza,
redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale di residenza del richiedente e,
ove non esista, al Consiglio Provinciale viciniore.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica
professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altre specializzazioni e/o
altre attività professionali, ovvero di aver acquisito o di aver in corso di acquisizione
uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2. - 3.a) - 3.b) -
3.c) Legge 17/1990).
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a).certificato di nascita;
b) certificato di residenza anagrafica;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione;
e) originale o copia autenticata del titolo di studio;
f) dichiarazione del professionista di cui all'art.2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n
17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento
della pratica. ll professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio
studio. Nel caso che venga scelta una delle tre forme alternative ed equivalenti al
praticantato, per l'iscrizione nel Registro dei Praticantati dovrà essere presentata
analoga dichiarazione del datore di lavoro ovvero la dichiarazione di iscrizione e
frequenza alla scuola superiore diretta ai fini speciali rilasciata dalla scuola stessa;
g) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella
misura dimostrata dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D.L.L.
23 novembre 1944, n.382, secondo quanto indicato all'art.17 della presente direttiva;
h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), d) dovono essere in regola con le
disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo. l dati di cui alle lettere a), b), c),
se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono
essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio
rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una
pubblica autorit, ammonendo l' interessato sulla responsabilit penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui alle lettere a), b), c), così
rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati
in bollo. l documenti di cui alle lettere a), b), e) possono essere sostituiti con una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
4. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e
contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della
presente direttiva, I'impegno alla sua osservanza e a dare comunicazione delle eventuali
sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Collegio Provinciale
deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
6. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è
consegnata direttamente al Collegio Provinciale. Per le domande inoltrate tramite
l'Amministrazione Postale avr valore la data di spedizione della raccomandata con avviso
di ricevimento.
7. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati
è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorchè munita di timbro del
Collegio con la data di ricevimento.
8. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia
diversa da quella della propria residenza.
Art. 7
Delibera di iscrizione
1. Il Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro
dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare
presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non
imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti è deliberata con effetto dalla data
della regolare presentazione della domanda.
3. La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici giorni dalla data
della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed
agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente direttiva a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista o
alle dipendenze di terzi residenti in altra provincia, la deliberazione va comunicata
negli stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta provincia.
Art. 8
Trasferimento del praticante
1. In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo
stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve
presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio Provinciale
territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il
trasferimento al Consiglio Provinciale di provenienza.
2. Il Consiglio Provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio Provinciale
di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
3. Al Consiglio Provinciale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento
dovrà essere corrisposta dal Consiglio Provinciale di provenienza una quota della tassa
di iscrizione di cui all'art. 6, comma 3.g) della presente normativa in misura
proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4. Il praticante viene iscritto con l'anzianit gia maturata e la deliberazione del
Consiglio Provinciale è assunta e comunicata con le modalità previste dall'art. 7 della
presente direttiva.
5. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri
professionisti (o datori di lavoro), deve darne comunicazione scritta al Consiglio
Provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai
predetti soggetti.
6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista (o
datore di lavoro) od alla chiusura dello studio (o azienda) dove veniva espletata la
pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da
esibire a cura del praticante.
Art. 9
Convalida del periodo di pratica
1. Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il
praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio
da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al
Consiglio Provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la
frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro che
espletano la pratica con attivit subordinata, analoga attestazione dovra essere rilasciata
dal datore di lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta ai fini
speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso. La
prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra,
salvo i casi di cui al comma 7 dell'art. 10 della presente direttiva, sar considerata
interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In
mancanza di invio della prima attestazione, non si considerera iniziato il periodo di
praticantato.
Art. 10
Sospensione del praticantato Cancellazione - Ricongiunzione
1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie
non superiore a venti giorni) sospende la durata della pratica e dovr essere comunicata al
Consiglio Provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del
praticante e del professionista (o del datore di lavoro) presso il quale si svolge la
pratica, ovvero congiuntamente, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato
l'interruzione e la durata.
2. Il Consiglio Provinciale deve deliberare l'interruzione del praticantato: a) a
seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o
del datore di lavoro b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste
dall'art. 6 della presente direttiva; c) quando venga a mancare l'attestazione semestrale
di frequenza e di profitto del praticante; d) qualora, modificandosi le condizioni
iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro
attività.
3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal
Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o
datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni
dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato
antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di
pratica, dovr darne comunicazione al Consiglio Provinciale indicando i motivi che hanno
determinato l'interruzione.
6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi
motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio Provinciale,
dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento
del periodo di sospensione del praticantato.
7. Non puo essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata oltre
sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di obblighi militari
o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio
o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attivita da parte del professionista
(o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di
abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di
formazione e lavoro, e periodi di attivit tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo
dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica
professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attivit
tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il
periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la
pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superipre biennale diretta a fini
speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti
congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Art. 11
Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
1. Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del
D.L.15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n.119, e che
abbia svolto attivit tecnica subordinata nel settore della specializzazione relativa al
diploma per almeno tre anni, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel
Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del triennio di attivit tecnica
subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve essere comprovato
mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attivit tecnica
subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica
ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il
quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da
comprovare la effettivit e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni
tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito
industriale.
4. L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio Provinciale idonea
ai fini della pratica triennale di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) della Legge 12
febbraio 1990, N.17, sulla base della natura dell'attivit svolta dal datore di lavoro e
dell'oggetto del contratto di assunzione.
5. Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori
di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo triennale, sempre
che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intecorra un
intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora
esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
6. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio Provinciale di esprimersi
preventivamente sulla idoneit dell'attivit tecnica subordinata da lui svolta ai fini del
riconoscimento del triennio di pratica professionale.
Art. 12
Praticantato equivalente svolto con contratto di formazione e lavoro
Coloro che abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a
norma dell'art.3, comma 14, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma, sono sottoposti alle stesse modalità previste per
la pratica svolta presso uno studio professionale.
Art. 13
Vigilanza e compiuta pratica - Certificato
1. Il Consiglio Provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica
professionale.
2. Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine di
presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
3. Il Consiglio Provinciale, verificata la maturazione del periodo di praticantato,
ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per Compiuta
pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della
delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il
Consiglio Provinciale rilascia in carta legale e nei termini utili, il certificato di
compimento della pratica
5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Provinciale è tenuto a motivare
compiutamente le ragioni del diniego.
Art. 14
Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
1. Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n 1378).
2. I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno
sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione
designer per il Consiglio Provinciale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 15
Corsi preparatori all'esame di Stato
1. I Consigli Provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno
finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale,
della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2. Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione
nominata dal Consiglio, rilascer al termine degli stessi un attestato di frequenza
regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del
praticantato
Art. 16
Ricorsi
Con le deliberazioni del Consiglio Provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la
intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali nei termini e con le modalit previste, in
quanto applicabili.
Art. 17
Tassa di iscrizione nel registro dei praticanti
La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potr essere determinata nella misura
contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio Provinciale per gli
iscritti all'albo professionale.
Art. 18
Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del 24 maggio 1990 ai sensi delI'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.