Dall'entrata in vigore della legge 17/90 sul praticantato post-diploma, il consiglio dei periti industriali, autonomamente ha varato una direttiva di modifica inviata al ministri vigilanti aggiornando soprattutto alcuni articoli in rapporto all'evoluzione della realtà sociale ed economica e in rapporto all'evoluzione legislativa in materia del praticantato.
Questo Consiglio Nazionale, dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge 02/02/1990
n.17, con la quale, in virtù dell'art.2.5, ha dovuto emanare una Direttiva che
strutturasse le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, ha avuto modo
di verificare che l'esperienza e la prassi hanno evidenziato la necessità di apportare
alcune modifiche alla Direttiva stessa, ai fini di un suo più coerente avvicinamento alla
realtà sociale senza, nel contempo, alterare la legge istitutiva del praticantato.
Considerato, pertanto, che ogni legge o normativa può essere perfettibile e come tale
passibile di subire delle modifiche là dove, con gli anni, abbia mostrato delle lacune o
deficienze, il Consiglio Nazionale, attento e sensibile alle considerazioni ed
osservazioni di molti Collegi, destinatari attivi della Direttiva, ha ritenuto opportuno
di modificare i seguenti articoli:
- art.1 con l'aggiunta dei punti 6 e 7;
- art.6 con l'aggiunta del punto 4;
nonchè ha ritenuto necessario approvare con l'art. 19 una norma transitoria in
considerazione dell'evoluzione legislativa che sta subendo la forma di praticantato
prevista nell'art. 2.3 lett. b) della legge 17/90. Inoltre, i puntini di sospensione in
parentesi, che si riscontrano nei seguenti artt.1.5-5.3 - 6.2 e 3 lett. f) - 7.1 e 3- 8.5
e 6 - 9.1 - 10.1, si riferiscono ad espressioni soppresse esistenti nella prima Direttiva
emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 24.05.1990, mentre l'art.12 è
stato interamente sostituito.
Si ritiene che l'introduzione alla nuova stesura della Direttiva riveduta, corretta ed
approvata da questo Consiglio Nazionale con Delibera n.122/18 nella seduta del 2 febbraio
1996, chiarisca ampiamente le ragioni a sostegno delle modifiche che si inviano per
conoscenza a codeste Direzioni Generali dei Ministeri in indirizzo.
Distinti saluti.
Premessa
Con l'art.2.5 della L.17/90 si è voluto attribuire al Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali un potere normativo che non può trovare limitazione nei "tre mesi"
di cui all'ultima parte del citato punto 5. Invero tale potere non è un atto concesso ad
tempus ma va rilevato che il predetto termine è puramente ordinatorio onde non permettere
un lasso di tempo troppo lungo di vacanza normativa. Pertanto, non essendo venuto meno il
potere normativo. deve ritenersi ammissibile il potere di apportare alle direttive già
emanate quelle modifiche che potessero rendersi necessarie per l'insorgenza di nuove e
più attente valutazioni di casi specifici.
A tal proposito l'art. 2.3 lett. a) della L 17/90, nella sua attuale stesura, opera un
incostituzionale sbarramento o limitazione nei confronti di quanti, dopo lunghi anni di
attività tecnica subordinata, desiderano iscriversi nell'Albo dei Periti Industriali per
esercitare la libera professione.
Se è vero che la pratica decorre dalla presentazione della domanda di iscrizione nel
registro praticanti, è anche vero che questa norma non possa essere applicata nei
confronti di tutte le forme di praticantato e, particolarmente, in quella di attività
tecnica subordinata.
Il professionista che, dopo anni ed anni di attività tecnica nella condizione di
dipendente, fosse costretto ad abbandonare il suo lavoro a causa delle più svariate
situazioni (azienda in crisi, incidenti, licenziamenti, pensionamenti, scelte obbligate
ecc.) dovrebbe avere la possibilità di sostenere, in virtù della pratica trascorsa ed
acquisita nelI'azienda, gli esami di abilitazione senza sottostare alle condizioni di cui
all'art. 1.6, citata direttiva, purchè abbia trascorso almeno tre anni nella attività
lavorativa in condizioni di dipendente, ai sensi dell'art. 6.4.
Infatti, il professionista dipendente, durante il periodo della sua attività nella
azienda o nella impresa, difficilmente pensa di iscriversi nel registro praticanti per far
risultare utile, ai fini degli esami di abilitazione, il suo periodo lavorativo essendo
lungi da lui il pensiero di doversi trovare un giorno nella necessità di cercare un altro
lavoro per contingenze al momento imponderabili. Al verificarsi del momento critico sarà
difficile per lui trovare un professionista che lo accolga nel suo studio per il
prescritto biennio di pratica o un'altra struttura che gli consenta di iscriversi nel
registro praticanti ed espletare il triennio di attività subordinata.
Emerge pertanto, con l'articolato che si propone, la necessità di formulare una modifica
della direttiva relativamente alI'articolo 2.3 lettera a), b), c), della legge 17/90
prevedendo le stesse formalità anche per i dipendenti degli enti pubblici potendo, nei
confronti di questi ultimi, venire a verificarsi le stesse ipotesi e situazioni
precedentemente specificate ed enunciate.
Infine, non va dimenticata la posizione di quei diplomati Periti Industriali che si sono
iscritti presso le Università per seguire i corsi biennali delle scuole superiori dirette
a fini speciali, ai sensi dell'art. 2.3 lett. b) della L. 2/2/1990 n. 17. Questi
diplomati, quando ancora non avevano terminato il biennio, hanno dovuto prolungare il
corso di un altro anno poichè il corso stesso era stato trasformato da Scuola Superiore
biennale in Diploma Universitario triennale.
Orbene, una norma transitoria prevede che a costoro non può negarsi la possibilità di
iscriversi nel registro praticanti per sostenere gli esami di abilitazione in virtù del
titolo di Perito Industriale ed in considerazione che il tirocinio post-secondario venne
iniziato con l'idea di acquisire il titolo conseguente al corso biennale di Scuola
Superiore diretta a fini speciali .
Per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè sulla tenuta dei relativi registri.
Art. 1
Nozioni e finalità del praticantato
1 - Il praticantato è l'istituto in forza dal quale il Perito Industriale libero
professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge
2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2 - Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica
professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato
previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 1 7/1990.
3 - All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono
partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati
all'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge 1 7/1990.
4 - Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi
equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5 - Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti (...........)
nel Registro dei Praticanti.
6 - Solo per coloro che intendono effettuare il praticantato secondo le modalità
di cui alI'art. 2 n. 3 lett. d) della L. 17/90 il praticantato stesso decorre dal momento
della regolare presentazione della domanda di iscrizione nel Registro Praticanti.
7 -11 Consiglio provinciale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel
Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 2
Durata del praticantato
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3
della Legge n. 17/1990.
Art. 3
Obblighi del praticantato e del Professionista
1 - Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista
garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto
all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2 - Il praticantato, per sua natura e finalità, esclude ogni rapporto di lavoro
subordinato fra le parti.
3 - Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere
contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.
4 - Il professionista deve impegnarsi all'istruzione del praticante ed a produrre
le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 4
Titolo di studio
Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di
Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un
Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5
Registro dei Praticanti
1 - Ciascun Consiglio provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il
Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di
studio di cui alI'art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica
professionale .
2 - Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con
adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma
3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge n.17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3 - Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
- Il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice
fiscale;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo
Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di
iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita l.V.A. ed indirizzo dello studio,
ovvero tutti i dati dimostrati l'avvenuta effettuazione(...........) di attività
equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi delI'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c)
della Legge 176/1990;
- data di presentazione delle relazioni semestrali,
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di compimento del biennio di compiuta pratica;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
4 - Il registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e
vidimato in ogni foglio dal Presidente delCollegio.
5 - La pratica deve essere effettuata presso un Perito Industriale, Ingegnere o
altro professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge 17/1990 che
eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del
praticante, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.
Sono considerati altri professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto
dal comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 17/1990, quelli delle professioni di seguito
elencate purchè esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria; Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.
6 L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15
febbraio 1969, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n.119, abbia
conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione
diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche
per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi
sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione,
senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle
altre forme di attività equivalenti.
Art.6
Iscrizione nel Registro dei Praticanti
1 - L'iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza,
redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di residenza del richiedente e,
ove non esista, al Consiglio provinciale viciniore.
2- Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica
professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o
altre attività professionali, ovvero di aver acquisito (...........)uno dei tre requisiti
equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2., 3.a), b), c) Legge 17/1990).
3 - La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza anagrafica;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione;
e) originale o copia autenticata del titolo di studio;
f) dichiarazione del professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n.
17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento
della pratica. ll professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio
studio.
g) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella
misura determinata dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del
D.L.L.23 novembre 1994, n. 382, secondo quanto indicato all'art. 17 della presente
direttiva;
h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
4 - Coloro che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 2.3 alle lettere a), b), e c)
della L. 17/1990 possono, in qualsiasi momento, iscriversi nel Registro dei Praticanti, ma
l'iscrizione deve avvenire sempre prima del tempo utile per la presentazione delle domande
di ammissione agli esami, senza ottemperare alle altre formalità relative alle
certificazioni semestrali, purchè l'attività tecnica subordinata di cui alla lettera a)
sia stata svolta per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.
5 - I documenti di Cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere in regola con
le disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo. l dati di cui alle lettere a), b),
c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo,
devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario del
Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da
una pubblica autorità, ammonendo l'interessato sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui alle lettere a), b), c),
così rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti
certificati in bollo. l documenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere
sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4,
Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6 - La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e
contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della
presente direttiva, I'impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali
sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
7 - Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio provinciale
deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
8 - Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è
consegnata direttamente al Consiglio provinciale. Per le domande inoltrate tramite
l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso
di ricevimento.
9 - La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati
è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorchè munita di timbro del
Collegio con data di ricevimento.
10 - Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in
provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 7
Delibera di iscrizione
1 - Il Consiglio provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei
Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione
della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al
Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata. 2 - La
Segreteria del Collegio provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della
deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli
eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente direttiva a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista
(...........) residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi
termini anche al Consiglio provinciale di detta provincia.
Art. 8
Trasferimento del praticante
1 - In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo
stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve
presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio provinciale
territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il
trasferimento al Consiglio provinciale di provenienza.
2- ll Consiglio provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio provinciale
di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
3 - Al Consiglio provinciale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento
dovrà essere corrisposta dal Consiglio provinciale di provenienza una quota della tassa
di iscrizione, di cui all'art. 6, comma 3.9) della presente normativa, in misura
proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4- ll praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione
del Consiglio provinciale è assunta e comunicata con le modalità previste dalI'art. 7
della presente direttiva.
5- Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri
professionisti (...........) deve darne comunicazione scritta al Consiglio provinciale,
allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
6 - Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista
(...........) od alla chiusura dello studio (...........) dove veniva espletata la
pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da
esibire a cura del praticante.
Art. 9
Convalida delperiodo di pratica
1 - Ai fini della vigilanza sulI'espletamento dei periodi di pratica, il
praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio
da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al
Consiglio provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la
frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. (...........) Il
documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine
del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2 - La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso.
La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3 - Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra,
salvo i casi di cui al comma 7 dell'art. 10 della presente direttiva, sarà considerata
interruzione della pratica a far tempo dalla data delI'ultima attestazione presentata. In
mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di
praticantato.
Art. 10
Sospensione del praticantato - Cancellazione - Ricongiunzione
1 - Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non
superiore ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al
Consiglio provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del
praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero
congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la
durata.
2 - Il Consiglio provinciale deve deliberare l'interruzione del praticantato:
a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista
o del datore di lavoro;
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della
presente direttiva;
c) quando vengono a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del
praticante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro
cessino anche temporaneamente la loro attività.
3 - L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione del
Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o
datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni
dalla delibera.
4 - Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato
antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5 - Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di
pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio provinciale indicando i motivi che hanno
determinato l'interruzione.
6 - Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi
motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio provinciale,
dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento
del periodo di sospensione del praticantato.
7 Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata oltre
sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di obblighi militari
o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio
o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista
(o del datore di lavoro).
8 - Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di
abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di
formazione e lavoro, e periodi di attività tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo
dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica
professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attività
tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il
periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la
pratica effettuata mediante la freauenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini
speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti
congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Art. 11
Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
1 - Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del
D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e
che abbia svolto attività tecnica relativa al diploma per almeno tre anni, può
partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2- Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del triennio di attività tecnica
subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve essere comprovato
mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica
subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica
ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3- La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il
quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da
comprovare la effettività e la continuità delI'affidamento all'interessato di funzioni
tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito
industriale.
4 - L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio provinciale idonea
ai fini della pratica triennale di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) detta legge 12
febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e
dell'oggetto del contratto di assunzione.
5 - Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori
di lavoro, se non può tener conto al fine del raggiungimento del periodo triennale,
sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non
intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei
mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente
direttiva.
6 - E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio provinciale di esprimersi
preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini
del riconoscimento del triennio di pratica professionale .
Art. 12
Praticantati equivalenti svolti in attività di insegnamento
Possono essere ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro
dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso scuole
secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento
tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad
indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto,
in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti
dall'art. 2 comma 3 lett. a) della legge 2.2.1990, n. 17. Il triennio si considera
validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non
continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la
stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata
dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato servizio.
Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione
dell'art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima
dell'approvazione del presente articolo. Art. 13
Vigilanza e compiuta pratica - Certificato
1 - Il Consiglio provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica
professionale.
2- Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine
previsto dall'ordinanza con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ogni anno
fisserà la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Industriale .
3- Il Consiglio provinciale, verificata la maturazione del periodo di praticantato,
ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta
pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della
delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4- A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il
Consiglio provinciale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di
compimento della pratica
5- In caso di rigetto della ri chiesta il Consiglio provinciale è tenuto a
motivare compiuta mente le ragioni di diniego.
Art. 14
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione
1 - Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2 - I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno
sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione
designerà per il Consiglio provinciale che ha rilasciato il certificato di fine
tirocinio.
Art. 15
Corsi preparatori all'esame di Stato
1 - I Consigli provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati
principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della
giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2 - Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione
nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza
regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del
praticantato.
Art. 16
Ricorsi
Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la
intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, I'interessato può ricorrere al Giudice
ordinario od amministrativo a seconda dei casi.
Art. 17
Tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti
La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura
contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio provinciale per gli
iscritti all'Albo professionale.
Art. 18
Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera
del 24 maggio 1990, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra
in vigore il giorno 9 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
Art. 19
Norma transitoria
I periti industriali in possesso del Diploma universitario potranno iscriversi nel
registro praticanti per sostenere gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di
essersi inizialmente iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che
in seguito, a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma Universitario.