Oltre alle funzioni stabilite dall' art. l 6 del R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275 spettano
al Perito Industriale le funzioni attribuite dalle seguenti Leggi:
- R.D. n. 1368/1941 (Funzione di consulenti tecnici del Giudice);
- Legge n. 1220/4-11-1951 (Competenze per i frazionamenti catastali);
- D.P.R. n. 645/29-1-1958 e circ. min. n. 35 del 9-7-1968 (Funzioni di assistenza e
rapresentanza in materia tributaria);
- D.P.R. n. 1288/24-10-1967 (Competenze per la progettazione degli impianti termici);
- D.M. 27-8-1969 (Competenze per la progettazione e la direzione dei lavori riguardanti
gli impianti e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico);
- Legge n.373/34- 1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici
negli edifici).
- D .M.25 -3 - 1985 (procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7-12-1984, n.
818.
ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
I Periti industriali che aspirano all'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del
Giudice debbono farne domanda in carta da bollo al Presidente del Tribunale. La domanda
dovrà essere corredata dai seguenti documenti in corrispondenza bollo:
1) Estratto dell'Atto di nascita;
2) Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda;
3) Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
4) Certificato d'iscrizione nell'Albo professionale;
5) I titoli e documenti che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la sua capacità
tecnica.
I compensi spettanti ai Periti, Consulenti tecnici, Interpreti e Traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell' Autorità Giudiziaria sono regolati dalle Leggi: 1
dicembre 1956, n. l 426; 13 luglio 1956, n. 836; 8 luglio 1980, n.319 e dai D.P.R.14
novembre 1983. n.820; 30 marzo 1984, n.103; 27 luglio 1988, n 352.