NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Il codice di deontologia professionale é l'insieme dei principi e delle regole di Etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo. I doveri.,e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenze, con i terzi, al fine di giungere alla formazione, di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private. Ogni Perito Industriale deve sentirsi impepnato affinché le presenti norrne siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autoaoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontolocrico. L'obbligatorietà della iscrizione all'albo dei Periti Industriali per l'eserciziop della professione rappresenta una fondamentale acquisiz ione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'intemo che precede ed integra quello statale.Alla luce di ciò é imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si ìmpongono alla coscienza di ciascun diritto.Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all'albo professionale. Le presenti norme sono state deliberate dal Consiglio del Collegio l'I 1107/95 con decisione Nr. 7 e costituiscono Regolamento interno. Esse entrano in vigore con la pubblicazione del presente albo professionale.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempíe ad una funzione sociale di
pubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della
Repubblica.
Art. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le
presenti norme deontologiche al fine di Garantire il decoro della Categoria alla quale
appartengono.
Art. 3
Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e
diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali
ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in
una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.
Art. 4
L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.
Art. 5
Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni
tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da
qualunque parte e da chiunque provenga.
Art. 6
Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasì
comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità,
convincimento politici e appartenenza a classi sociali.
Art. 7
Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di
migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni
tecnologiche e scientifiche.
Art. 8
Il Perito Industrìale non. deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi
contrari alle presentì norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
Art. 9
Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente
dettate dal Consiglio del Collegio nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali,
al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera Categoria.
Art. 10
L'appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di
collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio n di appartenenza
il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche,
inoltre, se richiesto, fomire spiegazioni e documenti.
Art. 11
E' preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del
Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.
Art. 12
Il Perito Industriale dipendente, può svolgere attività libero professionale, salvo le
incompatibilità previste dalle Leggi vigenti. Il Perito Industriale dipendente,
autorizzato a svolgere l'attività libero professionale é tenuto alla applicazione
integrale della tariffa professionale.
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 13
Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di
lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e
accrescere il presti,,io dell'intera categoria professionale. Stessi identicì valori, di
lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei
coiìfronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.
Art. 14
E' fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi
esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
Art. 15
Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad
altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultímo sia
stato defínitivamente e regolarmente esonerato.
Art. 16
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra Colleghi, tali rapporti
debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo
professionale apportato da ciascuno.
Art. 17
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la
paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi
interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con
altri.
Art. 18
Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro
professionale abusivo o collaborare con che esercita abusivamente la professione, ma deve
anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni
pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 19
Non é permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi
delle Leggivigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni. E' fatto divieto
dell'uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico della propria attività professionale.
Art. 20
Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente
censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.
Art. 21
Il Perito Industriale che intende procedere per vie letali nei confronti di un collega,
per motivo attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di
informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia
attraverso la mediazione del Presidente del Collegio per tentare una composizione
amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di
appartenenza.
Art. 22
Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I
compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati a norma delle vigenti
tariffe, la cui osservanza é preciso dovere del professionista, salvo per le sole
eccezioni previste dalle Leggi.
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 23
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il perito Industriale deve essere
caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la
stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno
queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere
dall'incarico.
Art. 24
Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini
dell'incarico conferitogli.
Art. 26
Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima
diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti
il dover porre in essere comportamenti illeciti contra stanti con le presenti Norme, le
Leggi vigenti, o compiere attività che possa I no compromettere il prestigio del
professionista ero dell'intera categoria.
Art. 26
Il Perito Industciale é tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare
infortnazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico
conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.
L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il
Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del
segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere
da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
Art. 27
Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non aver la
preparazione necessaria, affidando eventualmente il clitinte a Colleghi competenti nello
specifico campo inerente l'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali
ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al
committente.
Art. 28
Nell'espietamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da
persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento
da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della
natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.
Art. 29
Il Perito Industriale potrà recede dall'incarico prima di aver fomito la prestazione
completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del
committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso
per giusta causa.
Art. 30
Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi dìretti o indiretti, oltre a
quelli dovuti dal committente, senza aver prima comunicato a quest'ultimo la natura, il
motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossiòne
per iscritto.
Art. 31
Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso
enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitari
ille'éite o di procacciatosi d'affari per il medesimi fine.
Art. 32
Il Perito Industriale che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o
stragiudiziali dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o
abbia egli stesso un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.
Art. 33
Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza,
indicando detfagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese
sostenute di cui si chiede il rimborso.
DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA'
Art. 34
Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti
tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti pubblici ed
Autorità Pubbliche.
Art. 35
Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va
a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trame vantaggi diretti o per interposta
persona.
Art. 36
Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica
Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto
con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque
salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla
Pubblica Amministrazione.
DEI RAPPORTI CON TERZI
Art. 37
Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri
rapporti con terzi, egli deve ,agire in modo tale da tutelare gli interessi del
committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi
risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.
NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
Art. 38
II Perito Industriale, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere
un comportamento rispondente alle prestazioni del presente codice deontologico.
Art. 39
Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a Commissioni
in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il
decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le
violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima
commissione.
Art. 40
Il Perito Industriale nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o di
studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter
garantire la sua assidua partecipazione.
Art. 41
Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità
seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti
alle Leggi e alle non-ne del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione,
imposizione, interferenza provenienti dall'estemo o anche dall'intemo, non vengano posti
in essere nei confronti degli altri membri della commissione. Di eventuali situazioni di
tal genere é tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio
del Collegio di appartenenza, nonché l'autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.
Art. 42
E' vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute
dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e
del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.
Art. 43
Il Perito Industriale che venga nominato componente di una commissione giudicatrice deve
rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere
l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un
soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale
continuativa.
Art. 44
Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di
qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la tema
di nominativi al Collegio. Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito
Industriale, prima di dare il proprio assenso, é tenuto a darne tempestiva comunicazione
al Collegio di appartenenza.
Art. 45
Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli
sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.
Art. 46
DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme
legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di perito
Industriale. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno
oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni,
abusi e di, qualunque atto lesivo dell'etica professionale. I suddetti provvedimenti
disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento
istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.
Art. 47
L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti é sottoposta alla vigilanza del
Consiglio del Collegio di appartenenza. I Periti Industriali devono, per quanto possibile,
comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di
divulgazione.
Art. 48
Le presenti nonne costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e recepite dal Consiglio del Collegio. Esse sono depositate presso il
Ministero di Grazia e Giustizia e gli Uffici Giudiziari.