Visto il R.D.L. I I febbraio 1929, n. 275;
vista la legge 25 aprile 1938, n. 897;
visto il D.L.L. 23 novembre 1944,n. 382; Considerata la necessità di stabilire le norme
per l'uso del timbro professionale;
Art. 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista iscritto all'albo nell'interesse
di enti, privati e uffici deve essere autenticato con l'apposizione del timbro impresso
sull'elaborato ad inchiostro indelebile e con la propria firma.
Art. 2
Il bollo del timbro e l'apposizione della firma attesteranno che il professionista
possiede i requisiti prescritti dalla legge, della iscrizione all'Albo Professionale.
Art. 3
Il Timbro, avrà forma circolare del diametro di mm. 35 e recherà l'attestazione del
Collegio, nonché cognome e nome ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo
professionale.
Art. 4
Il numero progressivo d'iscrizione non può essere attribuito ad un altro professionista
in caso di cancellazione dall'Albo del primo assegnatario, neppure nel caso di un
professionista che avesse cessato l'attività professionale e chiedesse di nuovo la
propria iscrizione.
Art. 5
Alla consegna del timbro, che avverrà dietro pagamento del medesimo, l'iscritto apporrà
la propria firma in un apposito registro quale attestazione di ricevuta e deposito di
firma.
Art. 6
Qualora il professionista cessasse di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie
o per trasferimento ad altro Collegio o in seguito a provvedimento di cancellazione o
sospensione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di
trasferimento e della comunicazione del provvedimento, se adottato ad iniziativa del
Consiglio, restituire il timbro senza rimborso del medesimo. Della avvenuta restituzione
sarà rilasciata ricevuta annotando sull'apposito registro di cui all'art. 5 l'operazione
di restituzione, nonché i motivi e la data. Il timbro a cura del Consiglio deve essere
manomesso onde evitare la possibile utilizzazione.
Airt. 7
Dell'ipotetico caso il timbro, si sia deteriorato o comunque si sia reso inservibile, il
professionista è obbligato a riconsegnarlo al Collegio, il quale a richiesta, e dietro
pagamento, provvederà alla duplicazione. Nel caso in cui il timbro venisse smarrito,
l'assegnatario dovrà farne denuncia immediata al Presidente del Collegio e alle autorità
di P.S. o C.C. del luogo ove presumibilmente si verificato l'evento.
Art. 8
I timbri che saranno rilasciati più di una volta porteranno la lettera "D".
Tante volte saranno rilasciati, tante lettere "D" recheranno. Le duplicazioni
dei timbri devono essere rimborsate al Collegio.
Art. 9
E' vietato provvedersi direttamente del timbro o di usare caratteristiche simili a quelle
deliberate dal Collegio.
Art. 10
L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o
alla approvazione degli elaborati sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi
siano muniti del timbro attestante le iscrizioni nell'Albo ed a respingerli se non lo
siano, o non sia, in altro modo valido, accertare la iscrizione nell'Albo alla data della
presentazione dell'elaborato. Agli enti stessi sarà comunicata copia delle presenti
disposizioni col facsimile del timbro.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore da oggi I dicembre 1977.
FAC-SIMILE TIMBRO