E.P.P.I.

ENTE di PREVIDENZA dei PERITI INDUSTRIALI

 

Regolamento

PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA A FAVORE DEI

PERITI INDUSTRIALI ISCRITTI ALL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI

 

TITOLO I

ISCRITTI

Capo I

ISCRITTI

 

Art. 1

Iscritti all’Ente

 

1. Gli iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro di pendente

 

2. L’obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all’Albo professionale.

 

3. L’iscrizione all’Ente è facoltativa per gli iscritti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data del 01.01.1996.

 

4. I professionisti iscritti agli Albi professionali che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che esercitano la professione sono iscritti all'Ente ai soli fini della applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa, con esonero integrale dalla contribuzione soggettiva: è fatto salvo il diritto di versare il contributo soggettivo sino al settantacinquesimo anno di età.

 

5. È’ inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione al Ente per coloro che non siano iscritti agli Albi o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati devono essere restituiti dall’Ente trattenendo le spese relative.

 

6. La cancellazione ovvero la radiazione dall’Albo professionale comporta la perdita dei diritto di iscrizione all Ente.

 

7. L'iscritto all’Albo professionale dei Periti Industriali, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di Ente di previdenza, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. La facoltà di non iscriversi va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione con firma autentica ai sensi di legge.

 

Art. 2

Modalità di iscrizione all’Ente

 

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 3, sono obbligati a presentare la domanda di iscrizione sull’apposito modulo indirizzato all’Ente completo dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita

b) certificato di residenza

c) codice fiscale

d) certificato di iscrizione all'Albo

e) stato di famiglia

f) eventuale partita l.V.A.

In luogo dei documenti di cui ai punti a), b), c), e) ed f) potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il modulo deve contenere tra l’altro l'indicazione del domicilio fiscale, l’indicazione di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale od altro svolte dal dichiarante, eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie ed indicazioni se in quiescenza.

 

2. La domanda di iscrizione deve essere inviata all’Ente entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti o dalla data di istituzione dell'Ente per effetto dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 6, comma 5, Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a mezzo posta raccomandata A.R. oppure consegnata all'Ente stesso o al Collegio dei Periti Industriali di appartenenza che rilascerà ricevuta e che provvederà ad inviarla all'Ente entro 15 giorni dal ricevimento.

 

3. Nel caso di incompletezza dei dati e della documentazione richiesta, di cui al primo comma, il dichiarante su richiesta dell'Ente è tenuto ad integrare la suddetta domanda ed inviare quanto richiesto nel termine tassativo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta, errata o non sottoscritta la stessa verrà ritenuta omessa a tutti gli effetti di Legge.

 

4. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d’ufficio a seguito di intervenuta verifica da parte degli Organi dell'Ente e colui che possiede i requisiti per l'iscrizione obbligatoria è tenuto a pagare le penalità previste dal presente regolamento.

 

5. Tutti i soggetti iscritti agli Albi dei Periti Industriali riceveranno comunicazione dall'Ente per assolvere l'obbligo di iscrizione.

I soggetti che non rientrano nella definizione dell'art. 1, commi 1 e 2, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale attestano di non percepire compensi riconducibili all'attività di libero professionista quale definita dall'art. 1, commi 1 e 2.

 

Capo II

CONTRIBUTI

 

Art. 3

Contributo soggettivo obbligatorio

 

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10 per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo di cui all’art. 1, commi 1 e 2, ancorchè prodotto in forma associata per la parte attribuita all'iscritto in I forza di patti associativi, relativo all’anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell'Art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Il reddito di cui al comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore per l'anno 1996 all'importo di lire 132.000.000; detto importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, senza necessità di revisione del presente regolamento, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat.

 

3. In ogni caso il contributo minimo soggettivo obbligatorio, per l’anno 1996, è di lire 1.500.000

 

4. Il reddito sarà dimostrato allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo le indicazioni dell'Ente.

 

5. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.

 

6. I soggetti che non hanno ancora compiuto il 28 anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la riduzione del contributo minimo al 50 per cento per i primi due anni di iscrizione. I soggetti che si sono avvalsi della riduzione, hanno facoltà di integrare il contributo versato secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 4

Contributo integrativo

 

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come individuata ai commi 1 e 2 del precedente art. 1, e devono versare all'Ente il relativo ammontare.

Le associazioni di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Ente. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla quota di utili spettante al professionista stesso.

 

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del 2 per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto. Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario stesso.

 

3. Il contributo integrativo minimo di cui al comma precedente non potrà essere inferiore, per ogni soggetto, alla percentuale fissata, applicata sull’importo corrispondente a 7 volte il contributo minimo soggettivo di cui al comma 3 dell'art. 3 dovuto per lo stesso anno.

 

4. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell’attività professionale autonoma definita nel l'art. 1 commi 1 e 2.

 

5. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'I.V.A.

 

6. I corrispettivi saranno dimostrati allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo le indicazioni dell'Ente.

 

Art. 5

Frazionabilità dei contributi

 

1. Per ciascun anno solare di iscrizione, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori saranno ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di iscrizione all'Ente considerando il mese intero, per periodo, pari o superiore a 15 giorni.

 

2. Per l'anno 1996 è dovuto il contributo soggettivo minimo per intero, fermo il frazionamento di cui al 1° comma in relazione alla data di iscrizione nell'Albo o di cancellazione dallo stesso nel corso del 1996; per lo stesso anno 1996 il contributo integrativo è dovuto dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con la frazionabilità di cui al precedente comma 1.

 

Art. 6

Variabilità dei contributi

 

1. Le percentuali ed i contributi obbligatori di cui agli artt. 3 e 4 potranno essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

2. Le variazioni di cui al precedente comma possono essere modificate con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente approvata con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b), Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

3. I contributi soggettivi ed integrativi sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'Ente, in quanto esercitino ancora l'attività professionale.

 

Art. 7

Versamento dei contributi

 

1. I contributi integrativi di cui all'art. 4 sono versati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione in due rate: la prima, di acconto, entro il 30 novembre, per un importo pari al sessanta percento calcolato sulla base del contributo complessivo dovuto nell’anno precedente, o, in caso di prima iscrizione, del contributo minimo; la seconda, a saldo, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

 

2. I contributi soggettivi di cui all'ari. 3 sono versati, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre dell'anno in corso per il sessanta per cento del contributo dovuto nell'anno precedente o, in caso di prima iscrizione, del contributo minimo; il saldo entro il 31 maggio dell'anno successivo.

 

3. Le maggiori somme rispetto al contributo minimo, in quanto dovute, sono versate secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 10, per l'intero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come individuato ai commi 1 e 2 del precedente art. 1, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

 

4. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.

 

5. Ai fini della riscossione l'Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

 

6. I tempi e i modi di versamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente approvata con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b), Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

7. Salvo gli effetti del frazionamento di cui al precedente art. 5, i contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti dal 1° gennaio 1996, ad esclusione del contributo integrativo di cui all'art. 4 commi 1 e 2 che decorre dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103. Per gli anni successivi la decorrenza è dal 1° gennaio per entrambi i tipi di contributo.

 

8. Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e inferiori in caso contrario.

 

Art. 8

Prescrizione dei contributi

 

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.

 

2. Per contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 10.

 

Capo III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

 

Art. 9

Sanzioni per ritardo pagamento dei contributi

 

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale vigente più cinque punti con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.

 

2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente di cui all'art. 10, gli interessi di mura decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovuto essere versate.

 

3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti comma, se superiori a 60 giorni, comporta una sanzione ulteriore rispetto a quanto previsto al comma 1, pari al 15 per cento su base annua delle somme tardivamente pagate.

 

Art. 10

Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione

 

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono annualmente comunicare all'Ente con lettera raccomandata A.R.. da inviare entro la data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale quale definito dall'art. 3, dichiarato ai fini Irpef per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

 

2. Il reddito da dichiarare all'Ente ai fini dell'art. 3 è quello derivato dalle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1.

Per i professionisti associati il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista. afferente l'associazione stessa, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite ai commi 1 e 2 dell'art. 1.

Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia in forma autonoma, sia da partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi.

I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d'affari dichiarato a fini dell'I.V.A. e l'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative alle attività professionali quali previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

I soggetti non titolari di partita IVA. ma esercenti le attività di cui al secondo comma del l'art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, devono comunicare l'ammontare dei compensi lordi percepiti.

 

3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile Irpef definito. l'imponibile complessivo ai fini dell'Irpef per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'I.V.A.

 

4. In caso di morte dell'iscritto. la comunicazione di cui al primo comma relativo all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

 

5. L'omessa, la ritardata. o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta di per se l'applicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro 60 giorni dalla scadenza del termine.

 

6. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente. che li metterà tempestivamente a disposizione.

 

7. I Consigli dei Collegi devono comunicare all'Ente, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, le intervenute variazioni agli Albi professionali.

 

8. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione. la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

 

9. La mancata osservanza da parte degli iscritti agli Albi professionali degli adempimenti previsti dal presente regolamento comporta obbligatoriamente l'avvio del procedimento disciplinare da parte del Collegio di appartenenza. Nel caso di omessa domanda di iscrizione all'Ente da parte dei soggetti che rientrino nelle definizioni dell'art. 1 commi 1 e 2 del presente regolamento, il provvedimento disciplinare è quello della sospensione fino alla presentazione della domanda. In caso di mancata presentazione della domanda, trascorsi 6 mesi, il provvedimento disciplinare sarà quello della cancellazione dall'Albo professionale.

 

Titolo Il

ATTUAZIONE DELLE ATTJVITÀ DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

 

Art. 11

Prestazioni

 

1. L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione di inabilità e di invalidità;

e) pensione ai superstiti, di reversibilità e indiretta.

Esso inoltre corrisponde indennità di maternità.

 

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

 

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia. di reversibilità e indirette e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di inabilità ed invalidità.

 

Art. 12

Pensione di vecchiaia

 

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni d'età, a condizione che risultino dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente.

 

2. Il predetto limite d'età è fissato al compimento del cinquantasettesimo anno quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni.

 

3. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla tab. A allegata, relativo all'età dell’iscritto al momento del pensionamento.

 

4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

 

5. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione. L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è fissata al dieci per cento.

 

6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1 comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

 

7. E’ istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguiti e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali. Il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione nominale del PIL.

 

8. Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo, di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.

 

9. Ove l'iscritto prosegua l'attività professionale anche dopo il collocamento in pensione, continuerà a versare all'Ente sia il contributo soggettivo obbligatorio che il contributo integrativo in relazione ai redditi e corrispettivi lordi professionali dallo stesso conseguiti. I contributi soggettivi obbligatori, relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, daranno titolo ad un supplemento di pensione a favore dell'iscritto calcolato con il sistema contributivo di cui ai precedente comma 3, liquidabile con cadenza biennale.

 

10. L'Ente provvede ad inviare ad ogni iscritto, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla propria posizione.

 

Art. 13

Pensione di inabilità

 

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia od infortunio sopravvenuti successivamente alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) I 'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

 

2. Si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto b) del precedente comma 1 quando l'inabilità sia stata causata da infortunio.

 

3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui al precedente art. 12, riferito al montante incrementato in conformità dell’art. 1 comma 15, Legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all 'art. 17 comma 2 dello statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

 

5. In caso di infortunio o malattia, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui sopra non avrà luogo. L'integrazione sarà invece proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio o malattia stipulato dall'iscritto.

 

6. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale. La cancellazione deve essere richiesta al competente Collegio Provinciale, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'Ente, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali. La concessione della pensione d'inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale.

 

7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

 

8. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d'ufficio.

 

9. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio della professione.

 

10. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

 

11. Ai fini dell'integrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'Ente potrà avvalersi del ricorso a polizze assicurative.

 

Art. 14

Pensione di invalidità

 

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a mezzo di un terzo.

b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

 

2. Si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto ''b'' del precedente comma 1 quando l’invalidità sia stata causata da infortunio.

 

3. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all’Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione.

 

4. La misura della pensione è quella risultante dalla applicazione del sistema contributivo di cui al precedente art. 12, riferito al montante incrementato in conformità all’art. 1 comma 14 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

 

5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 17 comma 2 dello statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

 

6. In caso di infortunio o malattia, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione di cui sopra non avrà luogo. L’integrazione sarà invece proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante dall’assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

 

7. L'Ente. può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

 

8. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d'ufficio.

 

9. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al precedente comma 1.

 

10. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio del la professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 13 in sostituzione della pensione di invalidità.

 

11. Ai fini dell'integrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, l'Ente potrà avvalersi del ricorso a polizze assicurative.

 

Art. 15

Norme comuni alle pensioni di inabilità ed invalidità

 

1 Alla domanda di pensione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante od invalidante;

b) nell'ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell'indennizzo ricevuto. escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

 

2. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio l’Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l'assicuratore privato dell’iscritto ove l'assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.

 

3. L'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali dell'Ente potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia dell’Ente, appositamente nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica di cui sopra che stabilirà l'esistenza o meno dell’inabilità o della invalidità.

Si provvederà in fine all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione all'iscritto dell'esito della domanda.

 

4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

 

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.

Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.

 

6. L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L'accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominali dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

 

Art. 16

Pensione di reversibilità e indiretta

 

1. Le pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni stabilite secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

c) in mancanza di minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ai genitori inabili dell'iscritto defunto, o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, o, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico ai fini del diritto alla pensione di reversibilità. I superstiti si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuati va cd esclusiva.

 

2. Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua ci à liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato:

a) 60 per cento al coniuge;

b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;

c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;

d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;

e) 15 per cento a ciascun genitore;

f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100 per cento della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

 

3. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

 

4. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

 

5. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e del compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.

 

6. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiano, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

7. Il diritto alle pensioni di reversibilità e indirette cessa:

a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;

b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d'età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro: il limite di diciotto anni d'età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale ed a ventisei qualora frequentino l’Università purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell'iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito;

c) per il genitore inabile al lavoro quando cessi lo stato di inabilità;

d) per le sorelle od i fratelli inabili al lavoro quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

 

Art. 17

Pagamento e rivalutazione delle pensioni

 

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

2. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

 

Art. 18

Indennità di maternità

 

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dal la Legge 11 dicembre 1990, n. 379.

 

2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo di lire 10.000 a carico di ogni iscritto a EPPI, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 7, commi 1 e 2.

 

3. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 199o, n. 379.

 

Art. 19

Contribuzione volontaria

 

1. L'iscritto all 'Ente, qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il versamento dei contributi all 'Ente.

 

2. La facoltà di cui sopra è concessa a condizione che l'iscritto mantenga l'iscrizione nell'Albo del Collegio e possa far valere almeno un contributo soggettivo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi soggettivi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

 

3. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria deve corrispondere all'Ente almeno il contributo soggettivo minimo obbligatorio di cui all'art. 3 del presente regolamento, maggiorato del contributo integrativo da calcolarsi su un volume d'affari pari a 7 volte il contributo soggettivo minimo di cui sopra.

 

4. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

 

Art. 20

Restituzione dei contributi

 

1. Gli iscritti che al compimento del sessantacinquesimo anno d'età cessino o abbiano cessato l'attività professionali che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente senza aver maturato il diritto alla pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi obbligatori versati. Parimenti analoga restituzione possono richiedere coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 13. comma 1, e 14, comma 1 senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione.

La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto defunto di cui al comma 1 del precedente art. 16, semprechè i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta.

 

2. La somma rimborsabile è pari all'importo del montante contributivo individuale dell'iscritto riferito al la data del 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di restituzione, oltre naturalmente al totale dei versamenti dell'anno in corso.

 

3. Non si da luogo, in ogni caso, alla restituzione dei contributi integrativi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

 

4. Qualora, posteriormente alla restituzione di cui al presente articolo, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione al Ente, ad esso e riconosciuta la facoltà di ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente, maggiorato degli interessi legali.

 

5. L'iscritto che, cessando l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, nonostante l'ulteriore versamento di contributi non abbia conseguito il diritto alla pensione potrà nuovamente richiedere la restituzione dell’intero montante Contributivo individuale secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

6. La restituzione del montante contributivo individuale avviene entro sessanta giorni dalla data di accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della regolare domanda.

 

Art. 21

Cumulabilità e ricongiunzione delle pensioni

 

1. Le pensioni erogate dall'Ente, sono cumulabili con altre pensioni e con altri redditi nei limiti di quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. E’ ammessa, secondo le normative vigenti, la ricongiunzione di contributi obbligatori versati ad altri Enti previdenziali.

 

Art. 22

Riscatto dei periodi precedenti all’istituzione dell'Ente di Previdenza

 

L’iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale, purché possa far valere almeno 5 anni di effettiva contribuzione alla gestione.

Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinate dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre al approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art .3, comma 2, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509.

 

TABELLA "A" (A rt. 12 comma 3)

COEFFICENTI DI TRASFORMAZIONE

 

ETA'

VALORI (percento)

57

4,720

58

4,860

59

5,006

60

5,163

61

5,334

62

5,514

63

5,706

64

5,911

65

6,136

66

6,379

67

6,640

68

6,927

69

7,232

70

7,563

71

7,924

72

8,319

73

8,750

74

9,227

75

9,751

76

10,335

77

10,983

78

11,701

79

12,499

80

13,378

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