E.P.P.I.

ENTE di PREVIDENZA dei PERITI INDUSTRIALI

 

Statuto

DELLA FONDAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA A FAVORE DEI PERITI INDUSTRIALI

 

TITOLO I

L’ENTE

 

Art. 1

Natura e denominazione dell’Ente

 

1. L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di Perito Industriale è istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del codice civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.

L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE Dl PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI". La sigla EPPI identifica a tutti gli effetti l’Ente.

 

2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n.337.

 

Art. 2

Sede

 

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

 

Art. 3

Scopi

 

1. L’Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

2. L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal Decreto Legislativo 2 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. Esso deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

3. L'Ente può altresì attuare trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.

 

4. L’Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.

 

Art. 4

Iscritti

 

1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all’ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

 

Art. 5

Gli Organi

 

1. Sono Organi dell'Ente:

a) il Consiglio di Indirizzo Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

 

Art. 6

Il Consiglio di Indirizzo Generale

 

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di Lino ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; esso dura in carica tre anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

 

2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:

 

a) il corpo elettorale sia suddiviso in cinque Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali:

Collegio n. 1

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

Collegio n. 2

Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia

Collegio n. 3

Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Lazio

Collegio n. 4

Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

Collegio n. 5

Sicilia - Sardegna

A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille (o frazione di mille) iscritti residenti nel territorio del Collegio Elettorale stesso;

 

b) siano disposti presso ciascuna sede di Collegio Provinciale appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e, presso la sede del Consiglio Nazionale, il seggio elettorale centrale per Io spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei cinque Collegi Elettorali;

 

c) sia ammesso il voto per corrispondenza; mentre non sia ammesso il voto per delega;

 

d) nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente residenti nel territorio del Collegio Elettorale di competenza;

 

e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;

 

f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero non superiore agli eleggibili nel Collegio Elettorale;

 

g) sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritti al voto per ciascun Collegio Elettorale;

 

h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio Elettorale, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera g), risultando in tal caso valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti;

 

i) siano proclamati eletti per ciascun Collegio Elettorale, nei limiti di cui alla precedente lettera a), dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali coloro che abbiano conseguito, per ciascun Collegio Elettorale, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico;

 

l) non più di 1/3 dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale siano nominati fra gli iscritti di cui all’art. 1 del comma 2, del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengano insediati, sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12,. dal Presidente dell'Ente e nella prima seduta provvederanno a nominare nel loro ambito un Coordinatore ed un Segretario. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento entro sei mesi dall’insediamento.

 

4. La prima tornata elettorale viene indetta entro tre mesi dal completamento delle iscrizioni all'Ente; il primo Consiglio di Indirizzo Generale dura in carica fino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 7

Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

 

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.

 

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare, In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

 

3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

 

4. Ogni componente ha di ritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino le persone.

 

5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario.

 

6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:

a) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci;

b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza della categoria;

c) definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) deliberare le modifiche dello Statuto e le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare le modifiche del regolamento elettorale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare il bilancio di previsione dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno nonché, alla prima seduta utile e comunque entro il 30 novembre, le eventuali note di variazione;

h) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazione e integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;

i) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell’Ente con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all’andamento economico-finanziario dell’Ente;

l) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

7. Le deliberazioni di cui alle lettere d), e) del precedente comma sono sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 3, comma 2, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), f), g) e i) del comma 6 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, nominati dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. La scelta dei membri viene effettuata nell'ambito di una rosa di otto iscritti identificati con metodo elettivo, purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. A tal fine, in concomitanza con la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, ciascun iscritto propone su apposita scheda il nominativo di non più di quattro iscritti all'Ente, scelti indipendentemente dal Collegio Elettorale di appartenenza.

Sempreché risultino compresi nella rosa di cui sopra, non meno di uno e non più di due consiglieri sono nominati fra gli iscritti di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

La rosa di cui sopra è composta comunque dai primi 3 eletti nonché da altri cinque identificati, uno per ciascun Collegio Elettorale di cui al precedente art. 6, comma 2, nei candidati che abbiano conseguito il più elevato suffragio.

 

2. Le modalità ed i tempi per la designazione di cui al comma precedente sono definiti nel medesimo regolamento elettorale di cui al precedente art. 6, con il rispetto dei criteri ivi previsti.

 

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e ciascun consigliere può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi.

 

4. La carica del Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali nonché con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e con quella di Sindaco. In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi l’interessato deve optare per una sola carica entro 15 giorni dall’elezione pena decadenza.

 

5. La carica del Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di Previdenza.

 

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all’art. 12.

 

7. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.

 

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

 

Art. 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente da esercitare in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

 

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente;

b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;

c) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche dello statuto e le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico;

d) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche del regolamento elettorale tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale;

e) proporre entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio di Indirizzo Generale il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente;

f) proporre il bilancio di previsione dell'Ente al Consiglio di Indirizzo Generale non oltre il 30 settembre di ciascun anno, nonché predisporre le eventuali note di variazione;

g) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore;

h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;

i) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore ed i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;

I) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente;

m) applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, e stabilendo i piani annuali e pluriennali;

n) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente;

o) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;

p) deliberare, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale di cui all'art. 7 comma 6;

q) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari;

r) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale;

s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

t) fissare l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali per le funzioni ad stessi demandate dall'Ente, sentito il Consiglio di Indirizzo Generale;

 

3. Le deliberazioni di cui alla lettera p) del comma 2 del presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

4. Le deliberazioni di cui alla lettera l), dello stesso comma 2 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

Art. 10

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale.

 

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

 

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.

 

4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

5. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore, nomina fra i dipendenti dell'Ente un segretario con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione.

 

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

 

Art. 11

Il Presidente

 

1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione, promuovendone l'insediamento.

 

2. Spetta al Presidente;

a) la legale rappresentanza dell'Ente;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;

c) vigilare, in collaborazione con gli uffici dell'Ente, sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;

e) adottare, in caso il necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

Art. 12

Requisiti di onorabilità e di professionalità

 

1. La nomina a componente degli Organi dell’Ente (Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione) è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

 

2. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l’economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1951, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell’Ente, oltre all’intervenuta mancanza di requisiti di cui al precedente comma 2:

a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall’iscrizione all’Albo Professionale;

b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l’Ente con sentenza definitiva.

 

4. Il requisito della professionalità richiesto dall’art. 1 comma 4. lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali consiliari o amministrative in argani collegiali per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Collegi Provinciali o presso altre istituzioni pubbliche e private di significative dimensioni.

 

Art. 13

Collegio dei Sindaci

 

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;

b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;

c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili;

d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente, con esclusione dei componenti Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

 

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

 

3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché Consiglio di Amministrazione dell’Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull’andamento della gestione. I controlli sulla gestione dell’Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni nonché i bilanci tecnico-attuariali periodici.

 

4. I Sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l’assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono altresì il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali.

 

5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

 

Art. 14

Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali

 

1. Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività:

a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento del le assemblee per la elezione degli Organi dell’Ente;

b) trasmettono l’elenco dei nominativi degli iscritti agli Albi, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale entro 60 giorni dalla istituzione dell’Ente;

c) comunicano entro il mese di gennaio di ogni anno le variazioni intervenute al 31 dicembre dell’anno precedente;

d) su richiesta dell’Ente adottano i provvedimenti disciplinari fino al lo cancellazione dall’Albo, conformemente ai termini, alle condizioni e alle procedure previste dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 e da eventuali altre disposizioni di legge;

e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.

 

 

Titolo III

LA GESTIONE FINANZIARIA

 

Art. 15

Entrate ed esercizio finanziario

 

Costituiscono entrate dell’Ente:

 

a) i contributi soggettivi dovuti dagli iscritti;

b) i contributi integrati vi a carico dell’utenza;

c) i contributi obbligatori per la maternità;

d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria;

e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;

f) proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;

g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengono;

h) qualunque eventuale altra entrata.

 

2. L’esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente se verificatosi nell’ultimo quadrimestre, salvi gli adempimenti fiscali.

 

Art. 16

Il patrimonio

 

1. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società.

La titolarità degli elementi patrimoniali affidati alla gestione di istituzioni finanziarie ed assicurative resta in capo all'Ente, salve le esigenze proprie di copertura assicurativa.

 

Art. 17

L’assetto amministrativo - contabile

 

L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti e dei pensionati, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi, incrementati dalle disponibilità da rendimento ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6 del Regolamento.

 

2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente.

 

Art. 18

Riserva conto pensioni

 

1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, il montante individuale viene iscritto nel conto di riserva denominato conto pensioni. Ove l'ammontare complessivo dei montanti così individuati dovesse risultare inferiore all'importo di cinque volte l'entità delle prestazioni di pagamento. viene trasferito il necessario importo dal conto alimentato dalla contribuzione integrativa a carico dell'utenza.

 

2. La gestione di detta riserva può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido. La convenzione deve prevedere la conservazione della titolarità della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con misure idonee a conseguire la costante disponibilità delle risorse.

 

Art. 19

Bilancio ed altri documenti di gestione

 

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

 

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone, altresì, entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio preventivo annuale, nonché le relative variazioni e li sottopone - rispettivamente entro il mese di ottobre successivo ed entro il mese di novembre dell'anno successivo - all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

 

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

 

4. Il Consiglio di Amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali. e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Collegio dei Sindaci.

 

5. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

 

6. Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura prevista dall'art. 1, comma 4, lettera c ), Decreto Legislativo 30 giugno 1994. n. 509. Qualora, durante la vita dell'Ente, l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, si provvederà al suo adeguamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di cui si è verificata l'insufficienza.

 

7. Il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Titolo IV

INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

 

Art. 20

Diritto di informazione

 

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.

 

2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente.

 

3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali, dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.

 

4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

 

5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 21

Norme di prima applicazione

 

In sede di prima applicazione:

 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali entro 20 giorni dalla emanazione del Decreto di cui all 'art. 6, comma 5, Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, adotta il regolamento elettorale e, in conformità a questo, dà celere attuazione alle procedure per l’elezione dei componenti degli Organi dell'Ente ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto. Il regolamento elettorale è sottoposto a ratifica o modifica da parte del Consiglio di Indirizzo Generale ed è comunque trasmesso per l'approvazione ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera a), Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la costituzione e l'insediamento degli organi statutari, un comitato di 5 membri, nominato dal Consiglio Nazionale, coordinato dal Presidente del Consiglio Nazionale o da un suo delegato, che ne fa parte, avvia le procedure per l'iscrizione all'Ente e dirama le disposizioni per la raccolta dei contributi.

 

Le attività amministrative svolte dal Comitato sono presentate al Consiglio di Indirizzo Generale che ne prenderà atto in quanto legittime.

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