18) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO E RELAZIONE TECNICA DI RETI DI ADDUZIONE DEL GAS COMBUSTIBILE

 

# LEGGE n.46 del 05/03/1990 -art. 6 e D.P.R. 447 del 06/12/1991 - art. 4 lettera (f) (Progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti per il trasporto e utilizzazione di gas combustibili, con portata termica superiore a 34,8 kW, con riferimento alla norma UNI CIG 7129).

# LEGGE n.10 del 20/01/1991 (Impianti termici funzionanti a combustibili gassosi di qualunque potenzialità).

La progettazione dovrà essere corredata di :

a) Relazione tecnica costituita da:

- identificazione delle potenzialità termica o termiche;

- tipo di combustibile impiegato;

- portata/e del gas combustibile e massa volumica;

- pressione iniziale e finale di utilizzazione del gas combustibile;

- coefficienza di attrito, numero di Reynolds, viscosità cinematica relativi al tipo di combustibile e tubazioni/i;

- diametro della tubazione o delle tubazioni;

- lunghezza virtuale della tubazione e tubazioni di derivazione;

- descrizione del materiale impiegato per la tubazione e dei sistemi di sicurezza adottati.

b) Disegni costituiti da:

- planimetria generale;

- pianta e sezione del fabbricato con evidenziazione dell'ubicazione del punto di consegna del combustibile:

- lo sviluppo e l'ubicazione della tubazione o tubazioni;

- le intercettazioni del gas e le misure di sicurezza adottate con particolari costruttivi;

- l'ubicazione degli apparecchi termici.

L'onorario da applicarsi per ogni impianto con una o più utilizzazione del gas a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso (contatore) sarà dato dalla formula sotto espressa.

CALCOLO DELL’ ONORARIO

C = F x (P x L) e dove

C = compenso totale in lire

F = quota fissa indipendente dalla complessità e completezza dell’incarico

lire 550.000

P = potenzialità termica totale/i in kW

L = lunghezza reale della tubazione o somma delle lunghezze delle tubazioni con più derivazioni, in metri

e = esponente (0,20)

Gli onorari sopra stabiliti sono da intendersi sulla base di elaborati grafici forniti dal Committente; quando le strutture edili sono da rilevare, detti rilievi saranno compensati a parte, a quantità sulla base del D.M. 14704/87 Tab. F; a vacazione il rilievo degli apparecchi ed impianti preesistenti.