18) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO E RELAZIONE TECNICA DI RETI DI ADDUZIONE DEL GAS COMBUSTIBILE
# LEGGE n.46 del 05/03/1990 -art. 6 e D.P.R. 447 del 06/12/1991 - art. 4 lettera (f) (Progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti per il trasporto e utilizzazione di gas combustibili, con portata termica superiore a 34,8 kW, con riferimento alla norma UNI CIG 7129).
# LEGGE n.10 del 20/01/1991 (Impianti termici funzionanti a combustibili gassosi di qualunque potenzialità).
La progettazione dovrà essere corredata di :
a) Relazione tecnica costituita da:
-
identificazione delle potenzialità termica o termiche;-
tipo di combustibile impiegato;-
portata/e del gas combustibile e massa volumica;-
pressione iniziale e finale di utilizzazione del gas combustibile;-
coefficienza di attrito, numero di Reynolds, viscosità cinematica relativi al tipo di combustibile e tubazioni/i;-
diametro della tubazione o delle tubazioni;-
lunghezza virtuale della tubazione e tubazioni di derivazione;-
descrizione del materiale impiegato per la tubazione e dei sistemi di sicurezza adottati.b) Disegni costituiti da:
-
planimetria generale;-
pianta e sezione del fabbricato con evidenziazione dell'ubicazione del punto di consegna del combustibile:-
lo sviluppo e l'ubicazione della tubazione o tubazioni;-
le intercettazioni del gas e le misure di sicurezza adottate con particolari costruttivi;-
l'ubicazione degli apparecchi termici.L'onorario da applicarsi per ogni impianto con una o più utilizzazione del gas a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso (contatore) sarà dato dalla formula sotto espressa.
CALCOLO DELL’ ONORARIO
C = F x (P x L) e dove
C = compenso totale in lire
F = quota fissa indipendente dalla complessità e completezza dell’incarico
lire 550.000
P = potenzialità termica totale/i in kW
L = lunghezza reale della tubazione o somma delle lunghezze delle tubazioni con più derivazioni, in metri
e = esponente (0,20)
Gli onorari sopra stabiliti sono da intendersi sulla base di elaborati grafici forniti dal Committente; quando le strutture edili sono da rilevare, detti rilievi saranno compensati a parte, a quantità sulla base del D.M. 14704/87 Tab. F; a vacazione il rilievo degli apparecchi ed impianti preesistenti.