20) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO E RELAZIONE PER I CAMINI

 

# LEGGE n.615 del 13/07/1966 e D.P.R. n.1391 del 22/12/1970

(Provvedimento contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici).

# LEGGE n.46 del 05/03/1990 e D.P.R. n.447 del 06/12/1991.

# LEGGE n.10 del 09/01/1991 (Progettazione degli impianti o apparecchi termici e norme tecniche di progettazione secondo UNI 9615 e UNI-CIG 7129).

La progettazione dovrà essere corredata di :

a) Relazione tecnica costituita da:

- identificazione del generatore/i o apparecchio da installare con relativa potenzialità termica inserita su ogni camino;

- tipo di combustibile impiegato;

- descrizione dei materiali impiegati per il canale da fumo e camino;

- determinazione della sezione del canale da fumo e camino in funzione del volume dei prodotti della combustione, temperatura dei fumi, velocità, perdite di carico, e verifica di tiraggio;

- verifica della tenuta ai prodotti della combustione all'impermeabilità, all'isolamento termico, alla tenuta ad eventuali condense..

b) Disegni costituiti da:

- planimetria generale;

- sezione del fabbricato con evidenziazione delle aperture di ventilazione per la combustione, dell'ubicazione degli apparecchi o generatori di calore, canali da fumo, camino.

- particolari costruttivi, comignolo con grafica per l'identificazione della zona di reflusso.

CALCOLO DELL’ONORARIO

C = F x (P) e dove :

F = quota fissa indipendente dalla complessità e completezza dell’incarico

lire 100.000

P = potenzialità termica totale in kW

e = esponente (0,20)

Gli onorari sopra stabiliti sono da intendersi sulla base di elaborati grafici forniti dal Committente; quando le strutture edili sono da rilevare, detti rilievi saranno compensati a parte, a quantita' sulla base del D.M. 14/04/87 Tab F; l rilievo degli apparecchi ed impianti dei camini preesistenti saranno compensati a vacazione.