20) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO E RELAZIONE PER I CAMINI
# LEGGE n.615 del 13/07/1966 e D.P.R. n.1391 del 22/12/1970
(Provvedimento contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici).
# LEGGE n.46 del 05/03/1990 e D.P.R. n.447 del 06/12/1991.
# LEGGE n.10 del 09/01/1991 (Progettazione degli impianti o apparecchi termici e norme tecniche di progettazione secondo UNI 9615 e UNI-CIG 7129).
La progettazione dovrà essere corredata di :
a) Relazione tecnica costituita da:
-
identificazione del generatore/i o apparecchio da installare con relativa potenzialità termica inserita su ogni camino;-
tipo di combustibile impiegato;-
descrizione dei materiali impiegati per il canale da fumo e camino;-
determinazione della sezione del canale da fumo e camino in funzione del volume dei prodotti della combustione, temperatura dei fumi, velocità, perdite di carico, e verifica di tiraggio;-
verifica della tenuta ai prodotti della combustione all'impermeabilità, all'isolamento termico, alla tenuta ad eventuali condense..b) Disegni costituiti da:
-
planimetria generale;-
sezione del fabbricato con evidenziazione delle aperture di ventilazione per la combustione, dell'ubicazione degli apparecchi o generatori di calore, canali da fumo, camino.-
particolari costruttivi, comignolo con grafica per l'identificazione della zona di reflusso.CALCOLO DELL’ONORARIO
C = F x (P) e dove :
F = quota fissa indipendente dalla complessità e completezza dell’incarico
lire 100.000
P = potenzialità termica totale in kW
e = esponente (0,20)
Gli onorari sopra stabiliti sono da intendersi sulla base di elaborati grafici forniti dal Committente; quando le strutture edili sono da rilevare, detti rilievi saranno compensati a parte, a quantita' sulla base del D.M. 14/04/87 Tab F; l rilievo degli apparecchi ed impianti dei camini preesistenti saranno compensati a vacazione.