CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Delibera n. 215/30 del 2 giugno 1997
Il Consiglio Nazionale, considerata la necessità di individuare una formula di valutazione degli onorari relativi a prestazioni professionali non contemplate nella vigente tariffa, e riguardanti principalmente prestazioni conseguenti a recente legislazione, allo scopo di evitare disparità di trattamento degli onorari nei confronti sia dei professionisti che dei committenti ed al fine, anche, di autodisciplinare la categoria
VISTI
- Regio Decreto 11/2/1929 n° 275 concernente il regolamento per l'esercizio della professione di Perito Industriale;
- Legge 12/3/1957 n° 146 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le disposizioni normative e legislative vigenti
PREMESSO
che l'applicazione di disposizioni tariffarie è obbligatorio
PROPONE
un elenco degli onorari "a discrezione" da utilizzare per la disposizione in parcella in base all’art. 40 ed a titolo esemplificativo e non limitativo all'art. 41 della tariffa professionale di cui alla legge 146/57 e successive modificazioni.
Gli onorari stabiliti dal presente elenco costituiscono minimi deontologicamente inderogabili.
Le maggiorazioni non previste come vincolanti dovranno essere espressamente concordate tra le parti.
Nota: Gli onorari di seguito esposti e aggiornati costituiranno il riferimento a cui dovrà attenersi il Consiglio del Collegio per la espressione di pareri sugli onorari.
Gli onorari riportati si intendono validi ed aggiornati considerando il valore di indice ISTAT iniziale pari a 243,89 in base 1982=100 (corrispondente a giugno 1996).
Gli stessi onorari dovranno essere rivalutati mediante coefficiente di aggiornamento con indice ISTAT Nazionale valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato con la seguente formula:
Or = Oi x Riv
dove Or = Onorario Ricercato
Oi = Onorario Iniziale
Riv = Rapporto tra l'indice del costo della vita aggiornato e costo della vita iniziale
Tali adeguamenti verranno resi noti annualmente dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ogni qualvolta l’indice del costo della vira subisca una variazione, rispetto a quello utilizzato per la determinazione della presente tariffa, superiore al 5%.