CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

Delibera n. 215/30 del 2 giugno 1997

 

Il Consiglio Nazionale, considerata la necessità di individuare una formula di valutazione degli onorari relativi a prestazioni professionali non contemplate nella vigente tariffa, e riguardanti principalmente prestazioni conseguenti a recente legislazione, allo scopo di evitare disparità di trattamento degli onorari nei confronti sia dei professionisti che dei committenti ed al fine, anche, di autodisciplinare la categoria

 

VISTI

 

- Regio Decreto 11/2/1929 n° 275 concernente il regolamento per l'esercizio della professione di Perito Industriale;

 

- Legge 12/3/1957 n° 146 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

- le disposizioni normative e legislative vigenti

 

PREMESSO

 

che l'applicazione di disposizioni tariffarie è obbligatorio

 

PROPONE

 

un elenco degli onorari "a discrezione" da utilizzare per la disposizione in parcella in base all’art. 40 ed a titolo esemplificativo e non limitativo all'art. 41 della tariffa professionale di cui alla legge 146/57 e successive modificazioni.

Gli onorari stabiliti dal presente elenco costituiscono minimi deontologicamente inderogabili.

Le maggiorazioni non previste come vincolanti dovranno essere espressamente concordate tra le parti.

 

Nota: Gli onorari di seguito esposti e aggiornati costituiranno il riferimento a cui dovrà attenersi il Consiglio del Collegio per la espressione di pareri sugli onorari.

Gli onorari riportati si intendono validi ed aggiornati considerando il valore di indice ISTAT iniziale pari a 243,89 in base 1982=100 (corrispondente a giugno 1996).

 

Gli stessi onorari dovranno essere rivalutati mediante coefficiente di aggiornamento con indice ISTAT Nazionale valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato con la seguente formula:

Or = Oi x Riv

dove Or = Onorario Ricercato

Oi = Onorario Iniziale

Riv = Rapporto tra l'indice del costo della vita aggiornato e costo della vita iniziale

 

Tali adeguamenti verranno resi noti annualmente dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ogni qualvolta l’indice del costo della vira subisca una variazione, rispetto a quello utilizzato per la determinazione della presente tariffa, superiore al 5%.