RIMBORSI DA ADDIZIONARE AGLI ONORARI

 

SPESE DI TRASFERIMENTO

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo, oltre al rimborso a piè di lista.

 

FORFETTIZZAZIONE DELLE SPESE

Il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori a norma degli artt. 5, 6 e 7 della Legge 146/57 e del D.M. 30/10/69, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio del Collegio Provinciale, in ogni caso entro il predetto limite massimo.

 

CONSIDERAZIONI:

 

1) L'onorario è valutato a Discrezione dal Perito Industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, l'entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del Professionista è un fattore determinante, inoltre sono in particolare quelli interessanti opere di importo inferiore a lire 1.000.000 e quelle non compensabili direttamente con i criteri della Percentuale, della Quantità e del Tempo.

 

2) Il compenso a Discrezione non dovrà mai essere inferiore a quello computato per Vacazione e si raccomanda comunque un concordato o un disciplinare prezzi preventivo.

 

3) Le presenti tariffe debbono costituire la base per il calcolo delle parcelle da emettere per prestazioni a Discrezione, inoltre possono essere di integrazione ad altre prestazioni quali quelle a Percentuale, a Quantità e a Vacazione.

 

4) Il professionista per ovvi motivi di etica, con particolare riguardo al problema della concorrenza sleale tra Colleghi e fra Categorie affini, non deve assumere incarichi al di sotto di tali importi i quali debbono intendersi come minimi inderogabili.

 

5) Gli importi tariffari a Discrezione esposti ed aggiornati nelle schede costituiranno il riferimento a cui si atterrà il Consiglio del Collegio, anche attraverso la apposita Commissione, nella valutazione degli onorari indicati nelle parcelle ai fini della espressione del parere.

 

6) Maggiorazioni potranno essere ammesse, secondo quanto previsto dalla tariffa vigente e comunque nel caso di svolgimento d'incarichi professionali complessi previo accordo stipulato fra le parti; per prestazioni particolari valgono gli artt. 10 e 22 della Legge 146/57 premesso che le tariffe considerate saranno quelle del presente tariffario a Discrezione.

7) I riferimenti alla legge 146/57 e successivi aggiornamenti più volte richiamata nella stesura delle tariffe di seguito riportate, sono ad ulteriore chiarimento della procedura da adottare.

8) La presente pubblicazione può essere duplicata solo a titolo e diritto dei Periti Industriali iscritti all'Albo Professionale.