Dal "Notiziario del Perito Industriale gennaio-aprile 1997"
Pubblichiamo la lettera Iniziata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali al Direttore responsabile de «Il sole 24 ore» riguardante la mancanza di precisione delle informazioni fornite dal quotidiano economico circa le figure professionali del perito con infortunistica stradale e del perito assicurativo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

presso il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



Roma, 10 gennaio 1997
Prot. n.101


Al Direttore Responsabile
IL SOLE 24 ORE
Via P. Lomazzo, 152
20151 MILANO

Nel giornale «Il sole 24 ore» sulla rubrica «L'esperto Risponde» è stata fomita al lettore Claudio Donadio Episcopi la risposta n. 5995 in data 2/12/1996 nella quale, purtroppo per l'esperto, anziché chiarire le idee al lettore, si ritiene che abbia contribuito a confonderle ingenerando confusione a confusione.
Il citato lettore infatti chiedeva quale era l'iter e la documentazione per aprire uno studio di consulenza in infortunistica stradale.
A questa richiesta. l'esperto rispondeva, tout court, citando la legere 7/2/1992 n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Si spera, a questo punto, che l'esperto sappia distinguere la differenza che intercorre tra un perito in infortunistica stradale ed un perito assicurativo perché se così non fosse, potrebbe essere, giustificato l'errore in cui è caduto nell'interpretare la domanda del lettore.
Il perito assicurativo è colui che la legge affida l'accertamento e la stima del danno ossia con «l'accertamento» verifica ed attesta che il danno esiste e con la «stima» valuta il quantum.
Non vi è pertanto chi non veda che detta attività si discosta notevolmente da colui che è chiamato a studiare un infortunio stradale la cui valutazione implica la ricostruzione delle dinamiche degli eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti ai fini della individuazione delle cause per cui occorre una profonda conoscenza della statica, della cinematica, della dinamica, delle resistenze passive, della resistenza dei materiali, nonché delle sollecitazioni meccaniche.
Inoltre spetta invece al perito in infortunistica oltre che rilevare attraverso gli esami, le analisi, la determinazione dei punti critici del sinistro e le prove meccaniche sulla deformazione dei materiali anche una valutazione economica del danno.
Premessa questa diversità fra le due figure professionali di perito assicurativo e perito in infortunistica occorre precisare che questo secondo tipo di professione può essere svolto solo da un ingegnere o da un perito industriale i cui studi hanno sempre mirato alla creazione di un tecnico preparato a risolvere problemi circa il trattamento e la conoscenza di materiali secondo principi scientifici.
E' mirato alla creazione di un tecnico preparato a risolvere problemi circa il trattamento e la conoscenza di materiali secondo principi scientifici.
Gli art. 16 e 18 del R.D. 11.2.1929 n. 275, il Decreto 29.12.1991 n. 445 nonché gli art. 30, 38 e 41 della L. 12/3/1957 n. 146 sono una testimonianza inconfondibile che ogni rilevazione dei danni causati da un qualsiasi sinistro spetti e competa al Perito Industriale.
Premessi e chiariti i concetti e le diversità tra Perito Assicurativo e Perito in Infortunistica Stradale si invita L'esperto del «Il Sole 24 ore» a voler rettificare il suo chiarimento suggerendo al lettore che per esercitare la professione di perito in infortunistica stradale occorre solo essere ingegnere o perito industriale dell'area meccanica aver superato l'esame di abilitazione (L. 17/90) per iscriversi nell'Albo dei Periti Industriali ed iniziare quindi, una volta ottenuta l'iscrizione, l'esercizio della relativa professione.


 

 

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