Ancora una volta,a seguito delle eccezioni di legittimità in materia di competenze
segnalate dai Collegi dei Periti Industriali, come nel caso di quello in argomento, il
C.N.P.I. ha seguito la linea della fermezza e delle buone ragioni della Categoria in
materia di Competenze, ed ha avuto la meglio su abusi riconosciuti colle tali in sede
gilidiziaria.
Ptetura di Rovigo
sez. di Lendinara
Professioni intellettuali - Geometra - Attività di redazione e sottoscrizioni di
progetti di impianti termici - Attività di competenza dei periti industriali - Esercizio
abusivo della professione - Sussiste
Gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione ai sensi dell'art. 348 c.p.
si rinvengono nell'ipotesi in cui il geometra svolga attività di redazione e
sottoscrizione di impianti termici, a nulla valendo la contraria deduzione che si tratta
di attività "strumentale" o comunque accessoria ad altra certamente ricompresa
nelle competenze del geometra.
Omissis
Ritiene il Pretore di Lendinara che l'art. 348 c.p. - rubricato Esercizio abusivo di una
professione - vada inteso nel senso che il fatto costitutivo assume i connotati
dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione di un atto o di atti mediante i quali
"abusivamente" si esercita una determinata professione, per la quale sia
richiesta una speciale abilitazione. Tale tesi è stata di recente suffragata dalla Corte
Costituzionale con ordinanza del 19-27 aprile 1993, n. 199. L'art. 348 c.p., in
quest'ottica, assume valenza di tutela del regolare funzionamento della Pubblica
Amministrazione, la quale esige che determinate professioni, richiedenti particolari
requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto ed unicamente da chi abbia
conseguito una speciale autorizzazione che attesti proprio la summenzionata competenza
specifica, nonché - nelle più recenti impostazioni - la tutela degli utenti e del
"pubblico" ad avere particolari prestazioni. Innanzitutto il R. D. 11 febbraio
1929, n. 274 (Regolamento professionale dei Geometri) non contiene alcun riferimento alla
progettazione di impianti termici, di poi tale esclusione si rileva anche nella legge 5
marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) la quale, all'art. 6,
esplicitamente evidenze l'inderogabilità della progettazione resa nell'ambito delle
competenze dei professionisti, in quanto prevede la progettazione per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti affidandola obbligatoriamente «ai
professionisti nell'ambito delle rispettive competenze». L'art. 16, lett. d, del R.D. 11
febbraio 1929, n. 275 (Regolamento professionale dei Periti Industriali), invece, contiene
esplicitamente tale previsione, con riguardo a tutta l'ìmpiantistica di carattere
tecnologico, con conseguente l'inerenza esclusiva dell'attività in questione alla figura
professionale del Perito Industriale.
A sostegno di quanto il Pretore di Lendinara ha avuto cura di precisare - sia pure nel
ristretto ambito della procedura tipica del "patteggiamento" c'è da rilevare
che alla configurazione degli estremi del reato de quo, si giunge anche muovendo dalla
considerazione che l'attività, che ha portato all'affermazione della responsabilità, non
richiede affatto particolari conoscenze edili, ma specifiche cognizioni di natura
meccanica e termodinamica ciò presupponendo che allorquando la legge specifica le
competenze dei professionisti, detta previsione assume una vera e propria valenza
esclusiva di tassatività, perché l'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed
alla sicurezza degli impianti impone una determinata selezione soggettiva nella
realizzazione di opere di per sé pericoiose, e non si può assolutamente ritenere che un
geometra possa avere le necessarie cognizioni utili alla realizzazione degli impianti,
senza che vi sia un'esplicita norma a prevedere e consentire ciò.
In questa visuale, è del tutto fuori luogo giungere ad escludere la responsabilità
penale dei geometra, argomentando da vari fattori quali l'insegnamento delle tecniche di
installazione di impianti negli istituti tecnici per geometri e (soprattutto)
dall'accessorietà della progettazione dell'impianto termico alla progettazione della
costruzione cui la prima è destinata.
Dott. Conantonio D'Elia
Studio Legale
Fauceglia & Associati