Dal Folio marzo 1997



Ancora una volta,a seguito delle eccezioni di legittimità in materia di competenze segnalate dai Collegi dei Periti Industriali, come nel caso di quello in argomento, il C.N.P.I. ha seguito la linea della fermezza e delle buone ragioni della Categoria in materia di Competenze, ed ha avuto la meglio su abusi riconosciuti colle tali in sede gilidiziaria.

Ptetura di Rovigo
sez. di Lendinara

Professioni intellettuali - Geometra - Attività di redazione e sottoscrizioni di progetti di impianti termici - Attività di competenza dei periti industriali - Esercizio abusivo della professione - Sussiste



Gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione ai sensi dell'art. 348 c.p. si rinvengono nell'ipotesi in cui il geometra svolga attività di redazione e sottoscrizione di impianti termici, a nulla valendo la contraria deduzione che si tratta di attività "strumentale" o comunque accessoria ad altra certamente ricompresa nelle competenze del geometra.

Omissis

Ritiene il Pretore di Lendinara che l'art. 348 c.p. - rubricato Esercizio abusivo di una professione - vada inteso nel senso che il fatto costitutivo assume i connotati dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione di un atto o di atti mediante i quali "abusivamente" si esercita una determinata professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione. Tale tesi è stata di recente suffragata dalla Corte Costituzionale con ordinanza del 19-27 aprile 1993, n. 199. L'art. 348 c.p., in quest'ottica, assume valenza di tutela del regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione, la quale esige che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto ed unicamente da chi abbia conseguito una speciale autorizzazione che attesti proprio la summenzionata competenza specifica, nonché - nelle più recenti impostazioni - la tutela degli utenti e del "pubblico" ad avere particolari prestazioni. Innanzitutto il R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento professionale dei Geometri) non contiene alcun riferimento alla progettazione di impianti termici, di poi tale esclusione si rileva anche nella legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) la quale, all'art. 6, esplicitamente evidenze l'inderogabilità della progettazione resa nell'ambito delle competenze dei professionisti, in quanto prevede la progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti affidandola obbligatoriamente «ai professionisti nell'ambito delle rispettive competenze». L'art. 16, lett. d, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento professionale dei Periti Industriali), invece, contiene esplicitamente tale previsione, con riguardo a tutta l'ìmpiantistica di carattere tecnologico, con conseguente l'inerenza esclusiva dell'attività in questione alla figura professionale del Perito Industriale.
A sostegno di quanto il Pretore di Lendinara ha avuto cura di precisare - sia pure nel ristretto ambito della procedura tipica del "patteggiamento" c'è da rilevare che alla configurazione degli estremi del reato de quo, si giunge anche muovendo dalla considerazione che l'attività, che ha portato all'affermazione della responsabilità, non richiede affatto particolari conoscenze edili, ma specifiche cognizioni di natura meccanica e termodinamica ciò presupponendo che allorquando la legge specifica le competenze dei professionisti, detta previsione assume una vera e propria valenza esclusiva di tassatività, perché l'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla sicurezza degli impianti impone una determinata selezione soggettiva nella realizzazione di opere di per sé pericoiose, e non si può assolutamente ritenere che un geometra possa avere le necessarie cognizioni utili alla realizzazione degli impianti, senza che vi sia un'esplicita norma a prevedere e consentire ciò.
In questa visuale, è del tutto fuori luogo giungere ad escludere la responsabilità penale dei geometra, argomentando da vari fattori quali l'insegnamento delle tecniche di installazione di impianti negli istituti tecnici per geometri e (soprattutto) dall'accessorietà della progettazione dell'impianto termico alla progettazione della costruzione cui la prima è destinata.

Dott. Conantonio D'Elia
Studio Legale
Fauceglia & Associati


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