Dal Folio maggio 1997


Tale sentenza del Consiglio di Stato fornisce una oggettiva e pertinente interpretazione in rnateria di competenza dei Periti industriali edili. E finalmente introduce una linea di chiarezza assoluta ed inequivoca.

Periti Industriali edili Decisione del Consiglio di Stato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente, decisione sul ricorso proposto dall'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro-tempore, e dall'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo De Bellis ed elettivamente domiciliati in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso Gardin;

contro
il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Roma, via Paisiello n. 55 presso l'avv. Scoca;

e nei confronti
delle Cooperative Edilizie "Villa delle Magnolie", "La Sapienza", "Ville dei Salici", "Quindici Maggio", "Bellavista", "La Fiorita", "La Taverna" ed "Astra", tutte in persona dei rispettivi Presidenti del Consiglio di Amministrazione, legali rappresentanti, rappresentante e difese dall'avv. Quirino Fiore, con domicilio eletto in Roma, via di Pietralata n. 320 presso l'avv. Gigliola Mazza;

nonché nei confronti
di Giovanni Fiorio, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto in Roma, via Azuni n. 9 presso l'avv. De Camelis;

con gli interventi ad adiuvandum
- del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, presso la stessa elettivamente domiciliatà in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349; - e del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fauceglia e, successivamente, anche dall'avv. Quirino Fiore ed elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 19 presso lo studio Pineschi e Fauceglia;

per l'annullamento
della sentenza n. 522/1995 del Tribunale Amministrativo Regionale della Publia-Bari, Sezione Seconda.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo, di Giovanni Fiorio e delle Cooperative edilizie "Villa delle Magnolie" e altre indicate in epigrafe;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
Vista l'ordinanza n. 17 dei 12 gennaio 1996 con la quale èstata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 3 maggio 1996, la relazione del Consigliere Franco Zeviani Pallotta ed uditi, altresi, gli avv.ti De Bellis, Fauceglia, Sandulli, Follieri e Mirigliani su delega, quest'ultimo, dell'avv. Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO
Con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia impugnarono le concessioni edilizie nn. 196/93, 197/93, 198/93, 199/93, 200/93, 201/93, 202/93 e 203/93, rilasciate dal Sindaco del Comune di San Severo, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sostenevano gli Ordini ricorrenti che i progetti edilizi relativi alle concessioni impugnate, riguardanti palazzine destinate ad uso abitativo, firmati da un perito edile e controfirmati, per presa visione, da un ingegnere, rientravano nella competenza degli ingegneri e degli architetti e, di conseguenza, sarebbe stato leso l'interesse economico e professionale di quest'ultimi.
Si costituirono in giudizio il Comune di San Severo, le cooperative edilizie titolari delle concessioni impugnate, e il perito edile Giovanni Fiorio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Propose atto di intervento in giudizio il Collegio dei Periti Industriali, sostenendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza 21.6.1995 n. 522, il T.A. R. della Puglia, Sez. II, ha respinto il ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Di tale sentenza hanno chiesto l'annullamento, con il ricorso in appello in epigrafe, gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Foggia, riformulando i seguenti motivi di censura, già dedotti in primo grado:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, lett. B) del R.D. n. 275/1929. Violazione dell'art. 1 R.D. n. 2229/1939. Violazione della 1 n. 1395 / 1923 e del R.D. n. 2537/1925. Eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione dei presupposti; difetto di istruttoria.
2) Violazione dell'art. 3 della 1. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.
Sostengono - inoltre - gli appellanti che il TAR ha errato nell'aver ritenuto:
a) che la firma con l'indicazione "visto per presa visione" apposta dall'ingegner Giuseppe Marroffino ai progetti edilizi di cui trattasi assumesse la valenza giuridica di una supervisione dell'intera progettazione e, comunque, fosse idonea ad assolvere agli obblighi di legge in materia;
b) che le costruzioni previste nei progetti edilizi di cui trattasi potessero qualificarsi "modeste" ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 275/1929, con conseguente dell'obbligo di progettazione da parte di un ingegnere o di un architetto iscritti all'albo;
c) che l'autorità comunale, nell'emanare i provvedimenti impugnati, avesse assolto l'onere di motivazione stabilito dall'art. 3 della 1. n, 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Severo, il perito edile Giovanni Fiorio, le cooperative edilizie "Villa delle Magnolie", "La Sapienza", "Ville dei Salici", "Quindici Maggio", "Bellavista", "La Fiorita", "La Taverna" e "Astra", titolari delle concessioni edilizie impugnate, resistendo all'appello, del quale hanno sostenuto l'infondatezza.
Hanno proposto atto di intervento adesivo il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e atto di intervento "ad opponendum" il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Con successive memorie, le parti e gli interventori, hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese, insistendo nelle precedenti conclusioni.

DIRITTO
Possono congiuntamente esaminarsi i motivi dell'appello. Essi sono infondati.
Gli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti, appellanti, impugnano le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di San Severo alle cooperative appellate, sostenendo che i relativi progetti edilizi, per la loro importanza e per il fatto di prevedere opere in cemento armato, avrebbero dovuto essere interamente redatti da un ingegnere o da un architetto, mentre - nella specie - tali progetti sarebbero stati redatti da un perito edile, in violazione dell'art. 16, lett. b) del R.D. n. 275/1929, dell'art. 1 del R.D. n. 2229/1939, della 1. n. 1395/1923 e del R.D. n. 2537/1925.
Va, anzitutto, chiarito che, in materia di progettazione di opere private, lo scopo perseguito dalla normativa suindicata - e dalle successive norme integrative e modificative che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è, invece, necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto, consiste non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico o funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone.
Alla luce di tale logica ispiratrice della disciplina legislativa in materia, deve ritenersi - contrariamente a quanto nell'appello sembra sostenersi - che, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non sia necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma èsufficiente che egli abbia effettuato la supervisione del progetto stesso assumendone la responsabilità dopo avere verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.
Nella specie, i progetti delle sei palazzine destinate ad uso abitativo erano stati redatti da un perito edile per quel che riguarda la parte architettonica e gli impianti tecnici; peraltro, un ingegnere iscritto all'albo (l'ing. Marroffino) aveva non solo sottoscritto "per presa visione" i progetti stessi assumendone la responsabilità, ma aveva anche direttamente redatto i progetti strutturali effettuando, in particolare, i calcoli delle strutture in cemento armato e assumendo - per tale parte - anche la direzione dei lavori. Ciò è ampiamente provato così dall'apposita dichiarazione rilasciata dal professionista ai sensi dell'art, 62, comma 3, della 1. reg. Puglia 16.5.1985 n. 27, come dalle certificazioni di collaudo statico; nelle quali si espone che la redazione del progetto strutturale e i calcoli di cemento statico erano stati - per l'appunto - eseguiti dall'ing. Marroffino, cui era stata affidata la relativa direzione dei lavori. D'altra parte, per lo svolgimento di tali prestazioni il professionista ha anche ricevuto il pagamento, come risulta dalla lista spese approvata dall'Ordine degli Ingegneri in data 7.12.1994. Di conseguenza, essendo avvenuta ad opera di un ingegnere la redazione dei progetti strutturali, previa verifica dei progetti architettonici ai fini della compatibilità con le strutture a garanzia della pubblica incolumità, non vi è stata la denunciata violazione delle norme che stabiliscono la competenza degli ingegneri e degli architetti in materia. Ne deriva - altresì - l'irrilevanza della questione (dibattuta con opposte argomentazioni fra le parti) relativa alla natura delle opere progettate; se - ciò queste ultime potessero o non ricomprendersi nell'ambito delle "modeste costruzioni" per le quali, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11.2.1929 n. 275, è consentita la progettazione da parte di un geometra o di un perito edile. Così pure, è irrilevante la questione se, per le opere di modesta entità, sia consentita ai periti edili anche la progettazione delle strutture in cemento armato, posto che - comunque - nella specie, la progettazione di tali strutture e i relativi calcoli sono stati effettuati da un ingegnere.
Dalle considerazioni che precedono deriva - altresì l'infondatezza della censura di difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della 1. N. 241/1990. Infatti, nessuna motivazione era richiesta in relazione alla natura delle opere, dal momento che, indipendentemente dal fatto che fossero o no di "modesta entità". un ingegnere aveva provveduto alla redazione del progetto delle strutture e alla supervisione dei progetti architettonici.
Così modificata la motivazione del rigetto dell'originario ricorso, l'appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporsi, fra le parti, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, modificata la motivazione della sentenza del TAR, respinge l'appello. Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionaleSezione V, nella camera di Consiglio del 3 maggio 1996con l'intervento dei signori:
Paleologo Giovanni (Presidente); Della Valle Pauciullo Giuseppina (consigliere); Santoro Sergio (consigliere); Patroni Griffi Filippo (consigliere); Zeviani Pallotta Franco (consigliere, est.).


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