APPARE INTERESSANTE E Il DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. DELLA BASILICATA PERCHE'
RISTABILISCE LE EFFETTIVE DISTANZE TRA DUE FORMAZIONI PROFESSIONALI DI CUI UNA - IN SPECIE
- NON CONSENTE LA PARTECIPAZIONE CONCORSUALE A POSTI PUBBLICI DI LIVELLO SUPERIORE
RISERVATI Al DIPLOMATI DAGLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI, IN VIA ESCLUSIVA PER LIVELLO DI
STUDI SUPERIORI E PER SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE.
T.A.R. BASILICATA
Diploma di Perito lnd.
Meccanico e concorso per
Assitente Tecnico U.S.L.
Pubblichiamo la Sentenza n. 7911993 del TAR per la Basilicata, con la quale è stato
deciso che il possessore del Diploma di maturità professionale non può essere ammesso al
Concorso per titoli ed esami bandito dalla U. S. L. per il posto di assistente Tecnico
Perito Meccanico.
Tanto perché «gli Istituti professionali si pongono su un piano Inferiore rispetto a
quello degli Istituti Tecnici sicché il diploma rilasciato dai primi non dà diritto alla
Iscrizione nell'Albo professionale dei Periti lndustriali».
Con ricorso notificato l'1.4.1988 e depositato il 13.4.1988, D. M. ha impugnato gli atti
in epigrafe indicati concernenti la procedura concorsuale per la copertura di un posto di
assistente tecnico perito meccanico.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione del bando del DPR n. 761 del 1979 e del DM del 31.1.1982 in quanto è
stato dichiarato vincitore del concorso L.R. M. possesso di un diploma di maturità
professionale diverso da quello richiesto di perito industriale meccanico e, di
conseguenza, non iscritto al relativo albo professionale;
2) violazione degli artt. 81, 124 e 126 del DM 30.1.1982 ed eccesso di potere in
quanto per la posizione funzionale di operatore professionale è necessario aver
conseguito il diploma di perito tecnico industriale e di essere iscritto al relativo albo
professionale.
Si sono costituiti in giudizio la U.S.L. intimata e il controinteressato eccependo
l'irricevibilità, l'innamissibilità è l'infondatezza del gravame.
Con atto notificato il 6 e il 7 maggio 1988 L. R. M. ha proposto altresì ricorso
incidentale avverso il bando di concorso nella parte in cui ha non previsto come requisito
di partecipazione anche il solo possesso del diploma di maturità professionale per le
industrie meccaniche.
Con ordinanza n. 125188 del 12.5.1988 è stata rigettata la domanda incidentale di
sospensione cautelare. Alla pubblica udienza del 16.7.1992 la causa è stata ritenuta per
la decisione.
1. Si premette quanto segue in punto di fatto. Con deliberazione del C.G. della
U.S.L. intimata del 15.12.1986, n. 131 è stato bandito il concorso pubblico per la
copertura di un posto di assistente tecnico perito meccanico vacante nella pianta
organìca della U.S.L. medesìma. Per la partecipazione al concorso è stato richiesto il
possesso del diploma di perito industriale meccanico nonché l'iscrizione all'albo
professionale. Con delibera dello stesso C. G. n. 459 del 28.4.1987 è stato ammesso alla
procedura concorsuale de quo anche L. R. M. in possesso del diploma di maturità
professionale per tecnico delle industrie meccaniche ritenute equiparabìie a quello
richiesto nel bando. Con delibera n . 1274 dell'11.12.1987, infine, il C.G. suddetto ha
approvato i verbali della Commissione giudicatrice dichiarando vincitore il L. R. e
secondo classificato il ricorrente.
2. Quanto al ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di irricevibilità
sollevata da parte resistente la quale sostiene che il ricorrente, essendo venuto a
conoscenza del risultato del concorso a seguito dalla pubblicazione della graduatoria
(dicembre 1987) avrebbe proposto il ricorso (l.4.88) ben oltre il termine di 60 gg.
previsto dalia legge. èjus receptum in giurisprudenza che in tema di pubblico impiego ed
in particolare di concorsi per accedervi, occorre la comunicazione individuale agli
interessati, ossia ai partecipanti vincitori, idonei o esclusi. Solo da tale
comunicazione, e non già dalla pubblicazione della graduatoria, pertanto, decorre il
termine di impugnazione.
3. Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale
per mancata notifica alla regione Basilicata. Rileva il Collegio che tutti gli atti
impugnati sono stati emessi dalla USL n. 7 per cui il D. non era tenuto a notificare il
ricorso ad altra Amministrazione diversa dalla U.S.L. interessata.
4. Nel merito è fondato ed assorbente il primo motivo del ricorso principale.
Punto centrale della controversia è la equiparabilità del diploma di maturità
professionale posseduto dal controinteressato con quello di tecnico delle industrie
meccaniche richiesto nelbando. E' stato giustamente rilevato in giurisprudenza (Cass.
SS.UU. sentenza n. 744 del 28.5.1987) che gli istituti professionali si pongono su un
piano inferiore rispetto a quello degli istituti tecnici sicché il diploma rilasciato dai
primi non dà diritto alla iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali.
Nella fattispecie essendosi richiesto nel bando, che com'è noto costituisce lex specialis
delia procedura concorsuale, il diploma di perito industriale meccanico e la contemporanea
iscrizione nel relativo albo professionale e difettando il L. R. di entrambi i suddetti
requisiti, è indubbio che lo stesso non doveva essere neppure ammesso al concorso.
5. L'accoglimento del ricorso principale obbliga il Collegio ad esaminare anche
l'impugnativa proposta in via incidentale. A tal fine va preliminarmente disattesa
l'eccezione di irricevibilità sollevata dal ricorrente principale che ha rilevato come il
L. R. abbia impugnato le disposizioni del bando a distanza di circa due anni dalla sua
pubblicazione. A prescindere da ogni altra considerazione basta osservare che l'interesse
alla impugnazione de quo èsorto in capo al L. R. solo con la proposizione del gravame
principale. Ne consegue che l'eccezione è chiaramente infondata.
6. Nel merito il ricorso incidentale va rigettato. Nessun rilievo può avere nella
fattispecie il riferimento all'art. 124 del D.M. della sanità del 30.1.1982 il quale
prescrive come requisito di ammissione al concorso per la posizione funzionale di
assistente tecnico il possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado. è
evidente, infatti, che trattasi di una disposizione generica che individua il livello del
titolo di studio necessario lasciando però alla Amministrazione la discrezionalità di
scegliere, tra i titoli di istruziione secondaria, quelli da inserire nei requisiti di
partecipazione al concorso in relazione alle particolari finalità che la stessa intende
soddisfare e alle attività che intende svolgere con la copertura del posto messo a
concorso. Né è utile il richiamo all'art. 3 della L. n. 754 del 27.10.1969 il quale
stabilisce unicamente che il diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie
meccaniche è vaiído per l'ammissione ai concorsi pubblici per i quali sia richiesto il
diploma di perito industriale meccanico. E' evidente che tale equiparazione è valida solo
nei casi in cui sia richiesto esclusivamente il diploma da ultimo citato e non già anche
nei casi in cui, come nella fattispecie, si richiede l'ulteriore requisito della
iscrizione nell'albo professionale. La citata disposizione della legge n. 754, infatti,
certamente non innova in materia di portata abilitante dei titoli di studio in parola
lasciando tale eff icacia solo al diploma conseguito a seguito del corso di studi presso
gli istituti tecnici (cfr. sentenza Cass - SS. U U. n - 794 suindicata). Infine non può
essere censurato il bando neppure nella parte in cui richiede anche l'iscrizione all'albo
professionale in quanto ciò è espressamente disposto dalla lettera b) dell'art. 124 del
D.M. citato che il ricorrente incidentale non solo non impugna ma, addirittura, invoca.
7. Conclusivamente, alla luce della normativa regolarmente da ultimo citata,
correttamente la U.S.L. n. 7 della Basilicata ha richìesto per la partecipazione al
concorso il possesso di un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione e
la iscrizione nel relativo albo. Di conseguenza il L. R., non in possesso di tale titolo e
di tale iscrizione, illegittimamente èstato ammesso al concorso e dichiarato vincitore.
Pertanto il ricorso principale va accolto, e per l'effetto vanno annullati gli atti
impugnati, mentre va rigettato quello incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso principale, e per l'effetto annulla gli atti impugnati, rigettando il
ricorso proposto in via incidentale. Compensa per intero le spese del giudizio. Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 16 Luglio 1992