Dal Folio giugno1993


APPARE INTERESSANTE E Il DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. DELLA BASILICATA PERCHE' RISTABILISCE LE EFFETTIVE DISTANZE TRA DUE FORMAZIONI PROFESSIONALI DI CUI UNA - IN SPECIE - NON CONSENTE LA PARTECIPAZIONE CONCORSUALE A POSTI PUBBLICI DI LIVELLO SUPERIORE RISERVATI Al DIPLOMATI DAGLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI, IN VIA ESCLUSIVA PER LIVELLO DI STUDI SUPERIORI E PER SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE.


T.A.R. BASILICATA
Diploma di Perito lnd.
Meccanico e concorso per
Assitente Tecnico U.S.L.

Pubblichiamo la Sentenza n. 7911993 del TAR per la Basilicata, con la quale è stato deciso che il possessore del Diploma di maturità professionale non può essere ammesso al Concorso per titoli ed esami bandito dalla U. S. L. per il posto di assistente Tecnico Perito Meccanico.
Tanto perché «gli Istituti professionali si pongono su un piano Inferiore rispetto a quello degli Istituti Tecnici sicché il diploma rilasciato dai primi non dà diritto alla Iscrizione nell'Albo professionale dei Periti lndustriali».

FATTO


Con ricorso notificato l'1.4.1988 e depositato il 13.4.1988, D. M. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti la procedura concorsuale per la copertura di un posto di assistente tecnico perito meccanico.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione del bando del DPR n. 761 del 1979 e del DM del 31.1.1982 in quanto è stato dichiarato vincitore del concorso L.R. M. possesso di un diploma di maturità professionale diverso da quello richiesto di perito industriale meccanico e, di conseguenza, non iscritto al relativo albo professionale;
2) violazione degli artt. 81, 124 e 126 del DM 30.1.1982 ed eccesso di potere in quanto per la posizione funzionale di operatore professionale è necessario aver conseguito il diploma di perito tecnico industriale e di essere iscritto al relativo albo professionale.
Si sono costituiti in giudizio la U.S.L. intimata e il controinteressato eccependo l'irricevibilità, l'innamissibilità è l'infondatezza del gravame.
Con atto notificato il 6 e il 7 maggio 1988 L. R. M. ha proposto altresì ricorso incidentale avverso il bando di concorso nella parte in cui ha non previsto come requisito di partecipazione anche il solo possesso del diploma di maturità professionale per le industrie meccaniche.
Con ordinanza n. 125188 del 12.5.1988 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione cautelare. Alla pubblica udienza del 16.7.1992 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO


1. Si premette quanto segue in punto di fatto. Con deliberazione del C.G. della U.S.L. intimata del 15.12.1986, n. 131 è stato bandito il concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente tecnico perito meccanico vacante nella pianta organìca della U.S.L. medesìma. Per la partecipazione al concorso è stato richiesto il possesso del diploma di perito industriale meccanico nonché l'iscrizione all'albo professionale. Con delibera dello stesso C. G. n. 459 del 28.4.1987 è stato ammesso alla procedura concorsuale de quo anche L. R. M. in possesso del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche ritenute equiparabìie a quello richiesto nel bando. Con delibera n . 1274 dell'11.12.1987, infine, il C.G. suddetto ha approvato i verbali della Commissione giudicatrice dichiarando vincitore il L. R. e secondo classificato il ricorrente.
2. Quanto al ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di irricevibilità sollevata da parte resistente la quale sostiene che il ricorrente, essendo venuto a conoscenza del risultato del concorso a seguito dalla pubblicazione della graduatoria (dicembre 1987) avrebbe proposto il ricorso (l.4.88) ben oltre il termine di 60 gg. previsto dalia legge. èjus receptum in giurisprudenza che in tema di pubblico impiego ed in particolare di concorsi per accedervi, occorre la comunicazione individuale agli interessati, ossia ai partecipanti vincitori, idonei o esclusi. Solo da tale comunicazione, e non già dalla pubblicazione della graduatoria, pertanto, decorre il termine di impugnazione.
3. Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata notifica alla regione Basilicata. Rileva il Collegio che tutti gli atti impugnati sono stati emessi dalla USL n. 7 per cui il D. non era tenuto a notificare il ricorso ad altra Amministrazione diversa dalla U.S.L. interessata.
4. Nel merito è fondato ed assorbente il primo motivo del ricorso principale. Punto centrale della controversia è la equiparabilità del diploma di maturità professionale posseduto dal controinteressato con quello di tecnico delle industrie meccaniche richiesto nelbando. E' stato giustamente rilevato in giurisprudenza (Cass. SS.UU. sentenza n. 744 del 28.5.1987) che gli istituti professionali si pongono su un piano inferiore rispetto a quello degli istituti tecnici sicché il diploma rilasciato dai primi non dà diritto alla iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali. Nella fattispecie essendosi richiesto nel bando, che com'è noto costituisce lex specialis delia procedura concorsuale, il diploma di perito industriale meccanico e la contemporanea iscrizione nel relativo albo professionale e difettando il L. R. di entrambi i suddetti requisiti, è indubbio che lo stesso non doveva essere neppure ammesso al concorso.
5. L'accoglimento del ricorso principale obbliga il Collegio ad esaminare anche l'impugnativa proposta in via incidentale. A tal fine va preliminarmente disattesa l'eccezione di irricevibilità sollevata dal ricorrente principale che ha rilevato come il L. R. abbia impugnato le disposizioni del bando a distanza di circa due anni dalla sua pubblicazione. A prescindere da ogni altra considerazione basta osservare che l'interesse alla impugnazione de quo èsorto in capo al L. R. solo con la proposizione del gravame principale. Ne consegue che l'eccezione è chiaramente infondata.
6. Nel merito il ricorso incidentale va rigettato. Nessun rilievo può avere nella fattispecie il riferimento all'art. 124 del D.M. della sanità del 30.1.1982 il quale prescrive come requisito di ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente tecnico il possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado. è evidente, infatti, che trattasi di una disposizione generica che individua il livello del titolo di studio necessario lasciando però alla Amministrazione la discrezionalità di scegliere, tra i titoli di istruziione secondaria, quelli da inserire nei requisiti di partecipazione al concorso in relazione alle particolari finalità che la stessa intende soddisfare e alle attività che intende svolgere con la copertura del posto messo a concorso. Né è utile il richiamo all'art. 3 della L. n. 754 del 27.10.1969 il quale stabilisce unicamente che il diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche è vaiído per l'ammissione ai concorsi pubblici per i quali sia richiesto il diploma di perito industriale meccanico. E' evidente che tale equiparazione è valida solo nei casi in cui sia richiesto esclusivamente il diploma da ultimo citato e non già anche nei casi in cui, come nella fattispecie, si richiede l'ulteriore requisito della iscrizione nell'albo professionale. La citata disposizione della legge n. 754, infatti, certamente non innova in materia di portata abilitante dei titoli di studio in parola lasciando tale eff icacia solo al diploma conseguito a seguito del corso di studi presso gli istituti tecnici (cfr. sentenza Cass - SS. U U. n - 794 suindicata). Infine non può essere censurato il bando neppure nella parte in cui richiede anche l'iscrizione all'albo professionale in quanto ciò è espressamente disposto dalla lettera b) dell'art. 124 del D.M. citato che il ricorrente incidentale non solo non impugna ma, addirittura, invoca.
7. Conclusivamente, alla luce della normativa regolarmente da ultimo citata, correttamente la U.S.L. n. 7 della Basilicata ha richìesto per la partecipazione al concorso il possesso di un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione e la iscrizione nel relativo albo. Di conseguenza il L. R., non in possesso di tale titolo e di tale iscrizione, illegittimamente èstato ammesso al concorso e dichiarato vincitore. Pertanto il ricorso principale va accolto, e per l'effetto vanno annullati gli atti impugnati, mentre va rigettato quello incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale, e per l'effetto annulla gli atti impugnati, rigettando il ricorso proposto in via incidentale. Compensa per intero le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 16 Luglio 1992

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