Assenze del Personale a Tempo Determinato


    Il personale assunto a tempo determinato dal Provveditore agli Studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo si ha il diritto alla conservazione del posto senza assegni (stesso identico trattamento si applica al personale docente assunto con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica).

Ai fini dei due commi precedenti la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico precedente, si siano prestati almeno 180 giorni.

    I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il personale predetto che si trovi, durante il primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a gg. 30 (trenta) retribuiti al 50%.

Tutte le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

Al personale predetto possono essere concessi permessi non retribuiti (partecipazione a concorsi, lutti, particolari motivi personali o familiari documentati) fino ad un massimo di gg. 6, eccettuato il caso di matrimonio (cui competono gg. 15 di permesso, validi a tutti i fini). Detti permessi interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

    Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale assunto dal capo d'istituto, nei limiti di durata del contratto medesimo, si procede alla conservazione del posto per un periodo non superiore a gg. 30 annuali, retribuiti al 50%. Anche detti periodi di assenza, parzialmente retribuiti, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio. Al personale di cui sopra si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri (legge 1204/71 e 903/77).

    Si badi che la riforma del sistema previdenziale ha portato cambiamenti radicali sul metodo di calcolo, sulla valutazione e sul computo dei periodi assicurativi utili per la pensione. In particolare, anche per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato vale quanto previsto dal comma 5 art. 1 D.L. 564/96 che dispone che "i periodi di assenza per malattia (fatta eccezione per i soli malati terminali!!!) che superino il limite del dodicesimo mese, nell'arco di tutta la carriera lavorativa, siano valutati, ai fini pensionistici al 50%, a prescindere che siano retribuiti per intero o in misura ridotta."


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