Assemblee Studentesche


    Durante le assemblee generali studentesche (che comportano di fatto la sospensione dell'attivitą didattica), non sussiste alcun obbligo, per i docenti, di dover essere presenti a scuola durante la frazione dell'orario di servizio che ha luogo contemporaneamente all'assemblea stessa. Qualora detta assemblea copra l'intero arco delle lezioni giornaliere non sussiste, sempre per i docenti, neanche l'obbligo di firma, in quanto sarebbe soltanto una formale attestazione della loro presenza a scuola (vedasi al riguardo la sentenza dell'8/5/87 N.173 del Consiglio di Stato Sez. VI e le varie note provveditoriali in cui è scritto espressamente che l'assemblea studentesca corrisponde a sospensione dell'attività didattica e che sussiste obbligo per i docenti di permanenza a scuola solo nel caso di programmazione di attività specifiche, da parte del collegio dei docenti, contestualmente all'assemblea stessa).

    Per coloro che vogliono riferimenti più recenti si riporta la risposta del Ministero della Pubblica Istruzione - Dir. Gen. Personale, Prot. N. 5208/N12/Div. X - Sez. III - ad una nota del preside dell'I.T.C. di Falconara.
"Con riferimento alla nota n. 4901/A31, inviata anche a codesto Ufficio dal preside dell'Istituto in oggetto, nel ribadire quanto già precisato con la precedente nota n. 2851/n. 12 del 20-7-90, relativa alla stessa questione, si comunica che in occasione delle assemblee studentesche tenute durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti, privi di impegni deliberati dal collegio dei docenti nell'ambito delle attività non di insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa (Nota n. 795 del 20.3.82 del MPI - Uff. Decreti Delegati al Provveditore agli Studi di Milano). ..."


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