Promemoria per l'inizio dell'anno scolastico


Anche quest'anno, come già in passato, il contratto provocherà confusioni, incertezze e guasti. In questa situazione, infatti, molti capi d'istituto, forse in buona fede (ma qualcuno sicuramente per spirito da "primo della classe" dinanzi agli ordini superiori), hanno interpretato ed interpreteranno il contratto stesso in maniera molto personale.
Ciò è possibile soprattutto perché noi insegnanti siamo spesso vittime della nostra ignoranza in materia di normativa. Ne scaturisce l'esigenza di doverci aggiornare su questo tema, perché la normativa attuale è diversa da quella che tradizionalmente ha regnato nelle scuole.
Innanzitutto OCCORRE RICORDARE che L'ORARIO DI SERVIZIO è stato modificato divenendo ben preciso e delimitato, che IL COLLEGIO DOCENTI ha potere deliberante su diverse questioni e che IL PRIMO COLLEGIO DEI DOCENTI E' FONDAMENTALE.

Più in particolare:

a) Il Collegio di inizio d'anno getta le basi della programmazione di tutto il lavoro annuale in quanto con esso si stabiliscono:
- le 40 ore per collegi e ricevimenti collettivi, in cui rientrano tutte le riunioni collegiali comprese quelle considerate "atti dovuti" (è bene tenere da parte alcune di queste ore per eventuali emergenze).
- le 40 ore (massimo) per i Consigli di Classe (ne sono esclusi gli scrutini).
b) Ogni altra attività è facoltativa, nel senso che:
- deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti,
- deve essere ratificata dal Consiglio di Istituto (che stanzia i fondi per il pagamento del compenso relativo).

ATTENZIONE: Deliberare attività senza che si siano individuati docenti che le svolgano non significa automaticamente che dette attività non verranno svolte; regolarsi come indicato di seguito mette pertanto al riparo da problemi e controversie:
- nel proporre un'attività aggiuntiva occorre votare se farla o no soltanto dopo che si siano individuati docenti disponibili a farla (mettere il tutto a verbale è la migliore garanzia).

AVVERTENZA: Riporto di seguito il testo di due delibere dell'ARAN relative ad altrettanti problemi finora irrisolti:

- Interpretazione Autentica dell'Art. 41 del Contratto Collettivo Naz. di Lavoro, relativamente alla durata delle ore di lezione nei casi di insuperabili problemi oggettivi.
1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per causa di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle C. M. n. 243 del 22/09/1979 e n. 192 del 03/07/1980 nonché da altre circolari in materia che le hanno confermate.
2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL.
Ciò significa, in pratica, che, per esigenze non didattiche, non può essere proposta alcuna riduzione di orario che si collochi al di fuori delle circolari ricordate, e tantomeno si può andare al recupero delle frazioni di ora corrispondenti.

- Interpretazione Autentica dell'Art. 19 del Contratto Collettivo Naz. di Lavoro, per la parte che riguarda la riduzione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato.
Per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.


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