Per quanto riguarda oneri e compiti derivanti dall'accettazione delle cariche citate è bene precisare, innanzitutto,
che un docente dovrebbe fare quanto in suo potere per evitare che un incarico, assegnatogli con l'obiettivo di
perseguire un miglior utilizzo delle risorse a disposizione (a fini didattici), si tramuti in incarico o funzione di carattere impiegatizio
(quale la compilazione di fantomatici registri di inventario, la redazione di piani comparativi e via discorrendo).
A questa premessa ritengo utile far seguire quanto contenuto nella C.M. 105 del 16/4/75 (che trasmette il testo di
regolamento tipo previsto dall'art. 6, lettera a) del DPR 416/74) che all'art. 16 recita:
"Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto, sentito il collegio
dei docenti ... Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio d'istituto in modo da
facilitarne l'uso, da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la
presenza di un docente.... Il presidente (del consiglio d'istituto) può, su designazione del collegio dei docenti,
affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli
impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali".
Da quanto detto discende, ovviamente, che non hanno alcuna legittimità (neanche sotto la dizione: responsabili di reparto) incarichi che scaturiscono da nomine dei capi d'istituto che, molto spesso, hanno la tendenza a "delegare" a destra e a manca, oneri e responsabilità.