Assenze per Malattia del Personale a Tempo Indeterminato


Il nuovo contratto di lavoro ha di fatto cancellato il congedo straordinario demandando ad una forma leggermente modificata di aspettativa il compito di gestire le assenze per malattia.

ASSENZA PER MALATTIA (art. 23 del CCNL): salva l'ipotesi di comprovato impedimento, l'assenza deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza (visita fiscale), attraverso la competente U.S.L. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
ll dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Va notato che la normativa, prima del CCNL, prevedeva che dopo la visita fiscale non esistesse più obbligo di reperibilità per successivi controlli (quindi anche per eventuali ulteriori visite fiscali), un tale obbligo sarebbe stato infatti limitativo del diritto di locomozione del dipendente e quindi non sempre compatibile con necessità terapeutiche (Corte di Cassazione sentenza n. 1942 del 10 marzo 1990).

Attualmente non può ritenersi più acquisito il principio enunciato essendo specificato che qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 (diciotto) mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato il periodo previsto dal punto precedente, al lavoratote che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della U.S.L. ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai punti precedenti, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o essere utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal M.P.I. sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. I periodi di assenza per malattia, salvo i 18 mesi aggiuntivi previsti in casi particolari, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 (nove) mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per malattie superiori a gg. 15 lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza, al dipendente compete anche l'eventuale compenso accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 (tre) mesi;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 (sei) mesi del periodo di conservazione del posto.
Le disposizioni predette si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio di computo. Alle malattie in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia (sia per il calcolo della retribuzione che per quello della conservazione del posto ove più favorevole).

ATTENZIONE: Si badi che la riforma del sistema previdenziale ha portato cambiamenti radicali sul metodo di calcolo, sulla valutazione e sul computo dei periodi assicurativi utili per la pensione. In particolare vale quanto previsto dal comma 5 art. 1 D.L. 564/96 che dispone che "i periodi di assenza per malattia (fatta eccezione per i soli malati terminali!!) che superino il limite del dodicesimo mese, nell'ARCO DI TUTTA LA CARRIERA LAVORATIVA, siano valutati, ai fini pensionistici al 50%, a prescindere che siano retribuiti per intero o in misura ridotta".

RIENTRI DALL'ASSENZA PER MALATTIA e CONTINUITA' DIDATTICA: Il personale che sia stato assente per infermità o collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi al funzionamento della scuola. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa è ridotto, ai fini predetti, a 90 giorni (art. 450 D.L. 297/94 e art. 44 del CCNL). Tra gli allegati è presente un modulo tipo di comunicazione di assenza per malattia.


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