Mobilità del personale


    La mobilità del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso l'eliminazione delle situazioni di esubero (art. 48 del CCNL).
Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello nazionale. Tali accordi disciplineranno anche l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. I predetti accordi dovranno tener conto dei seguenti principi:

a) i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;
b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio, relative a personale nei ruoli in esubero, hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il personale che non versi in detta situazione;
c) la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attuano annualmente (gli accordi predetti prevederanno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza nella scuola di titolarità);
d) i posti e le cattedre che si rendano annualmente disponibili sono destinati prioritariamente alle operazioni di mobilità finalizzate all'eliminazione delle situazioni di esubero. Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale di ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali;
e) la mobilità d'ufficio si attua nei confronti di tutto il personale in soprannumero;
f) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare l'esigenza di tutela dei soprannumerari e del restante personale interessato alla mobilità.
    In sede di contrattazione decentrata nazionale verranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 (portatori di handicap e loro familiari) e dalla legge 100/87 (coniugi di militari e personale di pubblica sicurezza). Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale. I predetti accordi dovranno tener conto dei seguenti principi di carattere generale:
a) le operazioni di utilizzazione, sia nell'ambito del ruolo di appartenenza sia su altri ruoli, sono disposte anche su posti di sostegno e sono finalizzate alla sistemazione del personale delle DOP e del personale soprannumerario, nonché dei docenti che operino come specialisti per l'insegnamento della lingua straniera nelle elementari, dei docenti che, trasferiti d'ufficio da più di un quinquennio, possono essere utilizzati nella scuola di titolarità, dai docenti che possono essere impiegati nelle attività relative alle figure professionali di cui alla legge 426/88, o per l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare rilievo;
b) tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia e di assegnazione di sede ai docenti di nuova nomina;
c) sono consentite operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria, anche da fuori provincia;
d) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 475 del DL 297/94;
e) le operazioni di utilizzazione su posti di sostegno riguardano prioritariamente i docenti con il possesso del titolo di specializzazione; è consentito il ricorso a personale in soprannumero non specializzato solo per la copertura di posti ai quali non possa essere assegnato personale, anche non di ruolo, specializzato.
    Mediante gli accordi con le OO.SS. da stipulare a livello nazionale verranno definiti i criteri per la formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli, ecc. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti.


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