Part time
o rapporto di lavoro a tempo parziale


    L'Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima (art. 46 del CCNL). Con apposita ordinanza del MPI d'intesa col Tesoro e la Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione di detti rapporti di lavoro, i contingenti percentuali delle dotazioni organiche provinciali (anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumero accertate), nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa. Esso può realizzarsi:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
    Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo. A detto personale è consentito, previa motivata autorizzazione del capo d'istituto, I'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze del servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.


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