Pensionamento
Il collocamento a riposo (pensionamento) è uno dei possibili modi con i quali si perviene alla
cessazione del servizio.
Attualmente si può essere collocati a riposo nei seguenti casi:
- per raggiunti limiti di età: decorre dal 1° Settembre successivo alla data di compimento
del 65° anno di età (art. 509 T.U. DL. 297/94). A domanda, i docenti che hanno necessità di permanere
in servizio per raggiungere il minimo pensionabile, ovvero vogliono raggiungere il massimo pensionabile, possono
chiedere di restare fino al raggiungimento del 70° anno di età; a tutto il personale è data poi facoltà di permanere
in servizio per altri due anni oltre il limite di età previsto (L. 421 del 22/10/'92). Le richieste di permanenza
in servizio oltre il 65° anno di età devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno.
Le donne, grazie all'ultima riforma pensionistica, potranno far valere il raggiunto limite di età dopo il compimento del 60° anno.
- per dimissioni: che debbono essere prodotte dall'interessato entro il 31 marzo. Occorre fare attenzione che l'atto delle
dimissioni non è automaticamente in relazione con il riconoscimento del trattamento pensionistico. Il docente può chiedere di andare
in pensione indipendentemente dal maturato pensionistico e l'ufficio può accogliere le dimissioni indipendentemente dalla maturazione
degli anni validi per la pensione. Il docente che vuole andare in pensione e nel contempo vuole che gli sia riconosciuto il
trattamento pensionistico deve essere ben sicuro della sua posizione contributiva e dei diritti che ha maturato (è bene
aver presente che vanno effettuate due domande: una di dimissioni ed una per il conseguimento del trattamento pensionistico).
Se si eccettuano tutti coloro che hanno presentato domanda di pensionamento in applicazione dell'art. 13 della legge del 23/12/94,
e che potranno andare in pensione il 01/09/96 ed il 01/09/97 (a seconda dell'anzianità di servizio e fatte salve revoche che andranno
presentate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento), tutti gli altri docenti dovranno uniformarsi a quanto introdotto dal nuovo sistema
pensionistico con la Legge 335/95. Secondo tale normativa le possibilità di prepensionamento saranno le seguenti:
- a)prescindendo dall'età anagrafica:
- non subiranno alcuna penalizzazione (riduzione della pensione)
i colleghi che negli anni indicati in tabella cesseranno dal servizio
con le anzianità contributive accanto riportate
| Anni |
Anzianità contributiva |
| 1996 - 1997 - 1998 |
36 anni |
| 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
37 anni |
| 2004 - 2005 |
38 anni |
| 2006 - 2007 |
39 anni |
| 2008 |
40 anni |
- saranno penalizzati, invece, coloro i quali, volendo andare in pensione, si sono trovati al 31/12/95 con le anzianità contributive riportate nella prima colonna della tabella;
questi colleghi potranno accedere al prepensionamento avendo maturato l'anzianità detta "necessaria" riportata nella seconda colonna della tabella stessa, subendo
una penalizzazione crescente per ogni anno mancante ai 37 (ulteriore tabella).
| Anzianità contributiva al 31/12/95 |
Anzianità da maturare per il pensionamento |
| da 19 a 21 anni |
32 anni |
| da 22 a 25 anni |
31 anni |
| da 26 a 29 anni |
30 anni |
| Anni mancanti a 37 |
Penalizzazione |
| 1 (uno) |
1% |
| 2 (due) |
3% |
| 3 (tre) |
5% |
| 4 (quattro) |
7% |
| 5 (cinque) |
9% |
| 6 (sei) |
11% |
| 7 (sette) |
13% |
- b) considerando l'età anagrafica:
- non subiranno penalizzazioni
i colleghi che negli anni solari riportati di seguito andranno in pensione con le anzianità accanto riportate.
| Anni solari |
Età anagrafica |
| 1996 - 1997 |
52 anni |
| 1998 - 1999 |
53 anni |
| 2000 - 2001 |
54 anni |
| 2002 - 2003 |
55 anni |
| 2004 - 2005 |
56 anni |
| 2006 - 2007 - 2008 |
57 anni |
- subiranno penalizzazioni i colleghi che, pur avendo raggiunto l'età anagrafica, hanno meno di 35 anni di anzianità contributiva (ma non inferiore agli anni previsti dal DL 503/92 per la maturazione del diritto alla pensione).
Le penalizzazioni percentuali previste dalla L 537/93 sono riportate appresso
| Anni mancanti a 35 |
Penalizzazione |
Anni mancanti a 35 |
Penalizzazione |
| 15 |
35% |
14 |
32% |
| 13 |
29% |
12 |
26% |
| 11 |
23% |
10 |
20% |
| 9 |
17% |
8 |
15% |
| 7 |
13% |
6 |
11% |
| 5 |
9% |
4 |
7% |
| 3 |
5% |
2 |
3% |
| 1 |
1% |
E' appena il caso di ricordare che vale sempre la cosiddetta elevazione di diritto, apportata dal DL 503/92 e che occorre pertanto fare riferimento
agli anni contributivi maturati al 31/12/92.
| Anzianità contributiva al 31/12/92 |
Anni necessari alla maturazione della pensione |
| 19 |
21 |
| 18 |
22 |
| 17 |
24 |
| 16 |
25 |
| 15 |
26 |
| 14 |
27 |
| 13 |
29 |
| 12 |
30 |
| 11 |
31 |
| 10 |
32 |
| 9 |
34 |
Pagina progettata e realizzata dal Prof. A. Cartelli