Pensionamento
Il collocamento a riposo (pensionamento) è uno dei possibili modi con i quali si perviene alla
cessazione del servizio.
Attualmente si può essere collocati a riposo nei seguenti casi:
- per raggiunti limiti di età: decorre dal 1° Settembre successivo alla data di compimento
del 65° anno di età (art. 509 T.U. DL. 297/94). A domanda, i docenti che hanno necessità di permanere
in servizio per raggiungere il minimo pensionabile, ovvero vogliono raggiungere il massimo pensionabile, possono
chiedere di restare fino al raggiungimento del 70° anno di età; a tutto il personale è data poi facoltà di permanere
in servizio per altri due anni oltre il limite di età previsto (L. 421 del 22/10/'92). Le richieste di permanenza
in servizio oltre il 65° anno di età devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno.
Le donne, grazie all'ultima riforma pensionistica, potranno far valere il raggiunto limite di età dopo il compimento del 60° anno.
- per dimissioni: che debbono essere prodotte dall'interessato entro il 31 marzo. Occorre fare attenzione che l'atto delle
dimissioni non è automaticamente in relazione con il riconoscimento del trattamento pensionistico. Il docente può chiedere di andare
in pensione indipendentemente dal maturato pensionistico e l'ufficio può accogliere le dimissioni indipendentemente dalla maturazione
degli anni validi per la pensione. Il docente che vuole andare in pensione e nel contempo vuole che gli sia riconosciuto il
trattamento pensionistico deve essere ben sicuro della sua posizione contributiva e dei diritti che ha maturato (è bene
aver presente che vanno effettuate due domande: una di dimissioni ed una per il conseguimento del trattamento pensionistico).
Se si eccettuano tutti coloro che hanno presentato domanda di pensionamento in applicazione dell'art. 13 della legge del 23/12/94,
e che potranno andare in pensione il 01/09/96 ed il 01/09/97 (a seconda dell'anzianità di servizio e fatte salve revoche che andranno
presentate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento), tutti gli altri docenti dovranno uniformarsi a quanto introdotto dal nuovo sistema
pensionistico con la Legge 335/95. Secondo tale normativa le possibilità di prepensionamento saranno le seguenti:
- a)prescindendo dall'età anagrafica:
- non subiranno alcuna penalizzazione (riduzione della pensione)
i colleghi che negli anni indicati in tabella cesseranno dal servizio
con le anzianità contributive accanto riportate
Anni |
Anzianità contributiva |
1996 - 1997 - 1998 |
36 anni |
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
37 anni |
2004 - 2005 |
38 anni |
2006 - 2007 |
39 anni |
2008 |
40 anni |
- saranno penalizzati, invece, coloro i quali, volendo andare in pensione, si sono trovati al 31/12/95 con le anzianità contributive riportate nella prima colonna della tabella;
questi colleghi potranno accedere al prepensionamento avendo maturato l'anzianità detta "necessaria" riportata nella seconda colonna della tabella stessa, subendo
una penalizzazione crescente per ogni anno mancante ai 37 (ulteriore tabella).
Anzianità contributiva al 31/12/95 |
Anzianità da maturare per il pensionamento |
da 19 a 21 anni |
32 anni |
da 22 a 25 anni |
31 anni |
da 26 a 29 anni |
30 anni |
Anni mancanti a 37 |
Penalizzazione |
1 (uno) |
1% |
2 (due) |
3% |
3 (tre) |
5% |
4 (quattro) |
7% |
5 (cinque) |
9% |
6 (sei) |
11% |
7 (sette) |
13% |
- b) considerando l'età anagrafica:
- non subiranno penalizzazioni
i colleghi che negli anni solari riportati di seguito andranno in pensione con le anzianità accanto riportate.
Anni solari |
Età anagrafica |
1996 - 1997 |
52 anni |
1998 - 1999 |
53 anni |
2000 - 2001 |
54 anni |
2002 - 2003 |
55 anni |
2004 - 2005 |
56 anni |
2006 - 2007 - 2008 |
57 anni |
- subiranno penalizzazioni i colleghi che, pur avendo raggiunto l'età anagrafica, hanno meno di 35 anni di anzianità contributiva (ma non inferiore agli anni previsti dal DL 503/92 per la maturazione del diritto alla pensione).
Le penalizzazioni percentuali previste dalla L 537/93 sono riportate appresso
Anni mancanti a 35 |
Penalizzazione |
Anni mancanti a 35 |
Penalizzazione |
15 |
35% |
14 |
32% |
13 |
29% |
12 |
26% |
11 |
23% |
10 |
20% |
9 |
17% |
8 |
15% |
7 |
13% |
6 |
11% |
5 |
9% |
4 |
7% |
3 |
5% |
2 |
3% |
1 |
1% |
E' appena il caso di ricordare che vale sempre la cosiddetta elevazione di diritto, apportata dal DL 503/92 e che occorre pertanto fare riferimento
agli anni contributivi maturati al 31/12/92.
Anzianità contributiva al 31/12/92 |
Anni necessari alla maturazione della pensione |
19 |
21 |
18 |
22 |
17 |
24 |
16 |
25 |
15 |
26 |
14 |
27 |
13 |
29 |
12 |
30 |
11 |
31 |
10 |
32 |
9 |
34 |
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