Permessi retribuiti: Al docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, a domanda,
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per:
- partecipazione a concorsi ed esami (gg. 8 - otto - per anno scolastico, compresi quelli di viaggio),
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado e affini di 1° grado (gg. 3 - tre - consecutivi ad evento).
Sempre a domanda, sono inoltre concessi nell'anno scolastico gg. 3 (tre) di permesso retribuito per particolari
motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i 6 (sei) giorni di ferie,
indipendentemente dalla presenza delle condizioni ivi previste (cade, rispetto alla richiesta di fruizione di ferie
dei giorni predetti, l'obbligatorietà della sostituzione "gratuita", ovvero il principio di non dover costituire onere
aggiuntivo per l'amministrazione, permanendo il presupposto della disponibilità dei docenti a sostituire
l'assente).
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di gg. 15 (quindici) consecutivi in occasione del matrimonio.
I permessi di cui sopra possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
I permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso mensili per assistenza a familiare con
handicap) non sono computabili ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie; essi devono essere fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, previsto per le lavoratrici madri, fermo
restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili
anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento economico intero e possono
essere fruiti cumulativamente con gli altri permessi nel corso dell'anno scolastico.
Tra gli allegati è disponibile un modello tipo di domanda di permesso retribuito.
Permessi brevi: Compatibilmente con le esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo
indeterminato ed a quello con contratto a tempo determinato stipulato col Provveditore agli studi, possono essere
concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, permessi brevi di durata massima di due ore. La
concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio ed i permessi
complessivamente concessi non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario di insegnamento
settimanale. Entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze del servizio, dando possibilmente
priorità alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe ove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'amministrazione provvede a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. Tra gli allegati è presente
un modello tipo di domanda di permesso breve.
Permessi straordinari per diritto allo studio: Anche i docenti hanno diritto nei limiti di 150 ore annue a godere di permessi per il diritto allo studio. Le domande per tali permessi debbono essere presentate al Provveditore per il tramite del capo d'istituto; attualmente il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 15 novembre. I permessi vengono concessi sulla base del tre per cento degli organici provinciali e secondo un ordine di priorità rispetto ai corsi che s'intendono frequentare (viene data priorità a corsi attinenti con la qualifica di appartenenza). I riferimenti normativi sono: art 3 del D.P.R. 395/88 e circolare n. 236 del M.P.I. dell'8 luglio '89.