Progressione di carriera (cosiddetta "professionale")


    Il nuovo contratto di lavoro (art. 27), recependo le leggi 29 e 35 del 1993, e assimilando in tutto e per tutto i docenti agli impiegati pubblici, cancella gli automatismi stipendiali (scatti biennali) e prevede che, in corrispondenza allo sviluppo della professionalitą, conseguente al regolare svolgimento delle proprie funzioni ed alla partecipazione alle attivitą di formazione ed aggiornamento, ai docenti sia attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.

    E fin qui non sembrerebbe esserci nulla di strano! L'"imbroglio", mi si perdoni il termine, viene fuori quando si scopre che il passaggio da una posizione stipendiale alla successiva avviene secondo le seguenti cadenze temporali (in anni): 3, 6, 6, 6, 7, 7 e 5, a cui d'ora in poi ci rivolgeremo con il termine di "gradoni" (essi vanno a coprire i complessivi 40 anni di servizio del docente) che "raffreddano" (termine caro ad agenzie e confederali) la progressione economica.

Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrą essere acquisito al termine dei periodi detti, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attivitą di formazione ed aggiornamento. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attivitą formative per un numero complessivo di ore non inferiore a 100 (cento ore nel "gradone": queste nel caso del passaggio dalla prima alla seconda posizione stipendiale sono ridotte a 50, ivi comprese le attivitą di formazione iniziale, nel caso, infine, di prima applicazione del CCNL si riducono in proporzione agli anni che mancano al raggiungimento della fine del gradone).

    Sono esclusi da tali obblighi coloro i quali trascorrono detti periodi in "posizioni" che prevedono la valutazione come servizio effettivo (leggere "distaccati sindacali").

    Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrą essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nella fattispecie e per i periodi seguenti (ci si riferisce ovviamente solo ed esclusivamente al personale docente):

a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese;
c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione; il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi.
    Il passaggio tra una fascia e l'altra potrą essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attivitą di formazione; c) accertamento di particolari qualitą dell'attivitą professionale, a richiesta dell'interessato. Tali parametri (la cui definizione puntuale č rimandata, chissą perché, ad un successivo accordo) possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale.


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