Retribuzione Accessoria
Eufemismo con il quale si individuano tutte le attività che i docenti dovranno "inventarsi", oltre che ricercare e
strappare ai colleghi, per poter rimpinguare i loro magri stipendi (art. 71 del CCNL).
Il pagamento di tali attività avviene con parte del denaro che costituisce il Fondo che verrà istituito dall'1/1/'96
presso il M.P.I. grazie al Fondo d'incentivazione di cui all'art. 9 DPR 209/87, agli stanziamenti per lavoro
straordinario, alle indennità di capi d'istituto, direttori e coordinatori amministrativi e a 220 miliardi annui.
Tali attività comprendono:
- a) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito da:
- 1) 2% del Fondo predetto, utilizzato a livello di
MPI per l'attivazione di progetti nazionali e per l'assegnazione delle quote stabilite, in sede di "contrattazione
decentrata", al CEDE, alla BDP ed agli IRRSAE,
- 2) 15% dello stesso Fondo, utilizzato a livello di singoli
Provveditorati per corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti
di interesse anche provinciale, da definire anch'esse in sede di "contrattazione decentrata"
- 3) per il rimanente
83% da quanto è attribuito a livello dei singoli istituti (Fondo di istituto) e destinato al "tempestivo finanziamento del
progetto d'istituto". Nell'ambito di tale progetto e del piano delle attività del personale sono individuati gli incarichi
e le attività da finanziare. L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa,
indicherà le relative delibere del C.I. e del collegio dei docenti.
- Le misure dei compensi spettanti ai docenti sono le
seguenti:
Categoria di insegnanti |
Compenso per ora aggiuntiva di non insegnamento |
Compenso per ora aggiuntiva di insegnamento |
Insegnanti di scuola materna, elementare e dipl. sc. sec. sup. |
17.610 |
37.000 |
Docenti di Scuola Media di 1° grado |
19.105 |
39.000 |
Docenti di Scuola Media di 2° grado |
19.105 |
41.000 |
- Va tenuto comunque presente che per ore aggiuntive di insegnamento sono da intendersi quelle previste da
interventi didattici ed educativi integrativi o da ulteriori attività di insegnamento volte all'arricchimento ed
all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, e corsi di recupero e sostegno nella
scuola secondaria superiore.
- b) compenso per la qualità della prestazione (compenso individuale che verrà istituito dall'A.S. 1996/'97 in base a
specifiche competenze professionali ed alla qualità della prestazione): tutto da definire e rimandato ad un
successivo accordo nell'ambito del quale disciplinare: quantità e tipologie dei destinatari (e quindi sicuramente non
tutto il personale), ammontare dei compensi e organi, procedure, criteri e parametri della valutazione;
- c) ore eccedenti (con questo compenso si continuano a perpetrare discriminazioni a carico di attività che sono
sempre e solo di insegnamento e delle quali si prevedono diverse tipologie):
- 1) ore eccedenti l'orario d'obbligo e non rientranti nelle attività il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, per le
quali ogni ora è retribuita in ragione di l/78 dello stipendio tabellare,
- 2) ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali, calcolate a norma del
comma precedente ed integrate, a carico del fondo d'istituto, dell'importo necessario a raggiungere il compenso
orario di L 37000 per i docenti diplomati e di L 41000 per i laureati,
- 3) ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo e prestate in sostituzione di colleghi assenti o su cattedre con
orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico o nei
corsi integrativi per i diplomati dell'istituto magistrale o del liceo artistico, per le quali si applicano le disposizioni
previste dall'art. 6 del DPR 209/87 e dall'art.3 comma 10 del DPR 399/88 (resta tutto com'era, ovvero, nel primo
caso si percepisce 1/78 della retribuzione iniziale di livello aumentata del 20% per ogni ora prestata, nel secondo la
retribuzione è quella fissata dal comma 4 art. 88 DPR 417/74).
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