Retribuzione Accessoria


Eufemismo con il quale si individuano tutte le attività che i docenti dovranno "inventarsi", oltre che ricercare e strappare ai colleghi, per poter rimpinguare i loro magri stipendi (art. 71 del CCNL).

Il pagamento di tali attività avviene con parte del denaro che costituisce il Fondo che verrà istituito dall'1/1/'96 presso il M.P.I. grazie al Fondo d'incentivazione di cui all'art. 9 DPR 209/87, agli stanziamenti per lavoro straordinario, alle indennità di capi d'istituto, direttori e coordinatori amministrativi e a 220 miliardi annui.
Tali attività comprendono:

a) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito da:
1) 2% del Fondo predetto, utilizzato a livello di MPI per l'attivazione di progetti nazionali e per l'assegnazione delle quote stabilite, in sede di "contrattazione decentrata", al CEDE, alla BDP ed agli IRRSAE,
2) 15% dello stesso Fondo, utilizzato a livello di singoli Provveditorati per corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti di interesse anche provinciale, da definire anch'esse in sede di "contrattazione decentrata"
3) per il rimanente 83% da quanto è attribuito a livello dei singoli istituti (Fondo di istituto) e destinato al "tempestivo finanziamento del progetto d'istituto". Nell'ambito di tale progetto e del piano delle attività del personale sono individuati gli incarichi e le attività da finanziare. L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa, indicherà le relative delibere del C.I. e del collegio dei docenti.
Le misure dei compensi spettanti ai docenti sono le seguenti:
Categoria di insegnanti Compenso per ora aggiuntiva di non insegnamento Compenso per ora aggiuntiva di insegnamento
Insegnanti di scuola materna, elementare e dipl. sc. sec. sup. 17.610 37.000
Docenti di Scuola Media di 1° grado 19.105 39.000
Docenti di Scuola Media di 2° grado 19.105 41.000
Va tenuto comunque presente che per ore aggiuntive di insegnamento sono da intendersi quelle previste da interventi didattici ed educativi integrativi o da ulteriori attività di insegnamento volte all'arricchimento ed all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, e corsi di recupero e sostegno nella scuola secondaria superiore.

b) compenso per la qualità della prestazione (compenso individuale che verrà istituito dall'A.S. 1996/'97 in base a specifiche competenze professionali ed alla qualità della prestazione): tutto da definire e rimandato ad un successivo accordo nell'ambito del quale disciplinare: quantità e tipologie dei destinatari (e quindi sicuramente non tutto il personale), ammontare dei compensi e organi, procedure, criteri e parametri della valutazione;

c) ore eccedenti (con questo compenso si continuano a perpetrare discriminazioni a carico di attività che sono sempre e solo di insegnamento e delle quali si prevedono diverse tipologie):
1) ore eccedenti l'orario d'obbligo e non rientranti nelle attività il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, per le quali ogni ora è retribuita in ragione di l/78 dello stipendio tabellare,
2) ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali, calcolate a norma del comma precedente ed integrate, a carico del fondo d'istituto, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario di L 37000 per i docenti diplomati e di L 41000 per i laureati,
3) ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo e prestate in sostituzione di colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico o nei corsi integrativi per i diplomati dell'istituto magistrale o del liceo artistico, per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del DPR 209/87 e dall'art.3 comma 10 del DPR 399/88 (resta tutto com'era, ovvero, nel primo caso si percepisce 1/78 della retribuzione iniziale di livello aumentata del 20% per ogni ora prestata, nel secondo la retribuzione è quella fissata dal comma 4 art. 88 DPR 417/74).


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