Supplenze dei Docenti


    Il sistema delle supplenze è molto complesso perché fa riferimento a vari Decreti Legislativi, Ordinanze Ministeriali e Circolari.
Le disposizioni generali si trovano nell'O.M. n. 331 del 30/10/'91, integrata e modificata con le OO.MM. n. 375 del 30/11/'91, n. 114 del 21/04/'92, n. 250 del 07/08/'92, n. 292 del 14/10/'92, n. 322 del 06/11/'92, n. 242 del 05/08/'93, n. 371 del 29/12/'94 integrata e rettificata dalla C.M. n. 69 del 09/03/'95.
Le graduatorie provinciali sono permanenti (legge 27 Dicembre 1989 n. 417) e aggiornabili ogni tre anni, mentre quelle di istituto vanno compilate ogni tre anni (O.M. n. 250 del 07/08/'92).

Supplenze conferite dai Provveditori

Supplenze annuali: sono conferite su cattedre o posti-orario vacanti e disponibili (entro il 31 dicembre di ogni anno) in attesa di immissioni in ruolo, danno diritto alla retribuzione estiva solo se l'orario di cattedra è completo (art. 6 DL 35/93).

Supplenze temporanee: sono conferite fino al termine delle attività didattiche per posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, per la copertura di posti con orario inferiore alla cattedra e per cattedre e posti orario di fatto disponibili, sempre entro il 31 dicembre, a seguito di incarichi di presidenza, esoneri, aspettative per servizio militare, assegnazioni provvisorie, distacchi sindacali, etc.

Conferimento delle supplenze: Le supplenze annuali e temporanee vengono conferite dopo le operazioni di utilizzo del personale di ruolo scorrendo prima la graduatoria degli abilitati e poi quella dei non abilitati.
I provveditorati hanno l'obbligo di esporre all'albo, almeno 24 ore prima di ogni convocazione, l'elenco delle cattedre e dei posti disponibili e di accantonare un certo numero di posti per le categorie protette (L. n. 482/68; L. n. 638/83; L. n. 863/84).

Supplenze conferite dai capi d'istituto

Sono conferite su posti vacanti e disponibili dopo il 31 dicembre, su posti i cui titolari si assentino a qualsiasi titolo per un periodo superiore ai cinque o ai dieci giorni (a seconda che trattasi di scuola elementare o media) e per la copertura di posti fino a 6 ore settimanali non utilizzati dal Provveditorato per la costituzione di posti orario.

Le supplenze vengono conferite scorrendo la graduatoria d'Istituto, che deve essere esposta all'albo, nel seguente ordine di priorità:

(per maggiori precisazioni sulle priorità delle nomine si rimanda alla citata O.M. 371/'94).

Alcune regole per il conferimento delle supplenze da parte del capo d'istituto:

    L'inosservanza delle regole citate incide sulla legittimità della nomina.

Ricorsi

    A norma dell'art. 18 dell'O.M. 331 e ai sensi dell'art 2 della legge 9 agosto 1978 n. 463, è ammesso ricorso alla competente Commissione Ricorsi del provveditorato entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione all'albo o della comunicazione del provvedimento con le seguenti modalità: il ricorso deve contenere l'esatta indicazione del provvedimento impugnato; gli elementi di fatto; i motivi di diritto; la data; la sottoscrizione; gli estremi della notifica (raccomandata con avviso di ricevimento) agli eventuali controinteressati; i controinteressati possono produrre le proprie deduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica del ricorso (art. 3, legge 463/78).

    La Commissione decide entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso detto termine, senza che l'organo abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.

    Per i ricorsi spediti tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale. Contro il provvedimento è possibile produrre ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.


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