Valutazioni e Scrutini


    Per quanto riguarda le valutazioni fa ancora testo, nelle superiori, il Regio Decreto 653/1925 (con modificazioni apportate dal R.D. 2049/29). All' art. 77 si dice che "alla fine dei due primi trimestri ( o del 1° quadrimestre) e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano ... per l'assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni". All'art. 79 si aggiunge che "i voti si assegnano su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni ed esercizi scritti ..., fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre (quadrimestre) o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità… prevale il voto del presidente".

    L'Ordinanza Ministeriale 395 del 1991, art. 12, comma 3, conferma che su questa materia vale il R.D. del 1925 "facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità dalle norme su indicate debbono essere considerate illegittime". Non è affatto prescritta per legge, quindi, una consegna preventiva di statini con voto e giudizi, salvo che non sia stato deciso dal collegio dei docenti in sede di programmazione delle attività. Alla stessa stregua non è imposto per legge un numero preciso di compiti in classe e di interrogazioni ("congruo"!): semmai il numero può essere fissato in accordo tra docenti della stessa materia e deliberato dal collegio. Neppure sono stabilite scadenze precise entro cui effettuare le valutazioni (basta che siano effettuate entro la fine del quadrimestre). Non lasciarsi intimorire da minacce di eventuali ricorsi di genitori e studenti: tutto ciò che concerne la valutazione nel suo aspetto "tecnico didattico" non è sindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (salvo vizi di forma e palesi illegittimità): così ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 199 del 24/6/75 (e numerose sentenze del TAR).


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