Verbali


    La redazione dei verbali delle riunioni degli Organi Collegiali (siano essi Collegi Docenti o Consigli di Classe) e la loro approvazione devono essere oggetto della massima attenzione, dal momento che essi rappresentano il mezzo per conoscere e provare l'avvenuta delibera e la relativa discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

    In giurisprudenza si è affermato talora (Consiglio di Stato, sez. I, n. 1375 del novembre 1966) che il verbale deve essere redatto contestualmente allo svolgimento della seduta, ma la dottrina prevalente ne legittima la redazione anche in un secondo momento, purché sia approvato all'inizio della seduta successiva.

    Il Ministero ha precisato che è facoltà autonoma dell'Organo decidere in tal senso (nota n. 1430 del 12/5/82 dell'Ufficio Decreti Delegati al Provveditore di Trento). In ogni caso il presidente della seduta non può impedire la verbalizzazione di dichiarazioni personali se espressamente richiesta, né allontanandosi o rifiutandosi di firmare il verbale ne inficia la validità, purché questo risulti firmato dal segretario che lo ha redatto (che, nel caso del collegio docenti, è uno dei collaboratori del capo d'istituto). Dinanzi al rifiuto di verbalizzazione del segretario della seduta, senza il benestare del capo d'isituto, si chiede la sospensione della seduta per convocazione di Carabinieri o Polizia di Stato (ci si trova dinanzi a reati quali l'omissione di atti d'ufficio, il falso ideologico e, per il capo d'istituto, l'abuso di autorità).


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