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Allegato A

Regolamento operativo del CONSIGLIO D’ISTITUTO

 

ART. 1

(Competenze)

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli altri organismi scolastici, ha una responsabilità generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. A tal fine ha il diritto di iniziativa e il potere deliberante su tutte le materie di competenza, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente - in particolare dagli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n.297/1994.

 Il Consiglio d'Istituto adempie, inoltre, a tutte le altre funzioni consentitegli dalle ordinanze e disposizioni ministeriali.

 

ART. 2

(Prima convocazione del Consiglio d'Istituto)

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

 

ART. 3

(Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio d'Istituto)

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (dieci) rapportata al numero dei componenti (diciannove) del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di cessazione dalla carica ovvero di dimissioni  del Presidente non vi subentra di diritto il Vice-Presidente, ma si deve procedere a nuova elezione.

Il Consiglio d'Istituto, subito dopo l'elezione del Presidente e con le stesse modalità, elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione del Consiglio presa a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti (13 su 19).

 

ART. 4

(Convocazione del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, questi però è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe, dell'Assemblea dei Genitori, del Personale A.T.A., del Provveditore agli Studi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.297/94.

Trascorso il termine di dieci giorni senza che il Presidente abbia provveduto alla convocazione del Consiglio, questa è disposta dal Presidente della Giunta Esecutiva che firma l'avviso di convocazione e lo trasmette a tutti i componenti

 

ART. 5

(Modalità di convocazione)

L’avviso di convocazione del Consiglio d'Istituto deve indicare la data, la sede, l'ora di inizio e l'ordine del giorno.

Esso è inviato a tutti i membri del Consiglio, per posta o qualsiasi altro mezzo idoneo, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello della seduta.

In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato d’urgenza e con qualsiasi mezzo.

L'affissione all'albo della scuola farà luogo alla consegna a quanti non sia stato potuto comunicare l'avviso per assenza - purché l'affissione della comunicazione avvenga almeno cinque giorni prima della riunione.

 

ART. 6

 (Calendario delle riunioni)

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria, almeno cinque volte nell’anno scolastico, con esclusione, salvo casi di eccezionalità, nel mese di agosto.

 

ART. 7

(Convocazione della Giunta Esecutiva)

Per i fini di cui all'art.2 del Regolamento, e per dare modo ai membri del Consiglio d'Istituto di visionare gli atti predisposti dalla Giunta Esecutiva, la seduta del predetto organo si terrà con congruo anticipo - non meno di 5 giorni - rispetto alla data stabilita per lo svolgimento dell'adunanza del Consiglio d'Istituto.

 

ART. 8

(Diritto dei membri del Consiglio d’Istituto)

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio accedere agli uffici di segreteria per avere informazioni e prendere visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e della Giunta esecutiva . Ciascun consigliere può chiedere al Presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle delibere adottate.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni, ed ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita dell'Istituto.

 

ART. 9

(Inviti di partecipazione alle riunioni del Consiglio)

Il Consiglio d'Istituto può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni, con facoltà di parola rappresentanti dei Comuni interessati, delle Organizzazioni Sindacali, degli Organismi di Servizio operanti nel territorio al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o le componenti sociali operanti nel bacino di utenza di essa. Analogo invito può essere rivolto a rappresentanti del Consiglio Scolastico Distrettuale nel cui territorio la scuola si trova.

Il Consiglio può decidere di invitare i rappresentanti degli organi indicati nel presente articolo anche quando ne venga fatta motivata richiesta al Consiglio da parte di colore che, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, possono chiedere la convocazione del Consiglio d'Istituto.

Il Presidente del Consiglio in tutti i casi contemplati, provvede direttamente alla trasmissione degli inviti di partecipazione avvalendosi dei servizi di segreteria della scuola.

Il Consiglio d'Istituto, con propria delibera, può stabilire di sentire a titolo consultivo, esperti che, operando all'esterno della scuola, siano in grado di apportare un qualificante contributo all'esame degli argomenti oggetto di trattazione da parte del Consiglio.

 

ART. 10

(Commissioni del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio può costituire della commissioni per i settori e le materie di propria competenza.

Le commissioni hanno l'incarico di svolgere ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di emettere oculate deliberazioni.

Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all'interno delle singole commissioni. Ogni Consigliere può far parte di più di una commissione alle quali possono partecipare, come membri effettivi, anche rappresentanti di enti e di associazioni competenti.

Spetta al Consiglio determinare la composizione ed il numero delle commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.

Ogni commissione elegge il proprio Presidente ed organizza sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio il proprio programma e calendario di lavoro.

Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla giunta esecutiva.

 

ART. 11

(Relazione annuale)

La relazione annuale del Consiglio d'Istituto, da inviare al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art.10 del D.Lgs. n.297/94 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro lo stesso mese di settembre e, comunque, prima

insediamento del nuovo organo triennale. La relazione finale, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva,  è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro quindici giorni dalla data della sua approvazione, dal Preside.

 

ART. 12

(Pubblicità degli atti)

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs. n.297/94, deve avvenire mediante affissione all'albo della Scuola, della copia integrale - sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni consegnata dal Segretario al Dirigente Scolastico deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Il Dirigente Scolastico attesta in calce la data iniziale di affissione. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo stesso periodo di dieci giorni - sono esibiti a chi ne faccia richiesta. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 

 

  

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