horizontal rule

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 

TITOLO I   - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO II  - GLI ALUNNI

TITOLO III - Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività didattiche

Allegati

 

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPO I - Disposizioni generali

 

ART. 1

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data fissata per la seduta. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o mediante affissione all'albo dell'istituto di apposito avviso. Qualora l'organo collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l'avviso sarà affisso all'albo istituito per ciascuna componente. In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede ( Personale docente ed Ata) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno su cui l'organo è chiamato a discutere e a deliberare. Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, redatto su apposito registro a pagine numerate. E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non potere essere in alcun modo alterabile. Del registro dei verbali risponde il presidente dell'organo collegiale. Al fine di garantire lo svolgimento ordinato delle sedute, ciascun organo collegiale adotta un proprio regolamento operativo che può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento operativo del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante. Una copia del regolamento operativo dell’organo collegiale deve essere a disposizione dei membri. Gli organi collegiali e/o le loro articolazioni possono essere interessati a procedure valutative o autovalutative d'Istituto.

 

ART. 2

(Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali)

Ciascun Organo Collegiale, programma le proprie attività nel tempo, allo scopo di realizzare, nel rispetto delle specifiche competenze, un ordinato svolgimento di esse, raggruppando a date prestabilite la discussione degli argomenti su cui adottare pareri, proposte, decisioni; ciò specie quando l'attività di un organo è presupposto necessario ed opportuno all'esercizio delle competenze di un altro. Il Consiglio d'Istituto, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire concretamente la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, procederà alla consultazione dei Consigli di Classe, del Collegio dei docenti, dell'Assemblea dei genitori e del personale A.T.A.

 

ART. 3

(Elezioni contemporanee di organi di durata annuale)

Le elezioni per gli organi di durata annuale si svolgono, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

 

ART. 4

(Validità della seduta)

La seduta si apre all’ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti non appena sia stato raggiunto il numero legale di cui all'art. 37 del D. Lg.vo 297/94. Essa ha inizio con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Esaurita la fase preliminare, il Presidente ha facoltà di effettuare eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo. Ciascun componente ha diritto di intervento per manifestare la propria opinione sulle comunicazioni di cui al comma precedente. La seduta va considerata deserta se non si raggiunge il numero legale dopo trenta minuti e va aggiornata alla stessa ora e con gli stessi argomenti al giorno successivo non festivo, con opportuno avviso agli assenti.

 

ART. 5

(Svolgimento delle adunanze)

Il Presidente dirige i lavori dell'organo Collegiale ed assicura la regolarità delle discussioni ed il rispetto del regolamento. Quando si verificano infrazioni che impediscono il normale andamento dei lavori, il Presidente deve proporre i necessari provvedimenti all'assemblea che li adotta con votazione palese. Devono essere posti in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione L'ordine può tuttavia essere modificato su proposta del presidente o di un componente previa approvazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti senza discussione. Nel caso sussista nella sala delle adunanza un disordine tale da non consentire il regolare svolgimento dei lavori, il presidente ha facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o aggiornare la seduta a data da destinarsi.

 

ART. 6

(Diritto di intervento)

Tutti i componenti dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, attenendosi agli argomenti in discussione. Anche il presidente è soggetto a tale norma ma ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato quale presidente e quando si contravvenga alle norme del regolamento. Ciascun componente ha diritto di intervento per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi di durata non superiore ai cinque minuti. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al regolamento o all'ordine del giorno. Il diritto di replica viene riconosciuto anche al membro del consiglio che venga direttamente chiamato in causa nel corso della discussione. Il relatore può intervenire durante il dibattito per formulare precisazioni e chiarimenti relativi alla proposta in discussione.

 

ART. 7

(Diritto di presentazione)

I componenti dell'organo collegiale possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno, mozioni, e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività della Scuola. La proposizione deve essere sempre formulata per iscritto ed in un tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno da almeno un terzo dei componenti o, limitatamente al Collegio dei Docenti, da un consiglio di classe.

 

ART. 8

(Comportamento dei componenti durante le sedute)

I componenti di ciascun organo collegiale, durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni, censure e rilievi, comunque entro i limiti dell'educazione, del buon senso e del civile rispetto delle opinioni altrui.

 

ART. 9

(Mozione d'ordine)

Prima della discussione di un argomento dell' o.d.g., ogni membro presente del Consiglio può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale) oppure perché essa sia rinviata (questione sospensiva); la questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. La mozione d'ordine può essere avanzata anche per qualsiasi altra causa motivata (osservanza del regolamento, aggiornamento della seduta etc.) La mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione nel momento in atto. Sull'accoglimento o meno della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale con voto palese.

 

ART. 10

(Chiusura della discussione)

La discussione è dichiarata conclusa dal presidente dopo l'intervento dell'ultimo componente iscritto a parlare. Il Presidente può dichiarare conclusa la discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso e dilazionatorio e che l'argomento sia stato sufficientemente dibattuto. La decisione è assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

 

ART. 11

(Votazioni)

Esaurita la discussione generale su ogni argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio procede alla votazione e non può più essere chiesta la parola se non per brevi dichiarazioni (contenuta in cinque minuti) da inserire nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dalla Presidenza dell’organo collegiale e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per mozione d’ordine. Immediatamente prima che il presidente indica le votazioni, è tuttavia ammessa la dichiarazione di voto la quale deve essere espressa in modo succinto e comunque non occupare più di qualche minuto di tempo. A richiesta dell’interessato, la dichiarazione di voto deve essere iscritta in sintesi a verbale a cura del segretario.

 

ART. 12

(Modalità di espressione del voto)

L'espressione del voto – fatta salva diversa disposizione in merito – è palese e si manifesta, di regola, per alzata di mano. Su richiesta di uno dei membri dell’organo collegiale, la votazione può avvenire per appello nominale con una delle seguenti dichiarazioni: Si, no, astenuto. Per le votazioni segrete, il Presidente, prima dell'appello nominale, designa due scrutatori che assistono il Presidente nella funzione di accertamento della regolarità e dell'esito della votazione.

 

ART. 13

(Validità delle deliberazioni)

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di un numero superiore alla metà dei componenti . Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano di non volere partecipare alla votazione incidono sul quorum richiesto per la validità delle deliberazioni. Gli astenuti vengono computati nel numero dei componenti ma non in quello dei votanti. In caso di parità, prevale il voto validamente espresso del presidente. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono computate le schede bianche e quelle nulle, ma la proposta si intenderà approvata solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

 

ART. 14

(Conclusione della seduta)

Il presidente tenuto conto del periodo di tempo indicato nella convocazione, dichiara terminata l'adunanza allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti. Quando all'ora prevista per la chiusura delle seduta non sia ultimata la trattazione degli argomenti, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla eventuale votazione dello stesso.

 

                                  TITOLO II - GLI ALUNNI     -    (versione PDF)

CAPO 1 - Norme di vita scolastica

 

ART.23

(Vita della  comunità scolastica)

Questa istituzione scolastica recepisce i principi sanciti nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti emanato con D.P.R. 249 del 24/06/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2008

La scuola è, pertanto, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Essa è inoltre comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ogni soggetto, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale del territorio di riferimento, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità del preadolescente, attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità, del senso di responsabilità ed autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, qualunque sia l’età e la condizione, rigettando ogni forma di barriera ideologica, sociale e culturale

ART.24

(Diritti dell’alunno)

La scuola dell'obbligo esiste in funzione dell'alunno al quale viene riconosciuto dalla Costituzione il diritto all'istruzione.

Da ciò discendono i seguenti enunciati:

1) diritto all'iscrizione, alla frequenza della scuola, al rispetto della persona e della personalità in tutti i suoi aspetti: condizioni sanitarie, familiari, etniche, linguistiche, religiose, culturali, sociali, economiche;

2) diritto ad ottenere, da parte dell'istruzione scolastica e dei suoi operatori, un uso riservato e responsabile delle informazioni;

3) diritto ad ottenere una prestazione educativa e didattica ed un livello di istruzione non inferiore nei termini, nei tempi, nei contenuti e nella qualità a quelli previsti dalla normativa e dal curricolo di istituto;

4) diritto ad ottenere un'educazione aperta e critica; diritto ad essere educato ai valori della pace, della solidarietà, della democrazia, della tolleranza, dell'internazionalismo, della convivenza civile e dei diritti umani;

5) diritto a ricevere una prestazione didattica raccordata e continua nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado, in coerenza con l'unità del processo formativo;

6) diritto a non essere discriminato per alcun motivo dagli altri alunni;

7) diritto di essere integrato nella scuola tramite un intervento educativo che porti alla massima riduzione degli svantaggi di qualsiasi ordine e natura;

8) diritto a veder riconosciuti i propri bisogni e le proprie attitudini, anche attraverso prestazioni individuali atte a guidarlo, stimolarlo, incentivarlo, correggerlo e potenziarlo nelle sue capacità; diritto alla tutela della riservatezza.

9) diritto ad essere valutato per ciò che sa, che fa, che è in rapporto alle proprie condizioni di partenza, diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento;

10) diritto ad essere tutelato e protetto contro una prestazione didattica insufficiente o dannosa, contro le carenze strutturali e le inadempienze degli enti locali che gli arrechino danno nell'ambito scolastico e nelle attività connesse;

11) all'alunno è garantito il pieno esercizio della libertà di apprendimento, secondo personali ritmi di crescita; altresì è garantito il diritto all'uguaglianza con il riconoscimento della propria diversità.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della loro lingua, cultura e religione, alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola, per quanto di competenza, si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche diversamente abili; la disponibilità di opportuna strumentazione tecnologica, servizi di sostegno e  promozione della salute e di assistenza psicologica (CPPA di istituto) 

ART.25

(Doveri degli alunni)

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio

2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento

3. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

4. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale ata, dei loro compagni lo stesso rispetto formale che chiedono per sé.

5. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’assolvimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 23.

ART.26

(Ingresso a scuola degli studenti)

L’ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal  Collegio dei Docenti nella sua prima seduta e deliberato dal Consiglio di istituto nel rispetto delle diversificate variabili che l’utenza del territorio di riferimento della scuola presenta.

Gli alunni sosteranno in attesa di entrare all'interno del recinto, davanti al portone d'ingresso senza rincorrersi e senza gridare. Nei mesi invernali potranno trattenersi negli atri della scuola.

Di norma, al primo suono della campanella le scolaresche entrano ordinatamente ed in silenzio nella scuola per recarsi nelle rispettive aule dove sono ad attenderli i professori della prima ora.

Al secondo suono si dà regolare inizio alle lezioni: nel corso del loro svolgimento e durante il cambio  gli alunni non possono sostare per nessun motivo fuori dell'aula o sulla porta. Essi sono tenuti ad attendere con compostezza gli insegnanti.

ART.27

(Uscita degli alunni per fruire dei servizi igienici)

Nel corso dell'ora di lezione è consentito agli alunni di uscire dall’aula con il permesso dell'insegnante per fruire dei servizi igienici una sola volta nel corso della mattinata e comunque, di norma,  non prima della III ora.

Sono fatti salvi i casi di assoluta necessità.

E' fatto obbligo agli alunni che con il debito permesso si recano fuori dell'aula per qualsiasi motivo di ritornarvi nel più breve tempo possibile evitando di sostare nei corridoi e davanti alle porte.

ART.28

(Uso materiale scolastico)

L'alunno deve custodire con diligenza i propri libri ed altro materiale scolastico, cercando inoltre di non danneggiare quello dei compagni.

L’alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per lo svolgimento delle  attività scolastiche del giorno.

E’ fatto divieto di portare nelle aule oggetti estranei alle varie attività, compreso il cellulare, poiché potrebbero essere causa di disturbo o nuocere ad altri.

ART.29

(Norme di comportamento)

Durante le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione,  manifestazioni pubbliche esterne cui la scuola partecipi, gli alunni sono tenuti ad osservare un contegno corretto, rispettando persone e cose e non creando disordine o intralcio al traffico.

Gli alunni sono tenuti a rispettare, non danneggiandoli, gli arredi della scuola (pareti, finestre, suppellettili, attrezzature sportive,  scientifiche, informatiche, etc.).

Nella scuola e nelle adiacenze, gli alunni sono tenuti ad ascoltare gli avvertimenti e le esortazioni che verranno loro rivolti dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dal personale collaboratore scolastico per quanto riguarda l'ordine e la pulizia delle aule e la buona conservazione degli oggetti che vi trovano.

Art.30

(Uso dell'edificio e delle attrezzature scolastiche)

L'uso delle attrezzature didattiche e degli altri servizi esistenti nella scuola viene programmato dai Consigli di Classe sulla base di criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità dei sussidi e delle attrezzature , a rotazione oraria, a tutte le classi.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile; il Comune ha facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio d'Istituto,  nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.

Il Consiglio d'Istituto consente l'uso delle attrezzature didattiche da parte di altre scuole, che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico sempre che non si pregiudichino le normali attività della scuola.

Le autorizzazioni sono trasmesse, di volta in volta, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono  stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio (art. 94 D.Lgs. n. 297/1994).

Il Consiglio d'Istituto, nei casi di cui al 3° comma del presente articolo, accompagna il suo assenso o rifiuto con una relazione dei motivi di ordine generale e socio-scolastico che lo hanno indotto ad accettare o respingere le singole richieste avanzate. In tutti i casi di cui al 4° comma il parere del Consiglio d'Istituto s'intende positivo solo se abbia riportato il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (13/19 con la totale presenza dei componenti).

Nel caso di utilizzazione delle apparecchiature multimediali, si stabilisce che non possono essere assegnati più di due alunni per ciascuna postazione.

In nessun caso può essere messa a disposizione degli allievi la postazione docente.

La rete didanet è utilizzata prioritariamente per  attività di formazione riservate al  personale  e per attività di approfondimento connesse all’ampliamento dell'offerta formativa rivolta a  gruppi di alunni costituiti da non più di venti unità.

L'eventuale collegamento Internet  effettuato dagli alunni avviene sotto il rigoroso controllo del docente ed annotato su apposito registro.

Ciascun alunno risponderà personalmente del posto di lavoro assegnato con le procedure stabilite dai docenti responsabili dei laboratori. L'utilizzazione della postazione deve essere  registrata su apposito registro indicando l'ora di inizio, il termine ed il nome dell'operatore.

Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell'intera classe a seconda dei casi.

Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature va sempre risarcito con versamento sul conto postale o bancario della scuola a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'istituto stesso.

Il personale ausiliario vigilerà sulle classi lasciate temporaneamente vuote dagli alunni per svolgere attività di educazione fisica nelle palestre o per attendere ad esercitazioni di laboratorio.

Il Dirigente Scolastico, i docenti ed il personale ATA  non  rispondono dei beni preziosi e oggetti lasciati incustoditi nelle aule.

ART.31

(Divieto di ingresso degli estranei a scuola)

Gli operatori scolastici, durante l'orario delle lezioni, non possono ricevere estranei senza motivata autorizzazione, opportunamente comunicata, del Capo d'Istituto. Il personale ausiliario è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando al Dirigente eventuali problemi e situazioni che dovessero sorgere.

I rappresentanti di case editrici saranno ricevuti nella sala dei professori.

ART.32

(Uscita)

L’uscita dalla scuola avverrà ordinatamente ed in silenzio: i docenti dell'ultima ora di lezione accompagnano gli alunni fino all'uscita principale dove il personale ausiliario regolerà l’uscita dall'edificio.

ART.33

(Intervallo)

L'intervallo è regolato annualmente dal Collegio dei docenti nella prima seduta di ciascun anno scolastico.

Durante l’intervallo, gli alunni consumeranno la colazione nelle aule e si serviranno dei cestini per i rifiuti.

Durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'intervallo, gli alunni non possono affacciarsi alle finestre e parlare con estranei per motivi di sicurezza personale e per decoro della scuola.

Non è loro consentito manovrare il sistema di riscaldamento e le varie attrezzature che si trovano nell'aula e nell’edificio.

ART.34

(Allontanamento dalla classe)

Gli alunni possono essere allontanati dalla classe soltanto per gravi motivi ed in questo caso deve essere avvertito il Dirigente Scolastico o il Collaboratore Vicario.

ART.35

(Carichi di lavoro)

Considerate le esigenze degli alunni e delle loro famiglie, le indicazioni ministeriali, si ravvisa la necessità di non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro domestico al fine di porli nella condizione di poter fruire delle attività sportive, culturali ed artistiche extrascolastiche che concorrono alla crescita della personalità ed all'integrazione formativa di essi.

ART.36

(Ritardi)

L’orario di inizio delle lezioni è fissato annualmente dal Collegio dei docenti nella prima seduta..

Per eventuali ritardi contenuti entro i dieci minuti gli alunni sono ammessi in classe dal docente della prima ora previa annotazione del ritardo sul giornale di classe. 

Nel caso di ritardi superiori al periodo suindicato, gli alunni vengono ammessi in classe solo se muniti della autorizzazione  del Dirigente Scolastico o del docente delegato.

Sono ammessi per giustificati motivi tre ritardi al mese.

Nel caso di ingressi ritardati, o di ritardi ingiustificati ed abituali la scuola provvederà a comunicare ai genitori dell'alunno la situazione e richiederà agli stessi, attraverso una loro convocazione, i motivi alla base del comportamento scorretto dell'alunno.

I ritardi ingiustificati sono soggetti a sanzioni disciplinari.

ART.37

(Assenze)

Le autorizzazioni per le giustificazioni di eventuali assenze vanno in ogni caso richieste utilizzando l'apposito libretto sul quale deve essere apposta la firma autenticata del genitore, controfirmata dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore vicario. Qualora l'alunno ne sia privo, è tenuto comunque a regolarizzare le assenze, sul proprio libretto, entro i due giorni successivi.

Le assenze per malattie di oltre cinque giorni devono essere documentate con certificato medico in carta semplice da presentare al docente della prima ora.

Le assenze superiori a cinque giorni anche se non per motivi di salute,  vanno giustificate con certificato medico che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria. 

Le assenze degli allievi saranno di norma giustificate dal docente della prima ora.

Il Dirigente Scolastico può non ritenere giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili, in tal caso ne informerà il genitore perché questi possa fornire ulteriori elementi di giudizio.

Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate alla famiglia e, nel caso di gravi scorrettezze, opportunamente sanzionate.

Si rammenta che l’alunno, che supera 272 ore di assenza, non è sottoposto a valutazione finale, pertanto non è ammesso alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione.

ART.38

(Uscite anticipate)

L'alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezione ed in quelle in cui si svolgono attività integrative o parascolastiche salvo richiesta scritta del genitore o tutore o parente maggiorenne, delegato al ritiro; la richiesta deve essere controfirmata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. I docenti registreranno sul giornale di classe il provvedimento e vi allegheranno la documentazione.

Di norma, non sono consentite più di tre richieste di permesso al mese e non più di due ricadenti nello stesso giorno settimanale.

Nel caso un alunno si sentisse male,  se ne darà comunicazione alla famiglia per l'eventuale uscita anticipata; in situazioni particolari, come quella di impossibilità di contatto con i familiari, si provvederà a chiamare il pronto intervento.

In caso di uscita anticipata per esigenze scolastiche, sindacali o di altro genere,  le famiglie saranno avvertite tempestivamente con  comunicazione scritta della presidenza consegnata agli alunni fornita in calce di apposito  tagliando da controfirmare da parte del genitore e da restituire alla scuola.

La comunicazione di uscita anticipata è riportata sul giornale di classe dal docente in servizio.

ART.39

(Astensione collettiva dalle lezioni)

L'astensione collettiva dalle lezioni si configura come assenza ingiustificata di particolare gravità, essa turba l'ordinato svolgimento della vita scolastica ed è soggetta a sanzione disciplinare.

ART. 40

(Rapporti Scuola-Famiglia)

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi ed assenze.

In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività della comunicazione.

I docenti delle singole discipline ricevono i genitori degli alunni in orario antimeridiano secondo tempi annualmente determinati dal collegio dei docenti. Il calendario è affisso all’albo della scuola e comunicato agli alunni di ciascuna classe.

In caso di comunicazioni urgenti, i docenti potranno conferire con i genitori telefonicamente dagli uffici della scuola o convocandoli con preavviso scritto nel diario o con lettera.

I docenti conferiranno con i genitori in orario antimeridiano nella sala dei professori.

Non è consentito effettuare il colloquio nelle classi in orario di impegno didattico del docente.

ART. 41

(Accesso dei genitori)

I genitori possono accedere a scuola, durante le ore di lezione, per comunicare con i docenti della classe alla quale appartiene il proprio figlio, nei giorni ed ore di ricevimento antimeridiane, indicate dal calendario annuale  affisso all'albo della scuola e notificato agli alunni oppure negli incontri plenari scuola-famiglia.

L'ingresso dei genitori a scuola durante le ore di lezione è consentito, al di fuori delle riunioni di cui sopra e delle convocazioni scritte effettuate dal docente, soltanto per brevissime comunicazioni che rivestono il carattere di urgenza.

In tal caso è possibile richiedere con apposito permesso l'uscita temporanea dell'alunno dalla classe, da annotare sul registro di classe.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prelevare l'alunno dalla classe e a riaccompagnarlo al rientro.

Al di fuori dell'orario delle lezioni i genitori possono venire a scuola per partecipare alle riunioni ed alle assemblee programmate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico, secondo le disposizioni in vigore e previste, in particolare, dal D. Lgs. n. 297/94 al fine di rendere effettivo ed organico il lavoro della comunità scolastica.

ART. 42

(Criteri relativi alla formazione delle classi)

Prima del periodo di iscrizione dei nuovi alunni, il Consiglio d'Istituto delibera i criteri generali per la formazione delle classi (art.10, comma 4 del D. Lgs. n. 297/94)  ed il Collegio dei docenti, sulla base di essi, formula  proposte operative per la composizione delle classi (art.7, comma 2 del D. Lgs. n. 297/94),  vincolanti per il Dirigente Scolastico che dovrà emettere il provvedimento formale finale (art. 396 del D. Lgs n. 297/94). Il preside procederà alla formazione delle classi sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.

Per necessaria concretezza, al fine di evitare ogni possibile forma di discriminazione ed emarginazione socio-culturale degli alunni, si stabiliscono i seguenti criteri:

Costituzione di  gruppi-classe omogenei tra loro, ma eterogenei al loro interno ed assegnazione alla sezione per libera scelta delle famiglie, ove possibile;

E’ fatto salvo il diritto all’assegnazione ad una determinata sezione formulata all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e riferita a fratelli e sorelle di alunni frequentanti la scuola; nonché di alunni con vincolo di parentela di primo grado con operatori in servizio nella scuola; assegnazione di alunni. figli di docenti,ai sensi della C.M. 371/1977, per motivi di opportunità didattica e legittimità docimologia, in classi dove non opera il genitore.

Nella costituzione dei gruppi di cui al comma precedente si terrà conto delle richieste formulate all’atto dell’iscrizione da parte delle famiglie di alunni provenienti dalla stessa classe di scuola primaria  per salvaguardare situazioni psico-relazionali;

Va garantita presenza equilibrata, per quanto consentito dalla percentuale demografica delle nascite, di maschi e femmine nelle singole classi;

Conferma della sezione per gli alunni non ammessi alla classe successiva ovvero assegnazione degli alunni ripetenti, su richiesta del genitore, ad una sezione diversa rispetto a quella dell'anno precedente.

Le classi prime sono costituite, ai sensi dell’art. 16 del D.M 331/1998, di regola da 25 alunni, eccezionalmente da 27/28 alunni. Le classi che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite da 25 alunni previa valutazione della gravità dell’handicap (art. 10.3 del D.M. 141/1999); le classi che ospitano 2 alunni in situazione di handicap medio-lieve non possono superare 20 iscritti (art. 10.2 del D.M. 141/1999). 

ART. 43

(Assegnazione dei docenti alle classi)

Il Capo di Istituto, ai sensi dell'art. 396 del D. Lgs. n. 297/94, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti, con apposito decreto, assegna i docenti alle classi di norma nel rispetto della continuità didattica.

Il Capo di Istituto, nell'emettere il provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi può disattendere, motivatamente, i criteri e le proposte detti, nei casi in cui ritenga questi illegittimi e palesemente contrari all'interesse degli utenti.

Per evitare nell’utenza cristallizzazione di apprezzamenti diversificati delle sezioni, cristallizzazione che si traduce in affluenza sproporzionata di iscrizioni in determinate sezioni, nell’interesse della scuola e nel rispetto rigoroso della normativa vigente, salvaguardando la continuità didattica relativa, il dirigente scolastico garantirà, nelle classi, la rotazione e l’avvicendamento dei docenti.  

ART. 44

(Programmazione ed attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione)

Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di Classe e si svolgono sulla base dei criteri indicati annualmente dal Consiglio d'Istituto e su preventiva autorizzazione dello stesso, nonché a norma delle disposizioni impartite in merito dalle circolari ministeriali.

Il numero dei partecipanti non deve essere inferiore ai 2/3   del numero degli alunni della classe, salvo deroghe dettate da motivi organizzativo-finanziari.

Tali criteri vanno stabiliti nell’ambito della definizione degli aspetti organizzativi  gestionali del piano dell’offerta formativa dal consiglio d’Istituto sulla base delle proposte didattiche del Collegio dei docenti.

E' comunque di competenza del singolo consiglio di classe deliberare la meta, le motivazioni e finalità didattico- culturali e formative da inserire nella programmazione didattica della classe.

ART. 45

(Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione)

I consigli di classe, nel programmare visite guidate e viaggi di istruzione, si atterranno alla seguente procedura:

1. Nel corso della seduta relativa alla definizione della programmazione didattica di inizio d'anno  scolastico, saranno deliberati:

a)       le mete

b)       la finalità didattica

c)       le finalità educative e formative

d)       l'articolazione in uno o più viaggi, fino al massimo di sei giorni non festivi

e)       gli accompagnatori e loro eventuali sostituti

f)        il periodo o le date di svolgimento

g)       le attività per gli allievi che non potessero partecipare

h)       il budget massimo con cui impegnare le famiglie

2. La delibera ha carattere vincolante per quanto attiene la designazione dei docenti e le mete

3. In nessun caso i singoli docenti o i genitori degli alunni dovranno svolgere attività di carattere tecnico-amministrativo   in relazione ai viaggi deliberati

4. Rientra nelle competenze della eventuale commissione viaggi, l'acquisizione agli atti, per la successiva proposta alla Giunta esecutiva ed al Consiglio d'Istituto, dei seguenti elementi, almeno 30 giorni prima della data programmata dai Consigli di classe:

a)     dichiarazioni di assenso dei genitori

b)     dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti

c)     estratto della delibera del consiglio di classe

d)     copia del programma dettagliato del viaggio

e)     ricevuta del pagamento sul conto corrente postale della scuola n.  56990039 della quota di partecipazione al viaggio a carico dell’alunno

f)        richiesta di particolari servizi (guide turistiche, prenotazioni etc.)

5. Dell'acquisizione dei dati di cui al comma precedente si farà carico il Coordinatore di classe o altro docente  designato e risultante dal verbale della seduta

6.  In caso di mancanza di uno qualunque di tali elementi non sarà dato corso alla pratica per l'effettuazione del viaggio o visita di istruzione

ART.46

(Funzionamento delle biblioteche scolastiche - Regolamento)

Nella adunanza del Collegio dei Docenti relativa alle attività e alle funzioni da incentivare (art. 43 del C.C.N.L. 1995 e successive modifiche ed integrazioni) il Preside designerà il bibliotecario, scelto dal Collegio, per il buon funzionamento della biblioteca dei professori e della biblioteca degli alunni.

 Questi prenderà in custodia i libri dopo una revisione inventariale dei testi, redatta in triplice copia e firmata dallo stesso e dal Preside. Il bibliotecario ne tratterrà una copia, la seconda sarà affissa nel locale adibito a biblioteca, la terza sarà conservata dal DSGA Ricci Maria.

La scelta dei libri da acquistare ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 297/94 è demandata al Collegio dei docenti che delibera nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto a norma dell'art. 1 del D.I. 28/5/1975.

 1)  La biblioteca dell'istituto si propone i seguenti scopi:

a) fornire, alle persone indicate nel successivo art. 2, un servizio di supporto culturale, bibliografico e di consultazione;

b) offrire ai docenti la possibilità di un continuo aggiornamento professionale;

2) Sono autorizzati a servirsi della biblioteca, anche mediante prestito a domicilio, i professori, gli studenti, il personale A.T.A. e i genitori degli alunni.

3) I servizi della biblioteca sono gratuiti;

4) Sono organi della biblioteca:

- la commissione di gestione.

- Il bibliotecario.

5) La commissione di gestione sovraintende al funzionamento della biblioteca, è composta da quattro membri:

- il Preside, che la presiede;

- l'assistente amministrativo di settore;

- un rappresentante dei genitori;

- il bibliotecario.

Il rappresentante dei genitori è designato dal Consiglio d'Istituto; il bibliotecario è eletto dal Collegio dei docenti nel suo seno. Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati negli anni successivi purché in possesso dei requisiti.

6) La commissione di gestione:

a) stabilisce la specificità e la caratterizzazione della biblioteca e ne programma l'attività, gli orari, i termini e le modalità di prestito tenendo conto delle esigenze e degli interessi degli utenti della scuola, così da adempiere agli obiettivi dell'art. 1 di questo regolamento;

b) concorda con il Consiglio d'Istituto il piano annuale di acquisti da effettuare per il funzionamento e l'aggiornamento della biblioteca;

c) discute ed approva alla fine di ogni anno una relazione, da presentare al Consiglio d'Istituto, sull'attività della biblioteca, sui risultati raggiunti e sulla prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio.

7) Il bibliotecario adotta tutte le misure necessarie per garantire, nei limiti della fascia oraria di prestazione stabilità dal Consiglio di istituto, la piena funzionalità del servizio di lettura, prestito e consultazione adempiendo ai seguenti compiti:

a) facilitare al massimo la consultazione dei volumi da parte dei lettori;

b) avere un quadro esatto ed aggiornato dell'andamento dei servizi: situazione inventariale, andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni, ritardi nelle restituzioni e relativi solleciti;

c) prendere tutte le iniziative necessarie allo scopo di dare piena attuazione al servizio culturale d'appoggio agli alunni, con visite illustrative della biblioteca ed emeroteca da parte di tutte le nuove classi, all'inizio dell'anno scolastico;

d) concordare con il Collegio dei Docenti e pubblicizzare i giorni e l'orario di apertura della biblioteca;

e) redigere alla fine dell'anno scolastico la relazione da sottoporre alla commissione di gestione.

8) Docenti, alunni e genitori possono avanzare al Collegio dei Docenti proposte di acquisto di nuovi libri.

9) Il presente regolamento prima di essere posto in esecuzione deve ottenere l'approvazione del Consiglio d'Istituto ed ogni anno va aggiornato e modificato sulla base della normativa vigente. 

CAPO II - (Norme di disciplina)

ART.47

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni ai doveri di studente e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno quando esistente.

ART.48

(Categorie delle mancanze)

Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:

a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale (ritardi, assenze non giustificate, mancanza del materiale didattico occorrente, non rispetto delle consegne a casa, disturbo delle attività didattiche, tenere nell’aula e negli ambienti scolastici il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi);

b) mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, i compagni e le istituzioni (linguaggio irriguardoso ed offensivo, violenze fisiche e psicologiche, compromissione dell’incolumità delle persone)

c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica

d) violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza;

e) uso scorretto del materiale didattico, imbrattamento e danneggiamento di locali ed attrezzature

f) turbamento del regolare andamento della scuola: uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola o di proprietà dell’alunno; uso di strumenti multimediali personali durante le attività didattiche; utilizzo del cellulare o di altri dispositive elettronici durante i compiti in classe;

g) comportamento scorretto dell’alunno durante  visite di istruzione o uscite pubbliche;

h) azioni di bullismo.

Si rammenta che l’uso del telefono cellulare o di altri strumenti multimediali durante le prove di esame comporta l’allontanamento immediato dell’alunno dall’esame e la conseguente irreversibile negatività dell’esito.

Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costituito secondo un ordine progressivo di gravità e deve essere inteso come indicativo.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si basa secondo criteri di analogia.

ART.49

(Provvedimenti principali e secondari)

I tipi di provvedimenti disciplinari principali, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell'articolo precedente sono:

a)   Ammonizione personale

b)   Nota sul registro di classe

c)   Consegna da svolgere in classe

d)   Consegna da svolgere a casa

e)   Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia

f)    Ritiro del compito e votazione negativa

g)   Non partecipazione ad uscite pubbliche, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

h)   Convocazione dei genitori

i)    Ammonimento scritto

j)    Allontanamento dalle lezioni fino ad un periodi di 15 giorni

k)   Allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni

l)   Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato  conclusivo del corso di studi

m)  Risarcimento del danno alla scuola o a terzi

n)   Ripulitura degli ambienti

In relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione, si stabilisce quale sanzione comminare; essa sarà temporanea, proporzionata all'infrazione e rieducativa in riferimento alla mancanza, tenuto conto della situazione personale dello studente responsabile, al quale sarà offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.

In ogni caso è possibile la somma di due o più provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che li irroga.

E' previsto inoltre, che l'organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto.

  1. Nota sul diario o sul libretto dello studente

  2. Deferimento dello studente al Dirigente scolastico

  3. Allontanamento temporaneo dalla singola lezione qualora ne impedisca il regolare svolgimento

  4. Esecuzione immediata o differita di attività che compensino il danno arrecato, di attività a favore della comunità

Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono alla determinazione della valutazione del comportamento di ogni studente, durante la sua permanenza nella sede scolastica e fuori di essa, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed interventi educativi. Detto giudizio è comunque stabilito dal Consiglio di classe in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul comportamento dello studente; dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi.

L’alunno, con valutazione inferiore a 6 decimi non sarà ammesso al successivo anno di corso o agli esami conclusivi del ciclo di studi.

ART.50

(Aggravanti ed attenuanti)

In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata la mancanze tenendo conto della situazione degli studenti coinvolti, si valuta la gravità dell'infrazione disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.

In presenza di attenuanti  o di aggravanti e tenuto conto della mancanza, episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

ART.51

(Organi competenti)

Gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari sono:

Singolo docente,  sanzioni di cui all’art. 49, lettera dalla a)  alla i)

Dirigente scolastico, sanzioni di cui all’art. 49, lettera dalla a) alla g), lettera k)

Consigli di classe in riunione congiunta, sanzioni di cui all’art. 49, lettera j)

Il Consiglio di Istituto, sanzioni di cui all’art. 49, dalla lettera k) alla lettera m)

Per i provvedimenti di cui all’art. 49, lettere j) ed k),  il C.d.C., contestualmente o successivamente, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro a scuola.

ART.52

(Riparazioni)

I provvedimenti disciplinari hanno scopo educativo e devono realizzare anche la riparazione  del danno che si è verificato: pertanto in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato ed a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

ART.53

 (Casi di rilevanza penale)

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita,  superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.

Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica fino a quando cesserà  la condizione di pericolo.

Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli sarà consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.

ART.54

(Procedimento disciplinare )

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura articolata (contestazione dei fatti, esercizio del diritto di difesa, decisione) che ha lo scopo  di accertare i fatti e  garantire condizioni di equità:

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale ATA, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

2.  Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro di classe e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme alla giustificazione dell'allievo.

3.  Negli altri casi, il Dirigente scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla comunicazione dei genitori e dell'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del consiglio di classe.

4.  Nei casi di sanzioni di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni, orali o scritte,addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente o,  eventualmente, con un genitore.

5.  In seguito il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto stabilisce i provvedimenti da adottare; la decisione, opportunamente motivata e sottoscritta dal dirigente scolastico, sarà  comunicata integralmente per iscritto alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dell’alunno viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.

6.  In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico, consultati i Docenti Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

ART.55

(Ricorsi e Organo di garanzia)

1. Contro le sanzioni disciplinari lo studente, i genitori o chiunque  abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, può ricorrere ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola; il  ricorso va presentato  in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili; l’Organo di garanzia decide entro dieci giorni.

2. L'organo di garanzia dura in carica tre anni ed è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e designa il Segretario, da un docente designato dal Consiglio di Istituto (collaboratore del preside), da due genitori eletti ( di cui il Presidente del Consiglio d'Istituto o un genitore da lui delegato).

3. La procedura per il trattamento del ricorso è analoga a quella messa in atto per l’irrogazione del provvedimento disciplinare.

4. L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. Il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale o un dirigente da lui delegato decide entro trenta giorni in merito ad eventuali reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento di istituto e dell’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 56

(Patto educativo di corresponsabilità)

Visti l’art. 30 della Costituzione, viste la Direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 (prevenzione e lotta al bullismo), la Nota del MPI n. 30 del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo sull’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici), la Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 (Privacy ed uso dei telefonini cellulari),  il D.P.R. 235 del 21 /11/2007 e  la C. Miur n. 3062 del 31 luglio 2008, viene introdotto, dall’anno scolastico 2008/2009, il Patto educativo di corresponsabilità che richiama i compiti educativi della famiglia, come definiti dall’art. 30 della Costituzione, i diritti e i doveri dello studente ex artt.  2 e 3 del D.P.R. 249/1998. .

All’inizio di ogni anno scolastico (periodo 1-15 settembre) è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori/tutori e degli studenti, di una alleanza educativa finalizzata a definire, in maniera analitica e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche, 15-30 settembre, la scuola pone  in essere iniziative idonee a supportare le dovute attività di accoglienza dei nuovi alunni per la presentazione, conoscenza  e condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell’offerta formativa, del Regolamento di istituto, del Patto educativo di corresponsabilità.

 

TITOLO III - Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività didattichE

Capo I - Docenti

Art. 56

Pur avendo il CCNL, disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello Stato che li obbligava ad avere la residenza nel   luogo di lavoro, ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.

In ogni caso l'amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti da idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legittimamente inserite nella programmazione didattica del Consiglio di classe o degli OO.CC.

 

ART. 57

(Norme di servizio)

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Non è consentita alcuna informativa telefonica.

Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere presente nell'istituto nello spazio appositamente destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità costituendo l'ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio.

Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora a ciò destinata, se non per gravi motivi valutati preventivamente dalla Presidenza.

ART. 58

(Vigilanza sugli alunni)

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Per la vigilanza durante l’intervallo i docenti sono tenuti a rimanere nelle classi mentre il personale ausiliario stazionerà lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni.

I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula.

Ogni docente tenuto al servizio all'inizio della prima ora accoglierà gli allievi al loro primo arrivo in classe.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustifica ed, eventualmente,  segnalando alla Presidenza prima ed al Coordinatore di classe poi, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie,  ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Ciascun docente si adopererà affinché venga sempre rispettato l'art. 30 del presente regolamento per una buona tenuta del posto di lavoro da parte degli allievi, senza distinzione fra aule normali e speciali.

Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la terza ora, se non per reali necessità.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi,

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola ove il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno.

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza durante la sua assenza.

I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzate dal Dirigente Scolastico: le istanze hanno efficacia solo dopo l'autorizzazione.

 

ART. 59

Obblighi di lavoro

(Attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento (18 ore) e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi (attività funzionali)  contenuti nel monte ore previsti dai CCNL (80 ore) con l'esclusione delle attività relative alla valutazione quadrimestrale degli alunni.

 Ogni docente è tenuto ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento nei termini contrattualmente definiti.

Ogni docente sarà tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo servizio sia per le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con i mezzi e gli strumenti anche informatizzati che la dirigenza riterrà più opportuni.

Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua competenza, anche ai fini dell'implicito controllo di cui al comma precedente. Su di esso vanno annotati anche l' eventuale ritardo nell'inizio del servizio, indipendentemente dalla causa che lo ha provocato e dalle giustificazioni che saranno prodotte nelle forme e nei modi dovuti direttamente al Dirigente Scolastico.

Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete educative.

A tal fine predisporrà ad inizio d'anno scolastico la propria programmazione didattica.

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro 15 giorni dalla effettuazione delle prove e all'Ufficio della Presidenza, con le modalità che verranno da esso pubblicizzate ad ogni inizio d'anno, entro i successivi 5 giorni.

I docenti che avessero esigenze, per lo svolgimento della didattica, di fotocopie di testi diversi da quelli in adozione, dovranno far pervenire all'Ufficio di Presidenza una motivata domanda ed esserne preventivamente autorizzati.

Ogni docente si adopererà affinché l'immagine esterna della scuola sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.

Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni dell'ufficio di presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell'Offerta formativa.

Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà determinato.

I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto.

 

Art. 60

(Criteri per la compilazione dell'orario settimanale delle lezioni)

L'orario settimanale delle lezioni è compilato su delega del Dirigente scolastico da un collaboratore del capo d'istituto nominato in base all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26/05/99.

Nella compilazione dell'orario ci si atterrà a criteri di natura pedagogico didattica:

L’orario settimanale di cattedra sarà svolto in non meno di 5 giorni

I docenti potranno avanzare richieste per il giorno libero da impegni previsti dall’art. 41 del CCNL del 4/8/95 da scegliere a cura del compilatore dell’orario nell’ambito di 2 opzioni.

Eventuali richieste dello stesso giorno libero verranno soddisfatte in base al  procedimento della rotazione.

E’ da evitare l’assegnazione dello stesso giorno libero nell’ambito di ciascun consiglio di classe ai docenti di A043 e di A059.

Nella compilazione dell’orario va evitato il sovraffollamento delle palestre limitando a due classi la coincidenza delle ore di Educazione Fisica.

La collocazione oraria delle discipline che prevedono le prove scritte nella sessione unica degli esami di licenza Media deve prevedere due ore consecutive nell’ambito delle prime tre ore di lezione

Per l’insegnamento della lingua straniera tale criterio va applicato preferibilmente alle classi terze e su richiesta del docente.

 

Art. 61

(Attività aggiuntive)

Le attività aggiuntive, sia di insegnamento che funzionali all'insegnamento, coerenti con il piano dell'offerta formativa, vanno deliberate dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione educativo-didattica,  e vanno retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica.

Tutte le proposizioni formulate dai docenti che implichino il ricorso al fondo dell'istituzione scolastica o comportino aggravi di spesa vanno presentate in forma scritta e devono prevedere, nell'ambito della definizione delle condizioni organizzative delle predette attività, il personale coinvolto e la quantificazione complessiva dell'impegno orario previsto.

Le attività aggiuntive di insegnamento  vengono svolte in orario pomeridiano e sono impartite per gruppi composti, di norma, da un numero di alunni compreso fra dieci e 15 alunni.

Alla copertura finanziaria delle predette attività provvede il Consiglio d'istituto in base ai criteri stabiliti nel piano  dell'offerta formativa.

E' fatta salva ogni altra disposizione di legge in vigore.

 

ART. 62

(Criteri di attribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti)

Alla sostituzione di colleghi assenti per un numero di giorni inferiore a 10, provvede uno dei collaboratori del capo d'istituto.

Rientra nelle competenze del docente di cui al comma precedente e per gli scopi ivi previsti, l'attribuzione di ore eccedenti l'orario di cattedra (18 ore) e per un massimo di 6 ore settimanali, attendendosi ai seguenti criteri di priorità:

Utilizzazione dei docenti di discipline affini della classe

Utilizzazione dei docenti di discipline affini della medesima sezione

Utilizzazione di docenti di altre discipline della classe

Utilizzazione di docenti della stessa disciplina di altre sezioni

Utilizzazione di docenti di discipline affini di altre sezioni

Utilizzazione di docenti di discipline diverse di altre sezioni.

All’inizio di ciascun anno scolastico i docenti interessati presenteranno istanza formale di dichiarata disponibilità alla effettuazione di ore eccedenti relative alla sostituzione dei colleghi assenti.

Il numero delle ore e la collocazione oraria saranno negoziati tenendo presenti le esigenze del quadro orario delle sostituzioni e delle richieste dei docenti.

Le ore eccedenti vanno liquidate  entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

 

Capo II - Personale ATA

 

ART. 63

(Funzioni amministrative, gestionali ed operative)

Il personale con la qualifica di assistente amministrativo e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.

Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio.

Il personale di Segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche così come previsto dalla Carta dei Servizi della scuola.

Gli uffici di segreteria osserveranno tutti i giorni una fascia del proprio orario di servizio nella modalità di apertura al pubblico in cui saranno ricevuti , in ciascun ufficio per le proprie competenze, genitori, docenti, alunni: la fascia è determinata annualmente in base a contrattazione decentrata con il personale.

Per venire incontro alle esigenze dell'utenza è annualmente definita anche l'apertura al pubblico in orario pomeridiano.

Le modalità operative sono lasciate alla gestione ed alla responsabilità del Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi.

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico

Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.

L'istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza interna.

Il lavoro straordinario e/o pomeridiano effettuato eventualmente da parte del personale ATA in misura eccedente a quanto consentito dalla vigente normativa, sarà recuperato nei modi e tempi da concordarsi con il Direttore SGA ed il Dirigente Scolastico, sentir le RSU; saranno per quanto possibile accolte le istanze dei lavoratori, purché compatibili con le necessità legate al dovere di assicurare prioritariamente la funzionalità del servizio.

Il personale Collaboratore scolastico è utilizzato anche per i servizi esterni e per rapporto con l'esterno; la funzione sarà preferibilmente assegnata per turnazioni o, a insindacabile giudizio del DS, sentito il parere del Direttore, per certificate e consolidate competenze specifiche possedute dai singoli dipendenti.

Il personale Collaboratore scolastico inoltre, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopererà al funzionamento dei fotocopiatori, a seguito di richieste dei docenti preventivamente autorizzati dall'ufficio di Presidenza.

 

ART. 64

(Attività aggiuntive del personale Ata)

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 lettera d) del CCNI del 31/08/99, costituiscono attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni aggiuntivi del personale ATA :

a) Prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie;

b) Prestazioni conseguenti all'assenza di personale non sostituibile con supplenti;

c) Intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche  a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro  connesse all’attuazione dell’autonomia.

All'individuazione delle attività incentivabili retribuite a carico del fondo dell'istituzione scolastica provvede il DS, sulla base delle risultanze di apposita assemblea del personale Ata, della contrattazione decentrata e della relativa delibera del Consiglio d'Istituto; lo stesso dirigente determina l'impegno orario e predispone al riguardo un preciso piano di attività, in cui siano chiaramente indicati i progetti, le persone designate, il monte ore a ciascuno riconosciuto.

 L'accesso al fondo viene negato tutte le volte che il progetto non sia stato attuato, qualunque sia la causa della non effettuazione ed ogni volta che, comportando il progetto un ben definito obiettivo, quest'ultimo non sia stato raggiunto.

Non si dà luogo a richieste a consuntivo di liquidazione del fondo per attività non deliberate nell'ambito delle competenze di ciascun organo collegiale

 

ART. 65

(Il dirigente scolastico)

Il dirigente scolastico è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

Fatte salve tutte le competenze ed oneri di lavoro previsti dall'art. 25 bis comma 1 decreto legislativo 29/93 e dall'art. 19 del CCNL 26/05/99 e da ogni altra disposizione legislativa in vigore,  il Dirigente scolastico riceve il pubblico almeno tre giorni la settimana nelle ore stabilite dalla sua programmazione che comprende una fascia oraria pomeridiana di due ore.

Previo appuntamento l'Ufficio di Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.

Le modalità di accesso al colloquio con l'Ufficio di Presidenza avranno adeguata pubblicità

La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni sarà presentata direttamente al Dirigente Scolastico che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e tempi previsti dalla legge e dalla delibera che il Consiglio d'istituto adotta con la carta dei servizi, nonché ai sensi del DPR 352/92 e della C.M. 163/93.

Il dirigente scolastico è inoltre titolare delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.

 

ART. 66

(Il direttore dei servizi generali ed amministrativi)

Il direttore dei servizi amministrativi, all'inizio di ciascun anno scolastico, è tenuto a predisporre l'organizzazione del lavoro dei servizi generali ed amministrativi in base all'art.52 del CCNI del 31/08/99.

Formula il piano di lavoro annuale, distinto per l'area degli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, che deve essere funzionale agli obiettivi previsti nel POF ed ispirato ad un modello organizzativo che deve garantire unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali.

Sono fatte salve tutte le altre competenze stabilite da disposizioni legislative  e dai contratti di lavoro in vigore.

 

ART. 67

Disposizioni finali

(Pubblicizzatone del Regolamento)

Il presente regolamento, corredato dalle delibere di approvazione del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto viene integralmente pubblicato all'Albo della scuola;  di esso, con comunicazione circolare, viene data notizia alle famiglie.

Il presente regolamento corredato della Carta dei servizi e dei Regolamenti operativi del Collegio dei Docenti e del Consigli d'Istituto, è  inoltre allegato al Piano dell'offerta formativa della scuola e pubblicizzato sul sito web dell'istituto.

 

Allegati:

Allegato A - Regolamento operativo del CONSIGLIO D’ISTITUTO

Allegato B - Regolamento operativo del Collegio dei docenti

Allegato C - Carta dei servizi

Allegato D - Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni

 

Home Su

horizontal rule