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Allegato B

Regolamento operativo del Collegio dei docenti

 

Disposizioni preliminari

 

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del collegio dei docenti. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il collegio stesso.

Il  regolamento operativo del collegio dei docenti è parte integrante del Regolamento dell'Istituzione scolastica adottato dal consiglio d'istituto.

 

ART. 2

(Diffusione)

Una copia del predetto regolamento deve essere a disposizione dei componenti nella sala dei professori, nonché nell'aula delle adunanze durante la seduta.

Partecipazione alle sedute.

Tutti i componenti del collegio hanno il dovere di partecipare alle sedute del Collegio.

In caso di assenza la giustificazione preavvisata con fonogramma,prima della seduta, può essere inviata, mediante comunicazione scritta motivata, successivamente alla seduta, entro tre giorni dalla stessa.

L'assenza è giustificata di diritto se in stato congedo previsti dagli art. 21 del CCNL o posizioni simili autorizzate.

Diritto alla consultazione degli atti

I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della scuola o presso la sala dei professori nel giorno della riunione o nei tre giorni precedenti, durante l'orario di ufficio.

 Il luogo e l'orario di consultazione sono indicati nell'avviso di convocazione.

All'inizio della seduta eventuali proposte e documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze; si precisa che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta per essere esaminata.

 

ART. 3

(Convocazione del Collegio dei docenti)

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del D.Leg.vo del 16/04/94.

 

ART. 4

(Programmazione e coordinamento delle attività del Collegio dei docenti)

Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applica il disposto di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La programmazione degli incontri è stabilita nel rispetto del monte ore annuale di cui all'art. 42 comma 3 del CCNL 1994/97.

 

ART. 5

(Avviso di convocazione)

La convocazione del collegio dei docenti deve essere fatta dal presidente o da chi legalmente lo sostituisce a norma di legge, a mezzo di avviso scritto.

L'avviso di convocazione deve essere notificato durante l'orario di presenza a scuola, su apposito registro; la mancanza dell'eventuale firma di "presa visione" si ritiene sanata in tutte le posizioni di congedo, aspettativa e stati similari o qualora il docente partecipi alla riunione alla quale è stato invitato.

 

ART. 6

L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della riunione, inclusi i festivi. Qualora la seduta sia sospesa e la trattazione degli argomenti sia rinviata ad altra seduta non fissata in calendario, il presidente invierà comunicazione del giorno, ora e dei punti rinviati sola ai componenti assenti al momento della sospensione, almeno un giorno prima della seduta.

 

ART. 7

(Ordine del giorno)

L'ordine del giorno deve essere compilato in modo da consentire ai componenti di conoscere esattamente e chiaramente gli argomenti che saranno trattati.

 

ART. 8

Nel caso di ordine del giorno aggiuntivo, occorre darne avviso scritto almeno un giorno prima della riunione. La maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno successivo di provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'o.d.g.. In questo caso non sussiste obbligo di avviso nei confronti dei componenti assenti al momento della decisione.

 

ART. 9

Le iniziative delle proposte da iscriversi all'o.d.g. compete al Dirigente scolastico, ed ai componenti, purché sottoscritta da almeno un terso del Collegio. Le proposte formulate devono essere presentate per iscritto al D.S. che può decidere di non iscrivere la proposta formulata qualora non ravvisi la competenza da parte del Collegio ovvero non lo consideri opportuno o conveniente. Di tale decisione deve dare motivata comunicazione scritta al primo proponente, entro tre giorni da quello in cui perviene la proposta.

 

ART. 10

(Il Presidente del Collegio)

Il presidente rappresenta l'intero collegio dei docenti. Deve, pertanto tutelarne la dignità e le funzioni assicurando il buon andamento dei lavori e moderando la discussione che avviene secondo l'ordine stabilito.

Il presidente fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Collegio e dei diritti dei singoli componenti.

 

ART. 11

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

 

ART. 12

Le sedute del collegio dei docenti non sono aperte al pubblico. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il presidente può invitare a partecipare alla seduta esperti degli argomenti da trattare. Durante gli interventi dei non componenti, la seduta viene sospesa e riaperta al fine di consentirgli la normale prosecuzione dei lavori.

 

ART. 13

Per lo svolgimento delle sedute, la validità delle deliberazioni, le modalità di votazione, la stesura del verbale trovano applicazione gli artt. 1,6,7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14  del Regolamento d'istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto  n.     del …

 

ART. 14

Disposizioni finali

Il presente regolamento composto da 14 articoli integra e sostituisce il precedente approvato nel 1992.

Ulteriori modifiche possono essere apportate se approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti.

 

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