Assemblee Sindacali in Orario di Servizio


    Il delegato sindacale della GILDA, come rappresentante di uno dei sindacati che organizzano su scala nazionale il personale docente (sindacato al quale grazie al numero delle tessere e dei voti percepiti nell'ambito delle elezioni per il rinnovo del CNPI è stata riconosciuta la maggiore rappresentatività), può chiedere la convocazione dell'assemblea in orario di lavoro. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico (art. 13 del CCNL).

    Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese e comunque non più di due.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica (la durata massima delle assemblee territoriali, per le quali la convocazione va indirizzata al Provveditorato, è definita in sede di contrattazione decentrata).

    La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole interessate; la comunicazione va affissa all'albo dell'istituzione scolastica nello stesso giorno in cui perviene. Nel termine delle quarantotto ore successive, altri organismi sindacali possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'assemblea congiunta o, nei limiti consentiti dalle disponibilità dei locali, assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea si considera unica.

Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto mediante circolare interna, comunicherà, a tutti i docenti, la sua avvenuta convocazione, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta, da parte di coloro che sono in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

    Il capo d'istituto sospenderà esclusivamente le lezioni delle classi i cui insegnanti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea stessa, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio (non trovando più applicazione i commi 1-10 dell'art. 60 DPR 417/74, non può più essere invocato, quale motivo di diniego allo svolgimento dell'assemblea, il congruo preavviso delle famiglie).

    Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Per le assemblee indette al di fuori dell'orario di servizio del personale ci si attiene soltanto a quanto previsto per i soggetti autorizzati all'indizione delle assemblee e a quanto concerne i tempi ed i modi di convocazione delle stesse.

INFORMAZIONE per i colleghi: Non sussiste più alcun obbligo di verifica della presenza in assemblea dei docenti (essendo decaduto l'art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d'istituto l'accertamento della partecipazione dei docenti all'assemblea).


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