Delegato Sindacale d'Istituto


Il delegato sindacale, eletto dal comitato di base della GILDA della scuola di servizio, è il rappresentante della scuola nell'assemblea provinciale, ha la possibilità di convocare le assemblee sindacali in orario di lavoro (vedi anche la voce assemblee sindacali) e, secondo quanto dettato dal nuovo contratto, è il destinatario delle informazioni previste in coerenza con le prospettive di decentramento ed autonomia (art. 9 del CCNL).
Il capo d'istituto, in particolare, gli fornisce un'informazione preventiva sulle seguenti materie:

a) modalità relative all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e di quello educativo;
b) modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali;
c) attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e alla prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;
d) utilizzazione dei servizi sociali.
Sulle seguenti materie l'informazione è successiva;
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
c) nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il fondo d'istituto;
d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni, nonché da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
e) applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale, per la fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

Ricevuta l'informazione preventiva di cui alle lettere a) e c) si può chiedere un esame dell'argomento oggetto dell'informazione. Il capo d'istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro gg. 3 dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i gg. 5 successivi alla ricezione delle informazioni.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo d'istituto non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono iniziative conflittuali sulle stesse. Concluso l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo d'istituto.
In caso di controversia (si entra così in quelle che i confederali amano definire "procedure di conciliazione") ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può chiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia (art. 16 del CCNL). La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Se un collega viene eletto delegato sindacale ne dà comunicazione al capo d'istituto e per conoscenza alla GILDA provinciale. Contestualmente conviene che chieda sia messo a sua disposizione uno spazio per la stampa sindacale come previsto dall'art. 49 della legge 249/68. Se il preside chiede una nomina degli organi provinciali della GILDA gli si farà notare che un'associazione che si ispira a principi democratici esprime i suoi delegati dalla base e non dall'alto, in ogni caso si può passare dalla sede GILDA o rivolgersi al responsabile provinciale per avere una nomina da consegnare al preside. Per l'iscritto mediante tessera annuale, cui il preside chiede perché non figura agli atti della scuola una delega di pagamento d'iscrizione, basta far notare che la delega è solo una possibilità, non l'unica forma d'iscrizione.


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