La durata delle ferie (art. 19 del CCNL) è di 32 giorni lavorativi (se all'interno del periodo richiesto ci sono
festività e domeniche esse vanno scorporate, ovvero conteggiate e aggiunte al periodo stesso) per i dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre per i neoassunti e fintanto che non vengono prestati, a qualsiasi
titolo, 3 anni di servizio, la durata delle ferie è di 30 giorni (art. 25 del CCNL). A questi periodi vanno aggiunti
(art. 20 del CCNL) i 4 giorni di recupero per festività soppresse di cui alla legge 937/77 e la festività del Santo
patrono qualora cada in un giorno lavorativo (art. 449 DL 297/94).
Per il personale assunto a tempo determinato le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Qualora il dipendente
non possa fruire delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dall'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (al riguardo segnalo la
- Interpretazione Autentica dell'Art. 19 del Contratto Collettivo Naz. di Lavoro, per la parte che riguarda la fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato.
Per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.)
Può accadere che il protrarsi degli esami di maturità o una malattia durante le ferie ("adeguatamente e debitamente
documentata, che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero o si sia protratta per più di tre giorni", così recita il
nuovo contratto), impediscano la piena fruizione delle ferie stesse, in tal caso potrà esserne chiesto il recupero, ma
si parla sempre di "in periodi d'interruzione dell'attività didattica" (ad esempio durante i giorni del periodo natalizio,
quando anche tutti gli altri docenti sono in vacanza, è assurdo (!), ma è così).
Un'eccezione a questa prassi è quella dei 6 giorni di ferie che il nuovo contratto (come il DPR 399/88) stabilisce
essere godibili anche durante l'attività didattica. La loro fruizione è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Ne consegue che non appena un collega presenta la
domanda incappa nel rifiuto del preside che gli fa notare che non ha docenti a disposizione per sostituirlo e non
può, in base alla normativa, pagare supplenze volontarie per tale sostituzione (a questo punto sono percorribili due strade:
a) occorrerà fare il giro tra i colleghi per vedere se c'è qualche anima buona che si presti gratuitamente,
sempre che il preside non ostacoli quest'ultima possibilità, in tal caso è bene fare un quesito scritto;
b) predisporre un piano di sostituzioni che consenta di "restituire" ai colleghi le ore di supplenza che effettueranno;
in caso di compresenza con altri docenti occorre tenere presente che la possibilità di "sostituzione", a detta di chi scrive,
va interpretata come sostituzione nella funzione e non mera sostituzione fisica, previa riprogrammazione dell'attività didattica,
approvata dal collegio - al preside che oppone rifiuto si sottoponga un quesito). Questa vicenda dei 6 giorni è una delle tante
contraddizioni di una normativa buona per un impiegato ma che non calza con il lavoro dei docenti. Nel caso in cui si riesca ad
usufruire di qualcuno di questi sei giorni occorrerà portarli in diminuzione dalle ferie.
Va notato infine (si veda la
voce PERMESSI RETRIBUITI) che nel caso di particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati,
si può derogare dalle condizioni appena descritte (mentre resta fisso il requisito della presenza di altro personale in
servizio che effettui le sostituzioni).
Se si è richiamati in servizio durante il periodo delle ferie si ha diritto alle spese di viaggio (andata/ ritorno per il
luogo di svolgimento delle ferie, ovviamente documentate) e all'indennità di missione; si ha, inoltre, diritto al
rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Annotazione a parte merita il diritto alle ferie di chi fruisce di permessi retribuiti o di chi si assenta per malattia: in
entrambi i casi si conserva il diritto alle ferie e nell'ultimo caso il nuovo contratto stabilisce che il periodo di ferie
non è riducibile anche se le assenze per malattia si sono protratte per tutto l'anno.
Reperibilità durante le ferie.
E' prassi consolidata chiedere un indirizzo di reperibilità del dipendente durante le ferie,
ma questa reperibilità non può essere di ostacolo con la sua libertà di locomozione, di conseguenza si può lasciare
un indirizzo di reperibilità ma non c'è obbligo di permanenza, nel periodo di ferie, all'indirizzo indicato. Cosa ben
diversa è la reperibilità durante il periodo di vacanze scolastiche che non sono assimilabili con le ferie, in tali casi il
personale può essere considerato formalmente disponibile per esigenze della scuola, esigenze che debbono
corrispondere sempre a precisi obblighi derivanti da contratto (ad esempio: esami), e non certo per mansioni non
previste o per il solo obbligo di firmare una presenza (sentenza dell'8/5/87 N.173 del Consiglio di Stato).