Per quanto concerne la maternità si fa riferimento alla Legge n. 1204 del 30 dicembre '71 (in GU
del 18/1/72). La dizione di tale congedo è quella di obbligatorio nel senso che è irrinunciabile perché s'intende
tutelare la salute della madre e del nascituro. Il periodo è di due mesi precedenti la data presunta del parto e di tre
mesi dopo la data del parto. Il giorno del parto non è compreso in tali periodi. Tale periodo di assenza è
cumulabile con altri periodi ed è utile a tutti gli effetti
compresa la tredicesima mensilità. Durante tali periodi si ha diritto all'intero trattamento economico. Nel caso in
cui si manifestino complicanze di gestazione la dipendente ha diritto ad un congedo per interdizione per uno o più
periodi di qualsiasi durata, che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria, con trattamento economico intero.
Il ritardo della presentazione della certificazione determina la perdita delle prestazioni afferenti al periodo
anteriore ma non quelle successive (Corte di Cassazione sentenza n. 7037 del 28 agosto '87 e circolare n. 321
del 25/9/89).
Se il congedo per maternità coincide in tutto o in parte con il periodo estivo la docente conserva il diritto di fruire
delle ferie durante il periodo di mancanza dell'attività didattica dell'anno scolastico successivo o nei periodi di
vacanza natalizia e pasquale (CM n. 80/85).
Nel caso di personale non di ruolo va ricordato che l'art. 2 della legge 1204 proibisce il licenziamento della
dipendente in stato di gravidanza e che anche oltre i limiti della durata della supplenza è prevista la corresponsione
di un'indennità pari all'80% del trattamento economico (occorre fare attenzione che tra la fine della nomina e
l'inizio del periodo d'interdizione non passino più di 60 giorni).
Oltre all'astensione obbligatoria per la maternità si ha diritto ad un successivo periodo di sei mesi di astensione
facoltativa, fruibile entro il primo anno di vita del bambino con retribuzione al 30% (per il personale a tempo
indeterminato i primi 30 giorni vanno pagati per intero, vedere la voce Permessi Retribuiti). Inoltre, nei
primi tre anni di vita del bambino, si può fruire di permesso retribuito nel caso di malattia del bambino (con
certificazione medica) per il periodo necessario (la retribuzione è intera per i primi 9 giorni, di cui 3 riassorbibili nei
permessi per motivi personali o familiari e 6 nelle ferie di cui godere nel corso dell'anno scolastico, purché vi sia
possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede - vedere la voce Permessi
Retribuiti -, mentre per i restanti giorni non si percepisce nessuna retribuzione). Tutti i periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa sono computabili ai fini dell'anzianità del servizio, art. 6 e 7 della legge 1204/7l.
Oltre alle astensioni già citate alla docente spetta una riduzione oraria giornaliera nel primo anno di vita del bambino (sei ore in meno rispetto all'orario settimanale).
Le astensioni facoltative sono fruibili dal padre qualora la madre non possa o non intenda avvalersene, art. 7 legge 903/77. Anche i tre mesi di astensione obbligatoria possono essere goduti dal padre se la madre per infermità non può avvalersene. Con una sentenza recente (N. 179 dell'aprile '93) della Corte Costituzionale, anche i benefici sull'orario possono essere fruiti dal padre in alternativa alla madre. I benefici di cui sopra sono estensibili anche a genitori affidatari o adottivi.
Per il compimento del periodo di prova. ai sensi del RD n. 1542 del 21/8/37, viene computato un mese del congedo obbligatorio di maternità. Qualora la docente non riesca a maturare i 180 giorni di servizio e incorra nella proroga, la conferma in ruolo verrà disposta con effetto retroattivo.