Organi Collegiali


    Sia il collegio docenti che il consiglio di classe si riuniscono su convocazione del capo d'istituto in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. L'atto di convocazione deve, di norma, essere scritto, contenere l'ordine del giorno con l'indicazione sufficientemente dettagliata degli argomenti che ci si propone di trattare (vanno considerate illegittime voci quali: varie ed eventuali, e bisogna prestare attenzione a che voci del tipo: comunicazioni del preside, in quanto tali, non diventino poi oggetto di votazione in assemblea), indicare l'ora e il luogo della convocazione, oltre che l'ora di termine della stessa e l'avviso deve essere recapitato con congruo anticipo, di massima non inferiore a cinque giorni.

    Il collegio dei docenti ha poteri deliberanti, di propulsione, di proposta, di verifica e di valutazione, oltre che elettivi.
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa ... ed esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante (ritengo di dover segnalare, sulla scorta delle indicazioni date in passato, che, grazie al nuovo contratto, tale potere si esercita anche sulla programmazione delle famigerate "attività incentivabili", con una precisazione di non poco conto: se l'art. 11 del D.M. 334/94 nel fissare i criteri di utilizzazione del fondo incentivante asseriva che "la determinazione dei compensi ... è definita dal consiglio di circolo o d'istituto, su proposta della giunta esecutiva e sulla base del parere obbligatorio del collegio dei docenti ... fermo restando che la programmazione e la verifica degli aspetti pedagogico-didattici è di competenza del collegio dei docenti", attualmente chi ha potere deliberante sugli aspetti economico-finanziari e organizzativi di ogni attività è solo ed esclusivamente il consiglio di istituto);
b) formula proposte al capo d'istituto per la formazione e composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, indicate dal consiglio di circolo o d'istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
e) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione (art.4 n.1 Legge 477/73 e D.P.R. 419/74);
f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
g) elegge il/i docente/i incaricati di collaborare col capo d'istituto, tra i quali verrà scelto (dal capo d'istituto) il vicario, incaricato di sostituire il preside in caso di assenza o impedimento.
    Il collegio docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce, oltre che secondo quanto programmato, ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisa la necessità (sempre che siano state previste, in sede di programmazione, delle ore per collegi straordinari, altrimenti si potrà chiedere al capo d'istituto il pagamento delle ore eccedenti), oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (in tal caso il capo d'istituto ha l'obbligo di convocare il collegio sulla base dell'ordine del giorno indicato nella richiesta).
    Le funzioni di segretario del collegio (verbalizzazione) sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti eletti in qualità di collaboratore.
    Come si vede è il collegio nella sua interezza che delibera sui temi che gli sono propri, per cui il lavoro svolto dalle sue articolazioni in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro (che la C.M. 274/84 prot. 2382 prevede vengano istituiti, nell'esercizio dei poteri di autorganizzazione propri del collegio stesso, e quindi sulla scorta della disponibilità data dai singoli docenti, al fine di approfondire le tematiche relative alla programmazione didattica ed educativa, alla sperimentazione, all'orientamento, al rapporto scuola-lavoro e alla formazione in servizio) è da intendersi come istruttorio e di analisi preliminare dei problemi da discutere.

    E' costituito dai docenti della classe ed è presieduto dal capo d'istituto o, in sua assenza, da un docente membro del consiglio, suo delegato (si veda anche la voce Presidi). Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal capo d'istituto, o da chi presiede la seduta, a uno dei docenti membro del consiglio all'inizio di ogni seduta (non ha pertanto alcun fondamento l'individuazione di incarichi annuali di segretario delle sedute di un consiglio di classe anche se nulla vieta che ciò avvenga).
    Il collaboratore del preside può presiedere il consiglio solo se sia intervenuta apposita delega scritta del capo d'istituto e a condizione che sia membro del consiglio stesso, a meno che il capo d'istituto sia assente.
    Nel caso di consigli di scrutinio (soprattutto finali), normativa e sentenze accumulatesi lasciano intendere che l'impedimento del capo d'istituto debba essere adeguatamente documentato in quanto, in caso di voto, si vengono a creare le condizioni di collegio imperfetto che ne invalidano ogni deliberazione.


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