Collegio dei Docenti e
Progetto Educativo d'Istituto


    A differenza di quanto previsto dal DPR 399/88 (di cui è stato "disapplicato" l'art. 14), secondo il quale il potere deliberante per tutto quanto riguardava l'organizzazione dell'attività didattica era dei docenti, il nuovo contratto ha introdotto diversi elementi di novità, in parte annullati dalla sentenza del TAR del Lazio con la quale sono stati cancellati i commi 4 e 5 dell'art. 38 e l'intero art. 39 del CCNL stesso.
Riporto di seguito quanto cancellato dal TAR per poter fornire elementi utili ad una migliore interpretazione degli attuali compiti del collegio dei docenti.
    Secondo quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 38 la funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
Mentre nel comma 5 dello stesso articolo si dice che i docenti, nella loro dimensione collegiale, dovrebbero elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogico-didattici (e solo per questi), il progetto d'istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento.
    All'art. 39 del CCNL si ribadisce poi che il progetto d'istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali (entro la data di inizio delle lezioni). Il collegio, al fine di avanzare proposte al consiglio d'istituto, per la definizione del progetto, potrebbe articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
Il capo d'istituto, sulla scorta degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberate dal consiglio d'istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori (individuati dal collegio), dovrebbe predisporre il piano attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la pianificazione annuale di tutte le attività (formative, didattiche e pedagogiche) e lo sottopone al collegio dei docenti per la delibera.
    Con la stessa procedura il progetto potrebbe essere modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente dovrebbe essere impegnato nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività (p.e.i.) e in attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi periodi potrebbero essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal p.e.i. e da norme speciali, oltre che attività di formazione e aggiornamento.

    Se, com'è vero, tutto ciò è stato cancellato, sicuramente non lo sono stati i decreti delegati (DPR 416/74 e 417/74) ed il DL 297/94 (testo unico) che contengono tutte le norme relative alla struttura ed alle funzioni del collegio dei docenti (si veda anche Organi Collegiali).

   

Di fatto la sentenza del TAR ha restituito al collegio dei docenti pari dignità nella pianificazione della vita dell'istituto ed ha sancito l'unitarietà del collegio stesso nelle sue deliberazioni.

E' appena il caso di notare che è sempre il collegio dei docenti ad avere "potere deliberante" sulle modalità di attuazione della programmazione individuale dell'attività didattico-educativa e che è destituita di ogni fondamento la pretesa di direttori e presidi, camuffata da richiesta di espletamento dell'orario di servizio, di svolgere l'attività di programmazione individuale (che nulla ha a che vedere con quella collegiale) in tutto il periodo che intercorre tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni (secondo uno pseudo orario giornaliero di servizio da prestare a scuola).
    Il consiglio che do ai colleghi, per quanto riguarda espressamente tale problema è articolato in due punti:

  1. rifiutare di accettare supinamente ogni sorta di disposizione "verbale" al riguardo e chiedere un ordine di servizio scritto che contempli l'obbligo di recarsi a scuola nel periodo indicato (a questo si farà seguire un Atto di rimostranza e, in ultima analisi, in caso di reiterazione dell'ordine, una diffida, in quanto ricorrono tutti gli estremi per l'abuso di potere, visto che la deliberazione, per quanto concerne il piano delle attività, compete al collegio dei docenti);
  2. in sede di collegio dei docenti, davanti alla proposta del capo d'istituto di recarsi ogni giorno a scuola per programmare l'attività didattica individuale, chiedere di verbalizzare e mettere ai voti una proposta alternativa che tenga conto delle reali esigenze di lavoro dei docenti nella scuola.
    Segnalo poi che, ai fini della possibile fruizione dei 6 (sei) giorni di ferie, nei casi in cui si ha compresenza di docenti durante lo svolgimento dell'attività didattica, è opportuno deliberare, in sede di collegio, i modi ed i termini con i quali prevedere la revisione dell'attività didattica da svolgere in classe qualora un docente debba assentarsi (ciò, da un canto, pone limiti precisi alla possibilità di usare il personale docente, dall'altra consente, a detta dello scrivente, di procedere alla richiesta dei 6 giorni di ferie previa riprogrammazione dell'attività didattica).
E' appena superfluo osservare che, ora più che mai, conviene spendere un po' di tempo e prestare molta attenzione nel collegio preliminare, per evitare di farsi legare mani e piedi con un voto dato alla leggera. Più in generale, deve divenire prassi consolidata il controllo del verbale delle sedute collegiali (chiedendone la lettura al termine della riunione, se esso è redatto seduta stante, o, in alternativa, nella seduta immediatamente successiva) perché non sia generico (aperto a tutte le possibili integrazioni successive del capo d'istituto), non preveda deleghe in bianco e non contenga "aggiunte" rispetto a ciò che è stato effettivamente deciso. In quest'ultimo caso va chiesta, immediatamente, la rettifica del verbale stesso.
    Se nell'attuazione del piano il preside apporta modifiche di sua iniziativa gli si indirizzerà un Atto di rimostranza facendo riferimento alla delibera del collegio.


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