A differenza di quanto previsto dal DPR 399/88 (di cui è stato "disapplicato" l'art. 14), secondo il quale il potere deliberante per tutto quanto riguardava
l'organizzazione dell'attività didattica era dei docenti, il nuovo contratto ha introdotto diversi elementi di novità, in parte
annullati dalla sentenza del TAR del Lazio con la quale sono stati cancellati i commi 4 e 5 dell'art. 38 e l'intero art. 39 del
CCNL stesso.
Riporto di seguito quanto cancellato dal TAR per poter fornire elementi utili ad una migliore interpretazione degli attuali compiti
del collegio dei docenti.
Secondo quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 38 la funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti,
intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
Mentre nel comma 5 dello stesso articolo si dice che i
docenti, nella loro dimensione collegiale, dovrebbero elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogico-didattici (e
solo per questi), il progetto d'istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo
conto del contesto socio economico e culturale di riferimento.
All'art. 39 del CCNL si ribadisce poi che il progetto d'istituto è deliberato dal collegio dei
docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal consiglio d'istituto per gli
aspetti finanziari ed organizzativi generali (entro la data di inizio delle lezioni). Il collegio, al fine di avanzare
proposte al consiglio d'istituto, per la definizione del progetto, potrebbe articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi
di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
Il capo d'istituto, sulla scorta degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberate dal
consiglio d'istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori (individuati dal collegio),
dovrebbe predisporre il piano attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che
esplicita la pianificazione annuale di tutte le attività (formative, didattiche e pedagogiche) e lo sottopone al collegio
dei docenti per la delibera.
Con la stessa procedura il progetto potrebbe essere modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad
eventuali esigenze sopravvenute.
Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle
lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente dovrebbe essere impegnato
nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività (p.e.i.) e in attività di verifica e valutazione
dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi periodi potrebbero essere attuati interventi didattici ed educativi
integrativi, previsti dal p.e.i. e da norme speciali, oltre che attività di formazione e aggiornamento.
Se, com'è vero, tutto ciò è stato cancellato, sicuramente non lo sono stati i decreti delegati (DPR 416/74 e 417/74) ed il DL 297/94 (testo unico) che contengono tutte le norme relative alla struttura ed alle funzioni del collegio dei docenti (si veda anche Organi Collegiali).
E' appena il caso di notare che è sempre il collegio dei docenti ad avere "potere deliberante"
sulle modalità di attuazione della programmazione individuale dell'attività didattico-educativa e che è destituita di
ogni fondamento la pretesa di direttori e presidi, camuffata da richiesta di espletamento dell'orario di servizio, di
svolgere l'attività di programmazione individuale (che nulla ha a che vedere con quella collegiale) in tutto il periodo
che intercorre tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni (secondo uno pseudo orario giornaliero di
servizio da prestare a scuola).
Il consiglio che do ai colleghi, per quanto riguarda espressamente tale problema è
articolato in due punti: