Scioperi, Azioni di lotta
e procedure di raffreddamento e conciliazione


    Con l'ultimo contratto è stato fortemente limitato (ma ai confederali piace dire "regolamentato") il diritto di sciopero dei lavoratori del comparto scuola e dei docenti in particolare. All'art. 2 del CCNL è infatti ribadito che "nell'ambito dei servizi essenziali ..., dovrà essere assicurata l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati al punto d) comma 2 art. 1 Legge 146/90, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero:

    I capi d'istituto, in occasione di ogni sciopero, invitano con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di non adesione allo sciopero non è successivamente revocabile.

In base a tale comunicazione i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

    I capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti, del personale educativo ed ATA, che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso. I nominativi saranno comunicati agli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. I soggetti individuati potranno esprimere, entro il giomo successivo a quello della ricezione di detta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

    In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità ed urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola deve avvenire con un preavviso di gg. 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata o per periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a gg. 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili:

  1. non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
  2. atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari, 60 ore annue individuali (12 giorni per anno scolatico) negli altri ordini e gradi dell'istruzione;
  3. ciascuna azione di sciopero, anche breve o generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i 2 (due) giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a gg. 7 (sette);
  4. gli scioperi brevi (che sono alternativi agli scioperi indetti per l'intera giornata) possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educativa. In caso di organizzazione dell'attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno, se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima ora del turno pomeridiano. La dichiarazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui al punto b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
  5. gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali;
  6. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a gg. 5 rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
  7. le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni d'esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche.
    Allo scopo di prevenire e comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto scuola, le parti (MPI e confederali) di comune intesa convengono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi (da istituire presso Ministero e Provveditorati) e che durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero le amministrazioni si astengano dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei copnfronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

    Sempre per quanto attiene alle procedure di raffreddamento dei conflitti ritengo utile ricordare quanto già detto a proposito del delegato sindacale d'istituto.

    Tanto premesso val la pena ricordare che qualora si venga a conoscenza dell'indizione di azioni di sciopero da parte di qualche Organizzazione Sindacale e la presidenza non ne abbia dato preventiva comunicazione e non abbia provveduto agli adempimenti previsti si deve protestare presso la presidenza stessa e sostenere la protesta presso il Provveditorato.


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