Orario di Servizio


    Fa testo il nuovo contratto di lavoro che al riguardo prevede tre articoli, l'art. 41 che disciplina l'attività di insegnamento, l'art. 42 relativo alle attività funzionali all'insegnamento e l'art. 43 concernente le attività aggiuntive.

    Si svolge in 25 ore settimanali nelle materne, 22 ore settimanali nelle elementari (cui vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non concidenti con l'orario delle lezioni), 18 ore settimanali nelle medie inferiori e superiori, distribuite in non meno di cinque giornate lavorative.
    Per quanto concerne le elementari nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
    Per quanto riguarda istituti e scuole secondarie, nel caso di orario inferiore alle 18 ore, c'è obbligo di completamento con:
  1. copertura di ore di insegnamento in classi collaterali non utilizzate per costituire cattedre orario (ci si accerti che il Provveditore abbia fatto tutti i tentativi per costituire e assegnare cattedre orario; va tenuto presente che nell'assegnazione a completamento di orario non si possono scindere insegnamenti compresi nella stessa cattedra: ad es., in un Liceo non si può assegnare ad un docente la storia e ad un altro la filosofia);
  2. interventi didattici ed educativi integrativi, meglio noti come corsi di recupero (con riguardo, nella scuola dell'obbligo, all'arricchimento dell'offerta formativa ed al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni ..., come nel caso della scuola elementare);
  3. utilizzazione in eventuali supplenze (essendo rimasto in vigore il comma 12 dell 'art. 14 del DPR 399/88 si deduce che tale utilizzazione è relativa ad assenze di durata non superiore ai 10 giorni; in ogni altro caso deve essere chiamato il supplente. Superati i trenta giorni di assenza, anche non continuativa, di un docente, si può ricorrere a personale a disposizione solo se è della stessa disciplina ed in grado di coprire tutte le ore di insegnamento della classe per cui viene nominato. Si avanzi quesito scritto se non è rispettata la norma;
  4. in mancanza delle voci precedenti, "rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche e interscolastiche " (approvate dal consiglio d'istituto).

    Si tenga presente che per i docenti impegnati in attività di sperimentazione debitamente autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) e nel tempo prolungato, resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo quanto previsto dai rispettivi decreti autorizzativi o costitutivi degli obblighi di insegnamento (comma 7 art. 14 DPR 399/88), sempre che, ove richiesto, si provveda alla programmazione delle attività previste.

    Alcuni presidi tendono a prendere per buono il principio dello "straordinario obbligatorio" (fino a tre ore) previsto dall'art. 17, Legge 270/82; se si pretenderà l'ordine scritto non lo si otterrà, perché quella norma è stata sostituita dall'art. 6, DPR 209/87 (terzultimo contratto), che parla esplicitamente di "dichiarata disponibilità dei docenti". Nel DPR 399/88 (comma 10 dell'art. 13, tutt'ora in vigore) si consente di prestare "a domanda.... servizio d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo fino a 24 ore settimanali" (per le supplenze brevi); la domanda deve essere fatta all'inizio dell'anno scolastico, le ore vanno inserite nel quadro orario e pagate solo se effettuate (e se in quelle ore non si è utilizzati ci si può allontanare dalla scuola).

    A testimonianza dell'impiegatizzazione della funzione docente che deriva dall'ultimo contratto di lavoro riporto, senza commento, i commi 4 e 5 dell'art. 41:
    Qualora siano deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
    L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

    Sotto questa voce va inteso ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Vi è compresa ogni attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi. Rientra altresì in tale attività la partecipazione (per non meno di 100 ore nel "gradone" di appartenenza - si veda al riguardo la voce Progressione di carriera), alle attività di formazione e aggiornamento previste nell'ambito delle attività definite a livello nazionale e provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
Tra gli adempimenti individuali dovuti (e non quantificabili) rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie (deliberati dal Consiglio di Istituto, su proposta del collegio docenti).
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione delle famiglie sui risultati degli scrutini o sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne, per un totale di 40 ore;
b) partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse, intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dai diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue;
c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (ritengo utile far notare come, in questo caso, la mancanza di indicazioni orarie, sia manifestazione della volontà di boicottaggio di ogni forma di protesta da parte dei docenti).
    Ai colleghi che prestano servizio in più scuole ricordo la CM n. 211/76 che asserisce che dette ore "debbono essere prestate in linea di massima, presso ciascuna scuola, in proporzione al numero delle ore di insegnamento in ognuna di esse".

    La mancata indicazione di criteri e orari sull'espletamento dell'attività di aggiornamento, rispetto al DPR 399/88, non è frutto di dimenticanza, è vincolata alla "progressione professionale", a cui si può far riferimento per ogni ulteriore informazione (ricordo soltanto che è previsto un tetto massimo di 30 ore programmabili dal collegio dei docenti).

    Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

    Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal consiglio di istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
    Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi:
- al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto d'istituto;
- al supporto organizzativo al capo d'istituto;
- a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di sue eventuali articolazioni (dipartimenti, gruppi di ricerca, commissioni), nonché particolari forme di coordinamento del consiglio di classe, interclasse o intersezione;
- al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
- all'assistenza tutoriale;
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;
- ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti;
b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio;
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle ore assegnate;
d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazione di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità dell'istituto;
e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.
    Per i compensi spettanti a fronte di attività aggiuntive prestate si veda la voce retribuzione accessoria.


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