Vigilanza e responsabilità civile


    Per quanto riguarda le responsabilità, senza con ciò voler allarmare nessuno, è opportuno ricordare che l'art. 18 del DPR 3/57 asserisce che "l'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore" (attenzione pertanto ad accettare deleghe in bianco, soprattutto per la cura dei laboratori, che trasferiscano responsabilità al docente che l'accetti).

    Nel caso specifico della responsabilità sugli alunni, occorre fare riferimento all'art. 61 della Legge 312/80, nel quale è espressamente indicato che "la responsabilità patrimoniale dei docenti per danni arrecati all'Ammnistrazione in connessione ai comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi, ... Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

    E' opportuno pertanto garantire sempre la propria presenza nelle varie situazioni e, in caso di assenza o prevedibile ritardo, avvisare la scuola.

    Vigilanza nelle gite e nelle visite: la normativa (CM 291/92) prevede un accompagnatore ogni 15 allievi e fino ad un massimo di tre docenti per classe; è appena il caso di suggerire che è sempre opportuno che per ogni gruppo che partecipa ad una gita o ad una visita ci siano almeno due docenti in modo che un impedimento per un docente non venga a creare assenza di vigilanza.

    Vigilanza all'inizio e alla fine delle lezioni: il nuovo contratto all'art. 42 comma 5 (vedere anche la voce obblighi di servizio) afferma che: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

    Vigilanza durante le assemblee studentesche: nel caso di assemblee generali studentesche si è già detto che a meno di particolari indicazioni del collegio dei docenti non sussiste obbligo di presenza a scuola per i docenti durante l'arco di tempo previsto per l'assemblea; diverso è il caso delle assemblee di classe (per le quali non è prevista una circolare di sospensione dell'attività didattica).


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